
L’installazione di un montascale non è spesa da poco, tuttavia si rivela necessaria laddove vi siano in casa una o più persone con problemi deambulatori. Dunque il suo acquisto diventa un investimento a lungo termine consentendo a chi ne necessita una ritrovata libertà di movimento.
Per affrontare tale spesa è possibile fare richiesta di detrazioni fiscaliall’Agenzia delle entrate, secondo quanto prevede la legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche (L 13/1989), che comportano un risparmio che va dal 19% al 50% sulle spese di acquisto ed installazione, ovvero sull’importo totale. Inoltre, con la Legge di Stabilità 2014 sono stati prorogati gli incentivi fiscali per la ristrutturazione edilizia e l’abbattimento delle barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2016.
Vediamo un po’ come funzionano.
Mobilità e barriere architettoniche
La legge 13 del 09/01/1989 atta a “favorire il superamento e l’abolizione delle barriere architettoniche negli edifici privati” prevede che l’immobile sia privo sul nascere di barriere architettoniche o, laddove non sia possibile farne a meno (per esempio, le scale), dispone che la struttura sia comunque progettata e idonea per l’installazione di accorgimenti tecnici per il loro superamento. Inoltre, mette a disposizioni contributi fiscali sia per opere di ristrutturazione edilizia sia per l’acquisto e l’installazione di eventuali mezzi meccanici o informatici, ivi compresi i montascale.
È possibile far ricorso a due tipi di detrazione fiscale, quella del 19% e quella del 36% (portata a 50% nel 2012).
Detrazione del 19% per spese sanitarie e mezzi di ausilio (art. 13-bis DPR 917 del 22/12/1986).
Ai sensi dell’articolo 13-bis DPR 917 1986 è prevista la DETRAZIONE IRPEF DEL 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, siano esse di installazione o di sostituzione del mezzo. Questa detrazione può essere sfruttata dai contribuenti cui la Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92 riconosce una percentuale di disabilità fisica o psichica. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è di 2.582,28 € complessivi, da farsi
annualmente. Poiché spesa medica a tutti gli effetti, occorre seguire il medesimo iter applicato a qualsiasi altra spesa sanitaria: conservare le fatture e dichiararle.
Detrazione del 36% e del 50% sulla spesa complessiva per interventi di ristrutturazione edilizia (DL n. 83 del 22/06/2012).
Coloro che decidono di ristrutturare un immobile posseduto a qualsiasi titolo (proprietà provata o pubblica, locazione, usufrutto e così via) o di edificarne uno possono ottenere una detrazione Irpef del 36%, secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis del DPR n. 917/1986, da calcolare su di un importo massimo di 48.000 euro. Inoltre, la soglia di detrazione è aumentata dal 36% al 50% con il Decreto Legge n. 83 del 2012 e la cui percentuale è da calcolare su di una spesa complessiva di 96.000 euro. Con la nuova Legge di Stabilità, il termine delle detrazioni fiscali del D.L. 83/12 previsto per il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016, dunque è ancora possibile farne uso. Per richiederla non è strettamente indispensabile essere soggetto disabile o invalido civile. Tutti i pagamenti andranno eseguiti a mezzo di bonifico bancario o postale, conservandone le ricevute. Per richiederla farà fede la data del bonifico per le spese sostenute.
SI NOTI BENE CHE:
1) La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie. È quindi consigliabile adottare dapprima la detrazione del 50% e poi successivamente adottare quella del 19% sulla parte di spese eccedenti.
2) La detrazione è prevista solo sugli immobili con l’intenzione di favorire la mobilità interna con l’abbattimento delle barriere architettoniche.
3) La detrazione non si applica all’acquisto di strumenti e beni mobili, anche se finalizzati al miglioramento della mobilità del disabile, quali telefoni, computer e quant’altro. Questi sono altresì compresi nelle detrazioni fiscali al 19% per le spese sanitarie.
Per concludere, per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori è prevista l’aliquota Iva agevolata del 4%, invece di quella ordinaria.
Le normative tuttora vigenti sono sottoposte a continue modifiche. Quindi si consiglia, comunque, di rivolgersi al proprio consulente fiscale prima di affrontare queste spese, verificando che tali norme siano ancora in vigore senza ulteriori cambiamenti
Acquistare la prima casa, oggi più che mai, comporta sempre più rischi e difficoltà. Con il lavoro sempre più incerto si fa fatica a metter soldi da parte e la possibilità di richiedere mutui, col rischio poi di non poterli pagare, scoraggia ulteriormente quanti decidono di comprare un’abitazione.
Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, per venire incontro ai cittadini è stato riavviato nel 2013 il Fondo solidarietà prima casa, gestito da Consap, al quale s’è aggiunta nel 2015 una nuova moratoria che permette la sospensione eventuale del mutuo sulla prima casaper coloro i quali incorrano in difficoltà economiche tali da esser impediti nel pagamento delle rate.
Vediamo allora di capire in cosa consistano e come si possa usufruire sia del Fondo di solidarietà sia della nuova moratoria.
Fondo solidarietà prima casa
Il Fondo solidarietà è uno strumento che permettere la sospensione del pagamento delle rate qualora il titolare del contratto di mutuo dovesse incorrere in eventi o situazioni che gliene impediscano il pagamento. Il fondo permette la sospensione del pagamento per un certo periodo di tempo (quello del 2015, per esempio, prolungava la sospensione per 18 mesi).
Per richiedere l’accesso al fondo beneficiario è necessario si verifichino specifici eventi successivamente alla stipula del contratto di mutuo con la banca.
Cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Termine del contratto di lavoro a tempo determinato.
Cessazione del lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o d’agenzia.
Decesso o riconoscimento d’una invalidità civile dell’80%.
È possibile, inoltre, fare appello al Fondo se:
Il mutuo non è superiore a 280.000 euro.
L’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’intestatario del mutuo ipotecario non supera i 30.000 euro.
L’immobile in questione è riconosciuto come prima abitazione e non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 presso il catasto (ovvero non sia riconosciuto come abitazione di lusso).
In ultimo, il Fondo è accessibile anche a chi ha già avuto necessità di far ricorso ad analoghe agevolazioni, purché la loro durata non abbia superato i 18 mesi.
Piuttosto, l’accesso al Fondo è precluso a chi:
Al momento della domanda, risulta in ritardo con i pagamenti per più di 90 giorni.
Quando sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile.
Per chiedere la sospensione del mutuo si deve farne domanda presso banca che l’ha erogato, presentandosi con la seguente documentazione:
Documento d’identità valido.
Certificato ISEE rilasciato dal Caf.
Lettera di licenziamento (per chi aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Copia del contratto ed eventuali motivazioni sulla cessazione dell’attività lavorativa.
Certificazione d’invalidità rilasciata dall’ASL territoriale (in caso di handicap grave).
La domanda per l’accesso al Fondo può essere scaricata dal sito della Consap.
Nuova moratoria 2015
La nuova moratoria, introdotta con la Legge di Stabilità, prevede la sospensione del pagamento della sola quota capitale della rata e lasciando pagare solo gli interessi sui mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa. La durata della sospensione è di 12 mesi, scaduti i quali si dovrà tornare a pagare e rate per intero con allungamento del periodo di rimborso. La nuova moratoria, inoltre, non prevede versamento di commissioni o interessi di mora.
Le condizioni per richiedere la sospensione di 12 mesi sono le seguenti:
Perdita o sospensione del lavoro.
Grave infortunio.
Decesso dell’intestatario.
Tale beneficio può essere adoperato da:
Quanti non hanno ottenuto l’accesso al Fondo di solidarietà prima casa.
Quanti hanno accumulato un ritardo nel pagamento delle rate fino ad un massimo di 90 giorni.
Chi ha già beneficiato di analoghi benefici, a patto che la loro sospensione risalga almeno a due anni (24 mesi) antecedenti la presentazione della nuova richiesta.
Ne sono invece esclusi:
I mutuatari che hanno accumulato un ritardo nel pagamento delle rate superiore ai 90 giorni.
Se sono state avviate pratiche esecutive sull’immobile ipotecato.
In presenza di una polizza assicurativa a tutela del rischio di perdita del lavoro che ricopra l’intero ammontare delle rate che si desidera sospendere.
Per fare richiesta della nuova moratoria occorre presentare richiesta presso la banca che ha erogato il finanziamento recando documenti d’identità validi insieme a copia dei documenti che attestino la perdita o sospensione del lavoro o la presenza di un grave infortunio oppure il decesso dell’intestatario.
Quando si deve lasciar casa per tempi relativamente prolungati, ad esempio per le vacanze estive, non si è mai sicuri che al ritorno si troverà tutto in ordine come lo si era lasciato; negli ultimi tempi, infatti, i casi di furto in Italia sembrano essere in continuo aumento. Di conseguenza sempre più italiani scelgono di adottare sistemi antifurto nelle proprie case, ma la scelta spesso la si compie con fretta e un po’ di disattenzione, senza prendersi il tempo adeguato per conoscere e valutare i vari tipi di antifurto alla ricerca di quello che meglio si adatti alle proprie esigenze ed alla propria casa.
Per effettuare una scelta, dunque, vanno considerati alcuni elementi di base come le dimensioni della casa, il numero di stanze che la compongono, la presenza di animali in casa, numero di ore d’assenza degli abitanti e così via.
A ciò s’aggiunge anche il prezzo dell’antifurto. Un impianto antifurto è oggi possibile acquistarlo anche online e si possono recuperare dei pratici kit antifurto fai da te completi di wireless, che non richiedono l’ausilio di un tecnico per l’installazione. Ma che sia un kit fai da te oppur un sistema wireless o anche filare, un buon sistema antifurto domestico deve rispondere alle esigenze della casa in cui viene installato, assicurando un buon funzionamento ed una repentina segnalazione alla polizia di una eventuale presenza di ladri in casa.
Ma procediamo dando un rapido sguardo ai vari tipi di antifurto per casa oggi in commercio.
Antifurto domestico filare
L’impianto filare (ovvero dotato di filo) è adatto alle esigenze più varie. L’impianto dovrà essere installato da un tecnico competente e sottoposto una tantum a manutenzione, con relativi costi. Tuttavia, l’impianto ed i pezzi di un sistema filare costano relativamente meno rispetto quelli di un impianto senza fili e l’antifurto viene alimentato dalla corrente domestica.
Antifurto domestico modello wireless
L’antifurto wireless, o impianto senza fili, si basa su collegamenti via radio. Questo antifurto risponde bene alle esigenze di tutte abitazioni, molto flessibile, possiede anche prezzi contenuti e non necessita, per l’installazione, di un tecnico né di muratura, bensì è facilmente reperibile online in semplici kit fai da te. L’antifurto wireless segnala intrusi anche in caso di blackout e resiste tenacemente anche ad opere di manomissione.
Antifurto domestico filare GSM
Il vantaggio dell’antifurto filare GSM è quello di avere una segnalazione diretta ed immediata alla polizia in caso di tentata manomissione dell’impianto. Inoltre le condizioni meteo non causano alcun problema ai sensori dell’antifurto, diversamente da quel che accade agli impianti wireless.
Di converso, una volta posizionati i sensori non sarà più possibile alterarne o cambiarne la posizione, e dunque sarà sempre necessario un sopralluogo e l’ausilio di tecnici specializzati per verificare se e come sia più corretto disporli entro il perimetro dell’abitazione.
Antifurto casa con sistema misto
L’antifurto domestico con sistema misto fonde in sé sia la tecnologia wireless sia quella filare. In pratica il sistema via cavo viene adoperato per gli interni della casa, mentre il wireless viene riservato agli ambienti esterni. Sarà dunque più semplice sostituire eventuali pezzi non funzionanti e si necessiterà del tecnico competente solo per il montaggio dell’impianto e gli interventi di manutenzione.
Il sistema misto risulta essere così un buon compromesso fra praticità e funzionalità, ma è da tener presente la compatibilità poiché il sistema potrebbe risultar difficile da impostare da soli o per apportarvi modifiche.