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Il Comune di Amantea attiva il Geoportale

Mercoledì, 30 Novembre 2016 16:22 Pubblicato in Politica

Questa la dichiarazione del sindaco Monica Sabatino e del delegato all’urbanistica Adelmo Mannarino sull’istituzione del geoportale

“È stato ufficialmente varato il “geoportale” del comune di Amantea,

 

inserito all’interno del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comuneamantea.gov.it, cliccando sull’icona corrispondente.

Il geoportale può essere raggiunto digitando anche l’indirizzo https://amantea.geo-portale.it/.

Il comune di Amantea è tra i primi in Italia a dotarsi di questo strumento quanto mai innovativo e performante.

«Il geoportale – evidenzia il sindaco Monica Sabatino – è stato strutturato con l’idea di offrire a residenti ed imprese servizi più rapidi ed efficienti, supportati da strumenti informatici evoluti, per incrementare il livello di conoscenza dei processi di trasformazione del territorio in tutti i suoi aspetti.

L'obiettivo, ispirato al concetto lavorativo di “geo-comunità”, prevede la progressiva costruzione di un sistema condiviso che permetta di raggiungere livelli crescenti d’integrazione e comunicazione tra gli uffici e verso la cittadinanza, favorendo tutti i processi di dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione.

Gli utenti possono accedere al servizio senza alcuna procedura di registrazione e utilizzare gli strumenti di consultazione per ottenere informazioni di carattere tecnico o sulle imposte».

«Lo scopo principale – spiega il delegato all’urbanistica Adelmo Mannarino intervenuto alla presentazione – è la creazione di un sistema informativo territoriale e ambientale, costituito da nodi che rendono disponibili le proprie informazioni, condividendo i propri metadati: la gestione e l’aggiornamento dei metadati, dei dati territoriali e dei relativi servizi è così effettuata dall’amministrazione che produce il dato senza alcun trasferimento fisico dello stesso.

Questa rete è costituita principalmente da autorità pubbliche che possono in questo modo adempiere ai propri obblighi istituzionali inerenti la pianificazione e la gestione del territorio e dell’ambiente».

Previa registrazione gratuita è possibile accedere ad un lungo elenco di database: cartografia di base, cartografia catastale e analitica, Piano regolatore generale, Piano attuativo, lottizzazioni, Piano strutturale associato, Piano spiaggia, aree fabbricabili, particelle catastali assoggettate a imposte. Diversificata la gamma dei servizi offerti online: navigazione interattiva, esportazione in scala delle mappe con i livelli visualizzati e le relative legende, misura delle distanze e calcolo delle superfici, definizione e gestione di punti di interesse sulla mappa, conversione delle coordinate di un punto sulla mappa in diversi sistemi di riferimento”.

Il quinto punto dell’ordine del giorno del consiglio ha per oggetto “Approvazione linee guida in materia di requisiti minimi igienico-sanitari per le attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari”

La proposta è dell’assessore alle attività produttive.

 

Dalla lettura della proposta è emerso, tra l’altro, l’ uso di caratteri diversi da cui la supposizione che si trattasse di un collage.

Trovandoci di fronte al comune delle scopiazzature impossibile resistere alla tentazione di capire da dove fosse stata scopiazzata.

Una parte dal comune di Vibo Valentia.

Se andate sul sito del comune di Vibo Valentia troverete, infatti, la determinazione n 20 del registro cronologico di area del settore 3 “Governo del territorio” adottata dalla dottoressa Adriana Teti il 28 maggio 2014 e pubblicata il 29 maggio 2014.

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/sites/default/files/Amministrazione_trasparente/15%20Pianificazione%20e%20governo%20del%20territorio/03%20Piano%20Struttura%20Comunale/11/Documentazione/06%20Conformazione%20LR%20del%206-06-2014.pdf

La determina ha per oggetto: “Conformazione del regolamento edilizio comunale all’art 49 della legge regionale n 19/2002 e s.m.e i..Specificazioni”

L’intera determina viene trasfusa nella proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: “Approvazione linee guida in materia di requisiti minimi igienico-sanitari per le attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari”.

In sostanza non si tratta di linee guida in materia sanitaria ma di modifica del regolamento edilizio, una cosa impossibile da fare ad Amantea dove il regolamento edilizio sembra non esista e quello pubblicato risale ad programma di fabbricazione redatto da Adriano De Luca. Stiamo parlando cioè del 1971!!!

E così la invenzione delle linee guida sanitarie che comprendono elementi urbanistici.

Poi continuando nella ricerca abbiamo scoperto che la parte precedente della proposta di deliberazione è anche essa copiata dai “Requisiti minimi igienico-sanitari per le attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari” adottati dal Dipartimento di prevenzione dell’ASP d Vibo valentia del 2 gennaio 2016, salvo alcune “sottrazioni”.

Ma se la competenza in materia è dell’ASLc he ci azzecca il consiglio comunale?

E la adozione di queste linee guida quale valore giuridico hanno per chi deve poi farle applicare.

A tal punto si svela quello che a noi sembra un ennesimo pasticciaccio.

Andremo in consiglio per capire.

Il comune perde il ricorso per la TARI al Consiglio di Stato.

Martedì, 29 Novembre 2016 21:44 Pubblicato in Cronaca

Ed ora cosa succederà? Se ne parlerà in consiglio comunale domani 30 novembre?

Come sito ne abbiamo già trattato nell’articolo del 19 giugno 2015 http://www.trn-news.it/portale/index.php/politica/item/6393-tari-2015-nuova-tegola-per-l-amministrazione-sabatino

Ne ha anche parlato Francesca Menichino nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/politica/item/6396-un-altro-disastro-sulla-tari-tutte-le-bollette-2015-sono-nulle

Ne ha parlato Sergio Ruggiero nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/economia/item/6403-annullamento-delle-bollette-tari-da-parte-del-tar

Ed infine ne ha parlato Concetta Veltri nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/primopiano/item/6409-la-consigliera-veltri-e-le100-tostissime-domande-sulla-vicenda-tari

In sostanza il TAR Calabria ha dichiarato la nullità della delibera n 37 del 12 agosto 2015 con la quale il consiglio comunale di Amantea ha determinato le tariffe Tari per l'anno 2015.

L’art 1 comma 169 della legge 147/2013, infatti, ha statuito che il termine fissato nel 30 luglio per le deliberazioni delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio.

E derivato da quanto sopra che la tariffa TARI applicabile per il 2015 è quella del 2014.

In sostanza gli atti della TARI del 2015 notificati dal comune sono nulli e nel caso i cittadini abbiano pagato la tariffa hanno diritto alla restituzione delle somme corrisposte.

Ma come abbiamo scritto nel nostro articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/cronaca/item/6638-il-comune-per-la-tari-del-2105-ricorre-al-consiglio-di-stato il comune non ha accettato la decisione del TAR (dove non si à nemmeno costituito) ed ha fatto ricorso al Consiglio di Stato servendosi nientemeno che degli avvocati dagli avv.ti Luigi Manzi e Andrea Reggio d’Aci , cioè di quelli che hanno vinto la causa con la quale è stata riconosciuta la sostanziale indennità agli amministratori comunale di Amantea.

Ed il Consiglio di Stato ha sentenziato, il 6 ottobre 2016, che “l’appello non appare assistito da adeguato fumus “, potendo osservarsi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza in materia:

a) che la legittimazione straordinaria attribuita al Ministero odierno appellato dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, prescinde dalla prova di uno specifico e attuale pregiudizio all’interesse pubblico, trattandosi di legittimazione ex lege (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, nr. 4409; id., 17 luglio 2014, nr. 3817);

b) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale l’approvazione delle “tariffe della TARI” (oltre che delle “aliquote della TASI”), in chiara deroga alla generale competenza giuntale ex art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. nr. 267/2000;

c) che, in ragione della suindicata disposizione, la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quella antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali;

d) che, in ogni caso, la delibera consiliare impugnata in prime cure non poteva considerarsi meramente confermativa di precedente delibera della Giunta, occorrendo ai fini di tale qualificazione che il nuovo atto sia posto in essere dal medesimo organo autore dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, nr. 461);

Ovviamente dal comune nessuna notizia.

Sicuramente domani 30 novembre, volenti o nolenti, nel Consiglio comunale si dovrà parlare di questa situazione.

Sicuramente lo chiederanno Francesca Menichino, Concetta Veltri e Sergio Ruggiero

Ecco la sentenza dal CdS

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 6724 del 2016, proposto dal Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5,

contro

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Calabria nr. 1285 del 17 giugno 2016, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per l’effetto, annullata la delibera del Consiglio Comunale di Amantea nr. 37 del 12 agosto 2015 recante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 e del relativo piano finanziario 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Reggio d’Aci per il Comune appellante e l’Avv. dello Stato Pio Marrone per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da adeguato fumus, potendo osservarsi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza in materia:

a) che la legittimazione straordinaria attribuita al Ministero odierno appellato dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, prescinde dalla prova di uno specifico e attuale pregiudizio all’interesse pubblico, trattandosi di legittimazione ex lege (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, nr. 4409; id., 17 luglio 2014, nr. 3817);

b) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale l’approvazione delle “tariffe della TARI” (oltre che delle “aliquote della TASI”), in chiara deroga alla generale competenza giuntale ex art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. nr. 267/2000;

c) che, in ragione della suindicata disposizione, la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quella antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali;

d) che, in ogni caso, la delibera consiliare impugnata in prime cure non poteva considerarsi meramente confermativa di precedente delibera della Giunta, occorrendo ai fini di tale qualificazione che il nuovo atto sia posto in essere dal medesimo organo autore dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, nr. 461);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6724/2016).

Tenuto conto della complessità delle questioni evocate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

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