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La scelta dell’addetto stampa del comune è una di quelle notizie importanti che sta passando in secondo ordine.

Non è affatto corretto. 

 

Almeno fino a quando egli non prenderà servizio è necessario che “altri” ne parlino.

Parliamo della carta stampata e del web.

Noi ci proviamo.

Ci proviamo segnalando peraltro che la notizia è giornalisticamente datata.

Ci riferiamo alla determina del segretario generale n 11 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “ Ricerca di un addetto stampa e comunicazione, in esecuzione della delibera di giunta n 63 del 2016. Approvazione della commissione”.

Tante le stranezze, però!

 

La prima è che in basso nella riferita determina leggiamo "Nomina addetto stampa".

Nella determina leggiamo:

“2) prendere atto dei predetti verbali del 19 luglio 2016 e del 21 luglio 2016 dai quali si evince la idoneità del dott. Ernesto Pastore allo svolgimento dell’incarico di addetto stampa e comunicazione”.

In basso, infine, leggiamo:

“6) di precisare che l’ incarico avrà la durata di un anno decorrente dall’affidamento dello stesso”

Ne deduciamo che l’ incarico non è stato ancora affidato, ma che ne esistono tutti i presupposti

Ma andiamo avanti.

 

La nomina della commissione non reca alcuna giustificazione relativa alla sua composizione n numerica e qualitativa.

Come è possibile valutare la qualità del concorrente senza almeno la presenza di un giornalista

Assumere che i componenti della commissione avessero i requisiti per la valòitazine di un addetto stampa e comunicazione significa che i medesimi erano qualificati a tanto e potevano essere nominati addetti stampa e comunicazione.

Poichè tanto non è stato fatto se ne argomenta la loro insufficienza alle funzioni

Peraltro nei verbali non si da nemmeno atto della avvenuta lettura o presa d’atto della legge 150/2000.

Come è possibile allora fare al concorrente la domanda sulla “ Differenza di compiti e funzioni tra addetto stampa e portavoce, alla luce dei principi indicati nella legge n 150/2000?”

Non solo ma avevamo sollecitato l’annullamento del bando di selezione dell’addetto stampa che avevamo scoperto essere stato copiato dal “Cerca Lavoro di Bassano del Grappa del dicembre 2015 dove abbiamo trovato l’esatta dizione del nostro bando ma tra quelli privati indetti dalla Etra spa, il che spiega quella Etra che si trova nel bando comunale.(sic….)”.

Secondo il nostro modestissimo parere si tratta della ennesima riprova della arroganza dell’amministrazione comunale che è sicure di non essere mai soggetta alla legge.

 

Per tutte ricordiamo due cose:

La prima è che pochi giorni fa ( una tra tante) il giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Marino, del tribunale di Palermo ha emesso una sentenza con la quale ha condannato il Comune di Bagheria ad applicare il contratto di lavoro giornalistico all’addetto stampa

La seconda è che una voce autorevole come quella di Franco Abruzzo presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella sua relazione al Convegno : Urp e uffici stampa nell’apparato statale e degli enti pubblici presso la Università degli studi di Roma "La Sapienza" dopo la legge 150/2000, un modo nuovo di comunicare delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, dopo aver ricordato che “le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’Ufficio stampa” e “Quelle di comunicazione attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) e strutture analoghe quali gli sportelli del cittadino, quelli polifunzionali o per le imprese”, chiarisce con fermezza che “ il portavoce che, per la durata del suo incarico, non potrà esercitare attività professionale nei media” ed infine che “ La stessa incompatibilità (divieto di attività parallela nei media, ndr) varrà per il personale degli Uffici stampa”

Viene da chiedersi come possa l’amministrazione, senza nulla togliere alle qualità personali e professionali del proposto, ritenere logico e legittimo l’excursus del bando, della nomina della commissione e della selezione, a fronte dei rischi derivanti da quanto precede.

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Riceviamo una garbata lettera che denuncia una grave situazione igienico sanitaria che interessa buona parte di Campora SG.

Ci è stata inviata nella speranza che possa essere solutiva del problema.

 

Speriamo lo sia , ma riteniamo che sarebbe bene che tutti i residenti delle zone non servite e mal servite intimino alla amministrazione comunale di risolvere il problema subito e comune inizino una class action per non pagare un servizio non reso, a cominciare dal canone che impone ai governanti del paese di fornire questo indispensabile servizio.

Questo il testo della email

“Buonasera, vi scrivo questa mail per denunciare la mancanza della fornitura di acqua potabile.

Forse rendendo pubblica questa situazione oramai insostenibile i nostri "governanti " faranno qualcosa.

 

Nel mese di luglio per oltre 20 giorni non continuativi ma comunque 20 su 28 le località Fravitte, Marano, Cologni, Carratelle, e in generale tutta la zona sud a Campora San Giovanni sono rimaste senza acqua potabile.

Qualche giorno abbiamo avuto la fortuna di avere acqua razionata per qualche ora.

Solo promesse e illusioni per un diritto sacrosanto.

Non si pensa che ci sono anziani , bambini ma anche persone comuni che dopo una giornata di lavoro gradirebbero poter fare una doccia.

Inutile scrivere al comune di Amantea nessuno risponde , amministrazione totalmente assente.

Le piccole località forse non hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini? Esistiamo solo durante la campagna elettorale?

Cordiali saluti.

Se potete pubblicarla forse verranno presi dei provvedimenti.

Chiedo scusa per il disturbo , grazie in anticipo”.

Lettera firmata

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Il Commissario Davide Gravina del Consorzio di bonifica Valle del Lao con delibera del 30 settembre del 2014, aveva licenziato per la seconda volta Domenico Bruni dirigente dell'area tecnica del Consorzio.

 

 

 

Il professionista, difeso dall’avvocato Massimiliano Rosti di Diamante, aveva presentato ricorso contro il licenziamento.

Il Giudice, Antonia Cozzolino, ha disposto il reintegro del dirigente Bruni nel posto di lavoro. Lo stesso occupato prima del licenziamento. Ma il Tribunale ha anche condannato l’Amministrazione consortile al pagamento in favore di Domenico Bruni dell’indennità risarcitoria, pari alla retribuzione globale di fatto dovutagli dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettivo reintegro nel posto di lavoro. Prevista anche la maggiorazione, in base alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali “dal dovuto al soddisfo”.

Il Magistrato del lavoro, agli atti, ritiene che il licenziamento sia illegittimo stante “...la ritenuta sussistente natura “persecutoria” della condotta complessiva del datore di lavoro ...estrinsecatasi nell’irrogazione di numerose sanzioni disciplinari, risultate infondate o comunque prive di riscontri e quindi nell’intimazione del licenziamento o addirittura di due licenziamenti consecutivi, il secondo dei quali a distanza di circa sei mesi dalla reintegra del lavoratore, precedentemente disposta con altra ordinanza del Magistrato del Lavoro”. Il giudice conclude: “...che l’intento discriminatorio-ritorsivo sia stato l’unico motivo posto a base del secondo licenziamento, di cui va pertanto affermata l’illegittimità in considerazione della contestualmente provata insussistenza di addebiti idonei a giustificarlo”.

Il tribunale ha poi condannato il Consorzio al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 4.000 euro con l'aggiunta delle spese di contributo unificato, spese generali ed altro.

Lapidario il commento: “Il fatto certo è che la sentenza di un magistrato, nel caso ben due, sono infinitamente distanti dal valore della delibera di un commissario e/o dal parere, forse non tanto disinteressato, di qualche modesto funzionario apposto in tale delibera”.

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