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Immorale la occupazione “perpetua” dei pubblici uffici. Consiglio di Stato

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Ovvero quando il posto pubblico diventa regno!

L' istituto del trattenimento in servizio previsto dall'art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 "è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio (...) per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo", riconosceva ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (compresi i professori universitari ) un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio per il periodo indicato.

La norma è stata profondamente modificata dal comma 7 dell'articolo 72 del d.l. 112 del 2008 che dispone: "è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio , con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

La modifica introdotta dall'art. 72 del d.l. 112 del 2008 sull'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato delineato dall'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 ha comportato un significativo mutamento dell'assetto degli interessi in rilievo in tale delicata materia e ... risolto la delicata questione del bilanciamento fra l'interesse privato al trattenimento in servizio e l'interesse pubblico alla salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione di appartenenza, tenuto anche conto dell'evidente finalità di contenimento dei costi del personale nel settore pubblico che caratterizzano i più recenti interventi normativi in subjecta materia.

Al pubblico dipendente quindi, non è più riconosciuto un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, prevedendosi soltanto che l'istanza, che egli ha facoltà di presentare, vada valutata discrezionalmente dall'Amministrazione; la quale, a sua volta, ha facoltà di accoglierla solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali sono legati ai profili organizzativi generali dell'amministrazione medesima ("in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali") e i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente ("in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi").

L''istituto del trattenimento in servizio ha ormai assunto un carattere di eccezionalità in considerazione delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica che hanno ispirato e informato l'intero impianto normativo sotteso alla disciplina di cui al d.l. 112, cit., e, segnatamente, alla disciplina di cui al Capo II di tale decreto, nel cui ambito è collocato il più volte richiamato art. 72.

Poichè è questa la ratio sottesa al richiamato intervento normativo, ne consegue che l'ipotesi ordinaria è quella della mancata attivazione dell'istituto del trattenimento (ipotesi ricorrendo la quale l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione sarà limitata all'insussistenza di particolari esigenze organizzative e funzionali le quali inducano a decidere in tal senso), mentre all'ipotesi del trattenimento sarà da riconoscere carattere di eccezionalità, con la necessità di esplicitare in modo adeguato le relative ragioni giustificatrici, conferendo rilievo preminente alle esigenze dell'amministrazione lato sensu intese.

Rispetto a tali esigenze "la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti" rappresenta - se del caso - un criterio giustificativo necessario, ma non già la ragione determinante della scelta.

Si tratta, infatti,di dar corso ad un'ipotesi eccezionale di provvista di personale docente, che deve essere adeguatamente giustificata da oggettivi e concreti fatti organizzativi, tali da imporre che si faccia ricorso ad un tale particolare strumento a contenuto derogatorio.

L'esternazione della giustificazione di una tale scelta - insieme a quella sugli altri elementi richiesti, a seguire, dalla disposizione - è necessaria per dar conto del come e del perché l'Amministrazione si determini, derogando alle esigenze di risparmio perseguite dalla legge, a seguire questa speciale modalità di provvista del proprio personale. Non è così quando l'Amministrazione si determini in senso negativo, ricorrendo allora la situazione ordinaria di normale estinzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età, che non richiede una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell'interessato.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha così accolto - sentenza N. 04104/2013 del 06/08/2013-il ricorso, proposto dall'Università degli studi de L'Aquila contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 3 giugno 2009 n. 6117. Il TAR aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da G.M., professore ordinario presso l'Università appellante, contro il decreto rettorale n. 629 del 17 marzo 2009, che revocava la precedente autorizzazione a permanere in servizio, per un ulteriore biennio.

Nel provvedimento di revoca dell' Università erano state ampiamente chiarite le ragioni ostative al rilascio di ulteriori provvedimenti di trattenimento in servizio, facendo riferimento ad insuperabili ragioni di contenimento della spesa.

Secondo il Consiglio di Stato "a fronte di tali argomentazioni, assolutamente recessivo appare l'interesse dell'odierno appellato a permanere in servizio oltre i limiti di età", mentre la pretesa a veder valutata la sua particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti, non assume alcuna rilevanza giuridica "atteso che tal genere di valutazioni costituisce un posterius rispetto al positivo riscontro da parte dell'Università - nella specie non occorso - riguardo alla sussistenza delle primarie esigenze organizzative e funzionali per ammettere il trattenimento in servizio".

La sentenza assume un particolare significato, in un periodo storico, in cui l'attenzione dei Governi è rivolta a limitare l'enorme voragine della spesa dello Stato, attraverso una riduzione drastica e non sempre indolore degli apparati della Pubblica Amministrazione.

Il trattenimento in servizio costituisce, a tutti gli effetti, una nuova assunzione e, quindi, l'istituto può operare, dopo l'esperimento delle varie mobilità che hanno la funzione di ricollocare il personale in esubero, e, comunque, all'interno delle disponibilità finanziarie. E' abbastanza giusto (sarebbe immorale il contrario) che l' interesse dei singoli dipendenti a continuare ad usufruire, anche oltre l' età lavorativa contemplata dalla legge, dei privilegi che lo status di dipendente pubblico, in qualche modo, garantisce, ceda di fronte al dovere di sistemare il personale in esubero.

A giustificare il regime di sfavore riservato dal Legislatore all' istituto, si impone anche un diverso ordine di ragioni, collegato all' urgenza di un ricambio generazionale all'interno degli apparati pubblici. E' abbastanza evidente come, al trattenimento in servizio di chi ha già superato l'età lavorativa prevista dalla legge, faccia da contraltare il differimento dell' ingresso nel mondo del lavoro di un corrispondente numero di disoccupati e l'invecchiamento dei ruoli del pubblico impiego. Impedendo di fatto l' utilizzazione di intelligenze ed energie nuove, si conferma, per la società, la negatività di una burocrazia sempre più vecchia.

Ritenere gli anziani indispensabili, a causa dell' esperienza e/o della professionalità acquisita, equivale ad esprimere una pesante sfiducia nelle possibilità dei giovani di crescere e di raggiungere gli stessi risultati professionali e a negare alle Amministrazioni il diritto-dovere di rinnovarsi. Purtroppo ormai per nuove generazioni si intendono quelle formate da giovani, mediamente, oltre i trent'anni. E questo vuol dire che ad un intera generazione, quella che va dai venti ai trent'anni è stato impedito di entrare nel mondo del lavoro. Noi riteniamo che l'esperienza e la professionalità degli anziani abbiano tante altre strade ed opportunità, per farsi valere ed essere utili alla società, diverse dall'occupazione perpetua dei pubblici uffici.

Ecco la sentenza del Consiglio di Stato n 04104/2013su “Il trattenimento in servizio e ricambio generazionale nel Pubblico Impiego”

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200907037/Provvedimenti/201304104_11.XML

Gerolamo Taras (StudioCataldi.it)

Redazione TirrenoNews

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