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Il Comune per la TARI del 2105 ricorre al Consiglio di Stato

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Abbiamo scritto l’articolo dal titolo “L’Italia , la TARI e le due giustizie” evidenziando che in Calabria i TAR si sono orientati a sostenere la illegittimità delle delibere assunte oltre la data, stabilita dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), per la deliberazione del bilancio di previsione per fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi , prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, mentre il TAR Friuli ex adverso ha sostenuto che il MEF per impugnare una delibera deve risultare portatore nello specifico di un’utilità ricavabile dall’annullamento degli atti impugnati e che nel caso della TARI non lo sarebbe. (Vedasi in merito in basso le due decisioni).

Concludevamo chiedendoci se fosse “possibile adire il Consiglio di Stato in presenza di un siffatto orientamento del tribunale amministrativo friulano” e se il comune di Amantea desse incarico o meno”

Ed ecco che la giunta comunale, che nella udienza presso il TAR Calabria non si è nemmeno costituita, con delibera n 152 del 21 luglio( pubblicata solo il 9 agosto), prende atto della sentenza relativa a Mariano del Friuli da noi pubblicata e nella quale si legge “ non si vede quale utilità potrebbe ottenere il Ministero ricorrente dall’annullamento delle citate delibere, se non un mero ripristino della legalità, questione questa che non può di per sé fondare l’interesse al ricorso amministrativo sulla base dei principi del codice” e decide di ricorrere affidando l’incarico al famoso studio legale “Manzi e Reggio d’Aci”.

Ora non resta che aspettare la pronuncia del Consiglio di Stato.

Ed eccovi le due sentenze:

Catanzaro. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria(Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del suo Sindaco in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gliUffici di questa, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34; contro

Comune di Amantea, in persona del suo Sindaco in carica; per l'annullamento della delibera n. 37 del 12 agosto 2015, con la quale il Consiglio comunale di Amantea ha determinato le tariffe TARI per l’anno 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2016 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la deliberazione n. 37 del 12 agosto 2015, pubblicata in data 14 agosto 2015, con la quale il Consiglio comunale di Amantea ha determinato, per l’anno 2015, le tariffe TARI.

Il Ministero ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, con i quali ha rilevato:

1) la violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 1, comma 683 l. 27 dicembre 2013, n. 147;

2) l’incompetenza, la carenza di potere, la violazione dell’art. 23 Cost., la violazione dell’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000, n. 388.

2. - Il Comune di Amantea non si è costituito.

3. - Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 15 giugno 2016.

4. - Va premesso che, per come già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 21 marzo 2014, n.n. 570, 571, 572, 573, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3817), risulta applicabile alla fattispecie la norma di cui al comma 4 del richiamato art. 52, secondo la quale “Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”. Si tratta un’ipotesi di legittimazione straordinaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicché la possibilità di impugnare gli atti degli enti locali in materia di tributi, conferita al Ministero dalla norma richiamata, prescinde necessariamente dall’esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo ad esso, che determini l’insorgere di un interesse personale, concreto e attuale all’impugnazione, giacché l’attribuzione della legittimazione straordinaria è prevista dal legislatore esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero stesso.

5. - Nel merito, la delibera impugnata, che ha determinato le tariffe TARI per l’anno 2015, è stata adottata dal Consiglio comunale di Amantea in data 12 agosto 2015.

L’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) impone agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Nello stesso senso dispone l’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000, n. 388, e, con specifico riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 683 l. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ultimo – tra l’altro – espressamente attribuisce la competenza al Consiglio comunale.

Per l’anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato fissato al 30 luglio 2015 dal decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015.

Il termine fissato per la deliberazione delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Ne consegue che la deliberazione consiliare impugnata è stata adottata successivamente alla data del 30 luglio 2015 e, quindi, oltre il termine perentorio di cui sopra ed è, quindi, illegittima.

Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata, restando assorbiti i motivi non esaminati.

6. - Trattandosi di controversia tra pubbliche amministrazioni, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese e le competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera n. 37 del 12 agosto 2015, con la quale il Consiglio comunale di Amantea ha determinato le tariffe TARI per l’anno 2015.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Francesco Tallaro, Referendario, Estensore Germana Lo Sapio, Referendario

Il 17/06/2016

Friuli Venezia Giulia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia(Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2016, proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

contro

Comune di Mariano del Friuli, rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
Regione Friuli Venezia Giulia;

per l'annullamento

omissis

della deliberazione del Consiglio Comunale di Mariano del Friuli n. 18, del 16.10.2015, recante determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015;

omissis

di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mariano del Friuli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Agisce in giudizio il ministero dell’economia e finanze per l’annullamento di tre delibere del consiglio comunale di Mariano del Friuli:

1. La deliberazione n. 16 del 16 ottobre 2015 recante la modifica del regolamento dell’imposta unica comunale;

2. La deliberazione n. 18 della stessa data recante la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI;

3. La deliberazione n. 19 recante l’approvazione del tributo per i servizi indivisibili TASI.

Osserva il ministero ricorrente di aver ricevuto dal Comune le delibere impugnate e di averne rilevato alcuni vizi di legittimità, invitando il comune in via di autotutela ad annullare detti atti. Il Comune ha replicato osservando come la legge di stabilità per il 2016 prevedeva una sanatoria.

In via di diritto il ministero deduce i seguenti vizi:

A. Violazione dell’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 2006 e dell’articolo 1 comma 683 della legge 147 del 2013, in quanto le delibere gravate sarebbero state adottate oltre il termine fissato per l’anno 2015 per l’approvazione del bilancio di previsione.

Osserva il ministero come per la determinazione della aliquote e tariffe dei tributi locali l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 2006 prevede che i comuni deliberano le tariffe le aliquote entro la data fissata per il bilancio di previsione; se approvate entro detta data hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento invece in caso di mancata approvazione nel predetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Tale principio è anche stabilito con riferimento alla TASI e alla TARI.

Per la regione Friuli Venezia Giulia gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre; per l’anno 2015 il termine è stato prorogato al 30 settembre 2015.

Nel caso in esame gli atti impugnati sono state approvati il 16 ottobre 2015 e quindi oltre il termine di legge. Tale termine ha natura perentoria come stabilito dal Consiglio di Stato, da alcuni Tribunali amministrativi regionali oltre che dalla Corte dei conti in varie pronunce. Quanto alla sanatoria essa non si applicherebbe alle delibere approvate dopo il 30 settembre 2015.

B. Come secondo motivo deduce l’illegittimità delle delibere per violazione dell’articolo 3 dello statuto del contribuente - legge 212 del 2000. Il comune ha aumentato l’imposta ai contribuenti residenti per un periodo di imposta già trascorso; ciò sarebbe illegittimo anche perché l’articolo tre dello statuto di contribuenti assume il valore di una norma di principio.

C. Le delibere sono viziate altresì per incompetenza, carenza di potere e violazione dell’articolo 23 della costituzione e dell’articolo uno comma 169 della legge 296 del 2006. Il comune ha adottato la delibera in data successiva rispetto al termine perentorio prorogato per la regione al 30 settembre 2015. Ha esercitato quindi un potere che la legge non gli attribuiva, violando inoltre il principio di cui all’articolo 23 della carta costituzionale.

Resiste in giudizio il comune che eccepisce la carenza di interesse al ricorso, in quanto le modifiche sono tutte favorevoli al contribuente, introducendo esenzioni e diminuzioni del carico fiscale rispetto all’anno contributivo precedente. L’unico interesse del ministero è un generico ripristino della legalità violata e quindi si tratta di un ricorso inammissibile.

Quanto al merito osserva come il termine non può essere considerato perentorio; contesta anche le restanti censure concludendo in conformità.

Con memoria depositata il 19 marzo 2016 il ministero riafferma il proprio interesse sulla base delle prerogative di coordinamento di cui all’articolo 52 comma quattro del decreto legislativo n. 446 del 1997. Ribadisce poi le proprie tesi nel merito.

Con memoria di replica depositata il 30 marzo 2016 il comune insiste sull’eccezione di carenza di interesse al ricorso. Nel merito ribadisce la natura non perentoria del termine per l’approvazione delle delibere.

Infine nella pubblica udienza del 20 aprile 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Viene all’esame il ricorso del Ministero dell’economia e finanze avverso il comune per l’annullamento delle tre delibere adottate in materia di tributi locali in data 16 ottobre 2015, oltre il termine previsto nella regione per il 30 settembre 2015.

2. La prima questione all’esame del collegio riguarda l’interesse del Ministero a tale impugnazione.

Ritiene questo collegio che l’interesse al ricorso non venga sufficientemente esplicitato dal ministero ricorrente.

Questo si limita invero a richiamare i suoi poteri di coordinamento in materia di finanza pubblica e in particolare l’articolo 52 comma quattro del decreto legislativo 446 del 1997, il quale peraltro non sostanzia un interesse specifico all’impugnazione delle tre delibere comunali.

Conviene riprodurre l’art 52 del d lgs 446 del 1997

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

• 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

omissis

3. Invero, non risulta sufficiente l’astratta possibilità di impugnare una delibera per sostanziare in concreto l’interesse del ministero ricorrente, che deve risultare portatore nello specifico di un’utilità ricavabile dall’annullamento degli atti impugnati.

Infatti, in mancanza di ogni indicazione in ordine alla legittimazione e all'interesse ad agire, la domanda giudiziaria proposta innanzi al giudice amministrativo si traduce in una mera e inammissibile richiesta di ripristino della legalità violata (T.A.R. Napoli, sez. V, 06/07/2011, n. 3563).

4. In particolare, il Ministero non spiega i motivi per i quali le delibere gravate si presenterebbero lesive della sua sfera giuridica ovvero degli interessi pubblici di cui è portatore, omettendo di illustrare i meccanismi in forza dei quali, operando una rigorosa applicazione del rapporto causa-effetti, dall'annullamento di dette delibere potrebbero derivare effetti favorevoli per la propria sfera giuridica, limitandosi genericamente a denunciare una presunta loro difformità dalla legge, per quanto concerne la tempistica della loro approvazione.

5. Invero, secondo una nota e costante giurisprudenza: “Perché l'azione giurisdizionale possa dirsi ammissibile, l'interesse processuale deve presupporre, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, nonché l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale, tale che in mancanza dell'uno o dell'altro requisito l'azione è inammissibile. Nell'ambito del processo amministrativo l'interesse a ricorrere deve, pertanto, intendersi caratterizzato dalla presenza dei medesimi requisiti sostanziali che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. ovvero dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. In tal senso, invero, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.9.2009, n. 5191).

6. In altri termini, non si vede quale utilità potrebbe ottenere il Ministero ricorrente dall’annullamento delle citate delibere, se non un mero ripristino della legalità, questione questa che non può di per sé fondare l’interesse al ricorso amministrativo sulla base dei principi del codice.

7. L’esame delle censure di merito conforta tale tesi, perché in esse si contesta il mancato rispetto del termine per l’approvazione delle delibere nonché la violazione dello statuto del contribuente, tutte questioni che non incidono sulle prerogative del Ministero né sugli interessi istituzionali di cui risulta portatore.

8. Per le su indicate ragioni il presente ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il Ministero ricorrente al pagamento a favore del Comune delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 3.000, oltre alle spese accessorie.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016

Redazione TirrenoNews

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