
Il Consiglio di Stato pochi giorni fa ha dato ragione al Forum per l’Acqua ed ha deliberato la non legittimità delle tariffe dell’acqua che dopo il referendum di giugno 2011 avevano il 7% in più di remunerazione.
In sostanza la Authority competente, aveva chiesto se dopo il referendum del 2011 fossero coerenti le tariffe che contenevano nelle bollette il famoso 7% in più di remunerazione del capitale
La risposta è quella detta
Il problema è che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che avrebbe dovuto accogliere la sentenza del Consiglio di Stato, ha assunto una decisione che ha suscitato e suscita diverse polemiche.
In sostanza l’Authority ha disposto la restituzione dell’addebito non dovuto ma solo di quelli versati da luglio 2011 a dicembre 2011.
Secondo la stessa Authority invece dal 2012 è entrata in vigore una nuova regolamentazione delle bollette che viene giudicata “ pressa poco” in linea con la sentenza del CDS.
Secondo l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas “i criteri già utilizzati per la definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013″, conterrebbero già al loro interno “ gli effetti del referendum abrogativo”. Ancora una volta il popolo viene preso in giro? E’ quello che pensa il Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua e non si esclude che di fronte a questo reiterato dileggio della volontà popolare si debba ricorrere di nuovo al Consiglio di Stato, continuando a chiedere le immediate dimissioni dell’ Authority.
Ora spetta all’ente che ha emanato le bollette calcolare l’importo da restituire agli utenti , comunicarglielo e sottrarlo dalla prima bolletta successiva.
In alternativa l’utente può sollecitarne la restituzione con la seguente lettera in carta semplice:
Al sig Sindaco del comune di…………………………
Lo/a scrivente …………………………………… nato/a a………………………………………… il…………… titolare di contratto di fornitura d’ acqua n……………………………………..per l’immobile sito in codesto comune alla via ……………………………………………… n…………piano……………avuta cognizione della sentenza della Corte Costituzionale numero 199 depositata il 20 luglio 2012 e della sentenza del Consiglio di Stato Nr. 00267 del 25 gennaio 2013
Chiede
A codesto ente il rimborso degli importi non dovuto e di cui alle riferite sentenze.
Chiede che le somme non dovute ed arbitrariamente trattenute da codesto ente siano rimborsate con accredito su……………………………………………………………………………………
Chiede ai sensi di legge di avere partecipato il nome del funzionario responsabile del rimborso
Allega copia del documento di identità
………………….lì………………………….
In fede
La prova che il fotovoltaico è in grave crisi la si rileva da una serie di comportamenti della grandi ditte interessate al settore. L’ultima è che la Power-One, la multinazionale americana degli inverter per fotovoltaico, ha avviato un programma di licenziamento per 300 dipendenti a livello globale.
La causa dei tagli al personale è molto semplice: nell’ultimo trimestre del 2012 i ricavi sono stati inferiori alle attese e le previsioni per i prossimi mesi non sono incoraggianti.
Le entrate, infatti, sono state pari a 192 milioni di dollari, 123 dei quali provenienti dal settore delle rinnovabili con 628 MW di inverter venduti nel trimestre. Numeri in calo soprattutto a causa della bassa domanda proveniente dai due mercati principali: Germania e Italia.
A questo sia aggiunga il fatto che l’euro ha ripreso valore sul dollaro, abbassando ulteriormente i profitti di Powe-One e i dividendi per gli azionisti.
Conforta il fatto che nel 2013 si prevede in aumento del 7% del volume di affari mondiale, trainato dalla crescita in Nord America e nell’Asia orientale.
Quel che è certo è che Power-One non è l’unica società globale che produce inverter per fotovoltaico ad avere problemi. Un altro big del settore, SMA, ha da poco annunciato il taglio di 1.000 posti di lavoro. Entrambe le aziende si preparano alla prossima sfida: la Cina primo mercato al mondo per gli inverter.
La questione interessa molto l’Italia atteso che Power-One è arrivata in pochi anni ad essere il primo fornitore di inverter fotovoltaici in Italia e il secondo produttore al mondo con potenza installata > 6.5 GW.
La Power-one opera nello stabilimento del Valdarno Superiore, a Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo dove operano più di 1200 dipendenti tra cui 200 tra ingegneri e tecnici.
Lo stabilimento opera con un'avanzatissima ingegneria di produzione ha inoltre ottimizzato la gestione di processo portando i costi in linea con quelli di stabilimenti asiatici.
La Legge 189/2012 (c.d. "decreto salute") prevede l'inserimento, dopo l'Art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, di un nuovo Art. 14-ter, che ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.
Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi.
Ora il Ministero dell'Interno il 25 gennaio ha emanato una nota in base alla quale la norma deve intendersi applicabile anche alla somministrazione.
Secondo il Ministero la norma deve intendersi da applicare sia agli esercizi di vendita (esercizi commerciali di qualsiasi dimensione e tipologia) che di somministrazione di alimenti e bevande
Il Dipartimento rispondendo ad uno specifico quesito, ha chiarito che "ove il termine vendita venisse inteso in senso rigoroso, con esclusione - cioè - delle attività di somministrazione dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di diciotto anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'Art. 689 cod. pen.".
Continua il Ministero affermando che “Una simile interpretazione sarebbe del tutto non plausibile ed in palese contrasto con la ratio stessa del Decreto Legge n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di alcuni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l'assunzione di alcool".
Pertanto conclude il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno "secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'Art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni”, mentre sanzionata ai sensi del nuovo Art. 14-ter della Legge 30.3.2001, n. 125, “se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni”e “tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età".
Il Dipartimento, al fine di superare eventuali incertezze applicative della norma, ha comunque richiesto sull'argomento l'avviso dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, quali Amministrazioni rispettivamente proponente e concertante il Decreto Legge n. 158/2012: i due Ministeri non hanno però ancora risposto alla richiesta.