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Siamo nell’antico quartiere di Catocastro; il più antico quartiere di Amantea.

 

Esiste una unica strada carrabile che è la vecchia SS18 e tutto il resto sono erti vicoletti da pochi centimetri a pochissimi metri di larghezza.

Sono in corso due interventi di consolidamento; uno relativo alla chiesa trecentesca di San Francesco d’Assisi, l’altro relativo al complesso settecentesco dei Gesuiti

Tutto il quartiere però versa in condizioni precarie di stabilità e talune parti sono in condizioni di vero pericolo.

È il caso di un muro che aggetta sulla Via Indipendenza che è il nome dato alla Statale 18 realizzata negli anni venti dello scorso secolo nel tratto che attraversa il centro storico.
Per superare il dislivello di circa 50 metri tra la località Acquicella a nord e l’attuale Municipio si dovettero realizzare vari muri, tra cui quello nella foto.

Ora il muro, quasi cento anni dopo la sua costruzione, mostra tutti segni di un prossimo cedimento.
Nella foto piccola si nota la perdita di perpendicolarità del muro stesso la cui testa è spostata verso avanti di diversi centimetri.

Nella secondo foto, ortogonale alla prima, si nota la parte di muro fratturata e prossima al collasso strutturale

Il muro, infatti, non è solo spostato verso avanti, ma si sta anche aprendo e presenta diverse lesioni malamente nascoste da leccature di cemento di cui una lunga un paio di metri circa.

Il rischio che, magari con una delle prossime piogge od una microscossa tellurica, possa crollare sulla sottostante strada è pertanto reale , non utopico.

La strada serve non soltanto gli abitanti del quartiere ma è la uscita principale di tutto il centro storico ed in particolare degli accedenti agli uffici municipali.

Ora, se il temuto crollo avvenisse di notte quasi sicuramente non vi sarebbero danni agli utenti, ma il crollo potrebbe anche avvenire durante il transito di qualche automezzo. Ed allora potrebbero anche aversi danni alle persone

A parte il reale isolamento nel quale resterebbe il quartiere fino alle opere di riparazione a quel punto indispensabili , ma perché attenderne il crollo?

Perché non intervenire prima , cioè , per tempo?

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vigili urbanoIl Codice della strada riscritto dalla giurisprudenza e la centralizzazione degli acquisti per i comuni non capoluogo sono stati gli argomenti della giornata di studio delle Polizie Locali che si è tenuto al Campus “Francesco Tonnara”.

 

L’evento, organizzato dalla Infopol con il prezioso supporto del Comando di Polizia Municipale diretto dal comandante Emilio Caruso, è stato programmato per assicurare continuità progettuale ai percorsi di formazione continua dedicati ai vigili urbani, intrapresi lo scorso anno e che ha consentito alla città di Amantea di entrare a pieno titolo in questo particolare circuito.

«Le varie sessioni di lavoro – spiega il comandante Caruso – hanno riguardato tematiche particolarmente attuali che hanno attratto l’attenzione di operatori e funzionari provenienti dai centri delle cinque provincie calabresi. L’approfondimento sulle norme del Codice della strada è stato curato da Alessandro Casale, comandante della Municipale di Monza, che ha dato vita ad un interessante confronto, stimolato anche dall’intervento autorevole del vice prefetto Alberto Grassia.

Particolarmente importante e ricca di spunti la sessione pomeridiana interamente rivolta agli approvvigionamenti pubblici con particolare riguardo al tema dell’introduzione della “Centrale unica di committenza”, obbligatoria per i comuni non capoluogo di provincia a partire dal prossimo 1 gennaio.

Su questo particolare aspetto sono stati davvero notevoli gli spunti interpretativi forniti dalla relatrice Guido Iorio, segretario generale della Provincia di Piacenza, considerata una delle maggiori esperte nazionali in materia».

«Dopo la brillante esperienza dello scorso anno – conclude Caruso – il comune di Amantea consolida la sua connotazione formativa in materia di Polizia Municipale, fungendo da centro attrattore e aggregatore delle diverse realtà regionali».

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Anche la vicenda della Tasi ad Amantea può concludersi con la frase detta ne “ Er pasticciaccio brutto de via Merulana” da Assunta Crocchiapani : "No, nun so' stata io!"

Eppure qualcuno deve essere stato.

E soprattutto questo benedetto( ?) Ministero delle Finanze o questo benedetto (?) Prefetto o questa benedetta (?) Corte dei Conti, uno, almeno, se non tutti e tre, dovrebbe dirci come comportarci, cosa fare, visto che siamo a pochi giorni dalla fatidica data del 16 dicembre 2014.

La vicenda è nota.

Ma proviamo a ricordarla tutta

  1. La Tasi. E’ la nuova tassa sui servizi individuali. L’Ennesimo tributo che garantisce la precaria sopravvivenza dei comuni italiani in una Italia che colpita da una gravissima tangentite , imbroglite, mafiosite, votoscambite, è sul letto di morte e si cura con trasfusioni di tasse.
  2. Le aliquote della Tasi. La legge di stabilità ha fissato un'aliquota base dell'1 per mille per la Tasi e un tetto massimo del 2,5 per mille per la prima casa e del 10,6 per mille per la seconda (somma di Tasi e Imu).
  3. Il calcolo della Tasi. La base imponibile Tasi e' la stessa dell'Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l'aliquota comunale.
  4. Dove trovare l’aliquota?.
  5. Prima Casa. Il Proprietario: Pagherà solo la Tasi e non l'Imu. Niente paura, il fisco non ci rimette perché le aliquote Tasi per la prima casa sono genericamente più alte di quelle previste per la seconda. Alcuni contribuenti hanno pagato già la prima rata a giugno, altri ad ottobre. In ogni caso ora va pagato tutto l'importo rimanente, per saldare l'imposta dovuta per l'intero anno: va quindi calcolato l'importo annuale e poi scontato quanto si è già versato. Se il comune non ha fatto alcuna delibera si paga l'aliquota nazionale base dell'1 per mille.
  6. Prima casa. L’ Inquilino: L'appuntamento con la Tasi non risparmia chi abita in una casa presa in affitto. Per l'inquilino è una prima casa, ma dovrà pagare con le aliquote previste per gli altri immobili. Primo passo: se non lo ha già fatto dovrà farsi consegnare gli estremi catastali dal proprietario e calcolare la propria quota di tributo ( ad Amantea il 15%). L'importo dovuto deve scontare quanto già versato per la prima rata a giugno o ad ottobre. L'importo è solitamente limitato così bisogna fare attenzione al fatto che sotto i 12 euro di soglia minima non bisogna versare nulla (ma anche in questo caso i comuni potrebbero scegliere diversamente). Un ultimo caso particolare: se il comune non ha deliberato aliquote e la quota inquilino, quest'ultimo paga una quota del 10% con l'aliquota all'1 per mille.
  7. Seconda casa. Paga IMU e TASI. La base imponibile è la stessa ma i conti dovranno essere fatti separatamente. Con un unica certezza: la somma delle due aliquote non può superare il 10,6 per mille. Si paga prima l'Imu e poi l'eventuale parte eccedente di Tasi.
  8. La delibera nel sito del Ministero. Si legge:
  9. Di determinare l’aliquota del 2,00 per mille della componente TASI su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  10. Di determinare l’aliquota dell’1,50 per mille della componente TASI per le abitazioni diverse da quelle principali escludendo le aree fabbricabili;
  11. Di determinare nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare che l’ occupante versa la TASI nella misura del15% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta

Praticamente:

-la abitazione principale paga una TASI del 2 per mille

-le abitazioni diverse da quelle principali, escludendo le aree fabbricabili, pagano l’1,50 per mille;

Ricordiamo che per abitazione principale si deve intendere l'immobile che il contribuente possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio: l’uso, l’abitazione, l'usufrutto ossia quelle situazioni in cui si gode di un bene non essendone proprietario) e che ha destinato a dimora abituale propria e dei propri familiari.

Pertanto per abitazione principale si deve intende la “Prima Casa” e per “abitazione non principale”si devono intendere tutte le altre abitazioni, comprese le seconde case.

Sembrerebbe, quindi, che tutto il resto sia esente e cioè negozi, uffici, box, capannoni, etc.

Senonchè sul sito comunale si legge un avviso pubblico nel quale è scritto:

“Si avvisa la cittadinanza che in esecuzione delle deliberazioni consiliari n 28/2014 e 37/2014 la TASI è dovuta per come segue:

L’Aliquota è pari al 2,00 per mille della componente TASI su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale con esclusione delle abitazioni principali assoggettate ad IMU e precisamente le categorie catastali individuate come A/1 A/8, A/9.

L’Aliquota dell’1,50 per mille della componente TASI è da intendere su tutte le altre tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e con esclusione delle sole aree fabbricabili

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’ occupante versa la TASI nella misura del 15% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta.

Insomma un pasticciaccio!

Come fa il comune ad invocare la delibera 37/2014 se questa non è pubblicata sul sito del Ministero?

Il sito ministeriale , infatti, pubblica per la TASI la delibera n 28 del 9.9.2014, per l’IMU la delibera n 27 del 9.9.2014, per la Tari la delibera n 36 del 30.9.2014.

Allora una prima domanda: Perché la delibera n 37 non è stata pubblicata sul sito del Ministero con la conseguenza della sua applicabilità?

E poi una seconda domanda: Può davvero presumersi che una nota posta sul sito comunale sia efficace al punto da cambiare una delibera consiliare, innovando le aliquote della TASI?

Inoltre una terza domanda: Perché lo Stato ( Ministero in primis, Prefettura e Corte dei Cinti) non intervengono?

Infine la quarta: Quale responsabilità è rinvenibile nel comportamento del commercialista (od altri) che predispongono l’F24 secondo la nota e non secondo la delibera?

Ed ancora : Che fa l'opposizione? Ron, ron....

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