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In Sicilia più seggi che candidati per il M5. Di Maio: “Al Senato perderemo un posto”.
Venerdì, 09 Marzo 2018 21:06 Pubblicato in Italia«In Sicilia sono finiti i candidati per Palazzo Madama e probabilmente il Senato avrà un seggio in meno perché abbiamo più seggi che candidati».
Luigi Di Maio dal palco della sua Pomigliano d’Arco si sbilancia, affermando che l’ondata a cinque stelle in Sicilia è stata così inaspettata da aver portato alla luce dei problemi nel nuovo sistema elettorale.
Conquistato tutti e 28 i collegi uninominali dell’isola, oltre al 49% dei consensi, la Sicilia porta in dote al M5S un nutrito numero di parlamentari: 57 eletti, con 28 parlamentari nella quota uninominale.
Alcuni dei vincitori al proporzionale sono già eletti nei collegi uninominali e, in caso di doppia elezione, prevale quella nell’uninominale.
Succede quindi che al proporzionale il successo è così grande che non ci sono abbastanza nomi in lista per occupare tutte le poltrone: per occupare quelle 57 poltrone ci sono solo 53 teste, quattro di meno.
E all’appello mancano tre persone per la Camera e una per il Senato.
Un effetto collaterale non nuovo alla politica, che nelle ultime ore ha acceso il dibattito, così come le polemiche.
Chi occuperà quelle poltrone?
Come verranno suddivisi i seggi?
In base al decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 1957, «qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente».
Secondo il leader del Movimento in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, «abbiamo ottenuto una valanga di voti che ha mandato in tilt persino il sistema elettorale, facendo emergere tutte le criticità di una legge, il Rosatellum, scritta ad arte per fermare il M5s».
Secondo lui, il decreto del 1957 non sarebbe sufficiente: «Se per la Camera la situazione è chiara, per il Senato la norma ha un buco. I seggi a Palazzo Madama sono attribuiti su base regionale: chiederemo un chiarimento ufficiale».
Anche secondo Emanuele Rossi, costituzionalista della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, «nel caso del Senato il Rosatellum presenta un vero e proprio `buco´ che deve essere colmato» perché «se una lista ottiene più seggi dei candidati, alcuni seggi non possono essere assegnati».
La legge andrebbe inoltre corretta per «assicurare la possibilità di proporre un numero di candidati per ciascuna lista pari al numero dei seggi disponibili».
Se ora non si troverà una quadra, si potrebbe ripetere quanto già accaduto nel 2001 con la cosiddetta «legge Mattarella» , quando alla Camera ci fu un numero di deputati inferiore a 630.
Allora la «causa» non fu la valanga di voti ottenuta dalla coalizione della Casa delle libertà, bensì la presenza di numerose «liste civetta», create appositamente per non essere votate.
A mancare all’appello allora furono 12 eletti di Forza Italia: la Commissione elettorale della Cassazione diede un suo parere, ma alla fine la scelta fu politica e Montecitorio arrivò nel luglio 2002 a decidere di non assegnare i seggi.
Ma il «caso siciliano» non dovrebbe essere così grave: il dubbio ora è chi saranno i quattro parlamentari mancanti a rappresentare i siciliani nella prossima legislatura.
Palazzo Madama infatti non potrà eleggere la propria guida finché la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri del Senato non dirimerà la questione del seggio conquistato in Sicilia dal Movimento 5 Stelle e non attribuito, per insufficienza dei candidati in lista.
Non un errore dei pentastellati, ma un vero e proprio bug del Rosatellum.
La composizione della Giunta in prima riunione è formata dai componenti rieletti che già ne hanno fatto parte nella scorsa legislatura. La situazione attuale non vede una maggioranza chiara.
Sui nove componenti, tre sono del Pd (Dario Stefano, Ada Ginetti e Giuseppe Cucca), tre del Movimento 5 Stelle (Vito Crimi, Mario Giarrusso e l'espulso Maurizio Buccarella), tre del centrodestra (due di Forza Italia, Giacomo Caliendo e Lucio Malan, e uno della Lega, Erika Stefani).
Va da sé che, in una situazione al 22 marzo ancora di confusione o di mancato accordo, se due o più forze politiche volessero ritardare l'elezione del presidente del Senato, attendendo lo sblocco dell'impasse e cercando di equiparare i tempi ai colleghi di Montecitorio, potrebbero avere uno strumento per farlo.
Si configurerebbe una situazione senza precedenti di caos istituzionale, e forse non si arriverà mai a un punto tale di involuzione della situazione politica.
Ma è un elemento di cui tener conto.
Sarà il forzista Caliendo, in qualità di consigliere anziano, ad assumere la presidenza pro tempore. Da lui e dai suoi colleghi potrebbe passare una fetta del destino della prossima legislatura.
Ma a pressioni tali ci sono abituati.
Sono loro infatti che decisero la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore.
Con tutto quel che ne è conseguito.
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Ed ecco la brillante analisi elettorale di Peppe Furano.
Venerdì, 09 Marzo 2018 15:46 Pubblicato in Basso TirrenoRiceviamo e pubblichiamo:
“Memoria e rispetto della democrazia!
E’ necessario partire dall’inizio.
Questo scempio di legge elettorale che mette l’Italia in questa seria difficoltà di avere un governo è stata consapevolmente e colpevolmente voluta, anche a colpi di fiducia costituzionalmente scorretti, da tre personaggi Renzi, Berlusconi e Salvini.
Insieme d’accordo per fregare il M5S e rendere il voto degli italiani ininfluente se non avessero scelto “Lor Signori”, ma ognuno anche con il retro pensiero di poter fregare il compagno.
Berlusconi e Renzi di poter fregare Salvini sperando a un 25-30% alla coalizione del PD e un circa 20% a FI ed essere così pronti a fare le larghe intese (per necessità! La loro!) e continuare a governare l’Italia contro gli italiani. Salvini, con la speranza di arrivare primo nella sua coalizione di oltre il 40% per cento e cosi fregare e mettere da parte definitivamente ilBerlusca.
Una legge elettorale fatta nel rispetto della decenza democratica e nel rispetto dei cittadini non è che è tanto difficile e non fosse alla portata della pur non straordinaria intelligenza dei nostri Renzi, Salvini, Berlusconi e compagnie!
Un Rosatellum, corretto con pochi emendamenti, che tra l’altro lo mettevano anche al sicuro da possibili ipotesi di incostituzionalità, è alla portata di qualsiasi intelligenza.
No alle coalizioni da inganno, voto disgiunto e preferenze.
Calcoli alla portata di chiunque sappia far di conto possono dimostrare che un Rosatellum così emendato, avrebbe visto oggi, con molta probabilità, il M5S con la maggioranza, o molto vicino, alla Camera e al Senato e l’Italia, nel rispetto del voto dei cittadini e della più elementare decenza democratica, avere un governo voluto da circa il 32% dei votanti (in Francia Macron governa con circa il25%)!
Ora che gli italiani, con il voto, hanno fatto fallire i piani di tutti gli imbroglioni (Renzi,Berlusconi,Salvini e compagnie),questi, imbroglioni e irresponsabili oltre ogni misura e senza ogni minima decenza democratica, dicono agli italiani, non avete votato come noi vi abbiamo detto e ora “muoia Sansone con tutti i filistei” e vi serva di lezione per la prossimavolta!
Ma attenzione la prossima volta potrebbe essere ancora peggio per voi!
Ad oggi la maggioranza della classe dirigente del PD e degli iscritti sembra disgraziatamente con Renzi (sicuramente meno gli elettori che però contano quanto il due di coppe quando la briscola è a denari!).
Si può, senza offendere la pur minima decenza democratica, escludere da responsabilità di governo una forza politica che ha raccolto il consenso di un terzo degli elettori? Altra cosa è il 37% del centrodestra che è di fatto una coalizione meramente elettorale e fatta di un elettorato molto composito e spesso contrapposto.
Ai vari Boldrini, Cuperlo, Orlando ecc. che sostengono che non è possibile nessun dialogo con i “barbari populisti incompetenti” ( ai Renzi e compagnia non ha nessun senso rivolgersi!) vorrei ricordare sommessamente poche cose.
I rispettabili e competenti con i quali sono andati a braccetto sono quelli che eletti con una legge incostituzionale hanno avuto la spudoratezza di proporre una legge elettorale incostituzionale, una riforma della Costituzione che la stravolgeva e infine il Rostellum.
Guarda caso quei “barbari populisti incompetenti” hanno difeso e salvato la nostra Costituzione, si sono opposti al Rosatellum!
Il M5S, da sempre, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e coerentemente l’ha difesa all’occorrenza e quindi ha accettato e difeso il progetto di società iscritto nella nostra Costituzione.
Il M5S parla di partecipazione, trasparenza e si impegna ad abbandonare tutte le brutte pratiche e comportamenti che la politica ha messo spesso in atto: corruzione, conflitti di interessi, non mantenere gli impegni presi con gli elettori, avvilire le istituzioni, aiutare gli ultimi.
Non dovrebbe essere questo l’orizzonte di una politica di sinistra?
E perché questi dovrebbero essere “barbari populisti incompetenti puzzoni” da evitare da chi si definisce di sinistra?
Ma non sarebbe la cosa più logica, nel rispetto del paese, della decenza democratica e di una responsabilità istituzionale, che chi nel PD e fuori, si sente di centro-sinistra, contrapposto alla destra, fosse disponibile a un confronto franco con il M5S e si liberasse di un leader arrogante che ancora dopo la sonora sconfitta non ha di meglio che prendersela con il presidente Mattarella perché non l’ha fatto votare nel 2017, con gli italiani che gli hanno bocciato la sua riforma e che non vuole mollare il potere ed è indifferente agli interessi del paese?
Un confronto serio su 4 o 5 punti qualificanti per la politica e l’Italia (una legge elettorale rispettosa della democrazia, una vera legge anticorruzione, conflitto di interesse, eliminazione dei privilegi dei politici, un approccio serio per l’accoglienza dei migranti, interventi seri per dare un futuro alla generazione 20-40 anni ecc.) e poi eventualmente al voto.
A voi che siete o vi sentite statisti non dovrei essere io a ricordarvi che nel 1940 America e Russia non erano certo più amici di chi oggi ha votato M5S e PD-LeU-altri, eppure di fronte al pericolo del nazifascismo si sono alleati (so bene che è un paragone eccessivo in tutti i sensi, non c’è la guerra, non c’è il nazifascismo, e non ci sono russi e americani, ma può essere utile!).
Giuseppe Furano
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Amantea. Convocato per il 13 marzo il consiglio comunale
Venerdì, 09 Marzo 2018 15:29 Pubblicato in Campora San Giovanni5 i punti all’OdG.
Si inizia con il programma triennale dei Lavori Pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art 128 del dlgs 163/2006.
A parte i dubbi sull’art 128 del dlgs 163/2006 che il web ci dice essere stato abrogato dell’art 217 del dlg 50/2016 (e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;)resta il problema se il punto sia sorretto dalla - Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”; dalla- Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria” (anni 2018-2019-2020); - dalla Scheda 3 “Elenco annuale” (anno 2018); - dalla Scheda 4 “Cronoprogramma pagamenti”;
Al secondo punto si tratterà il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari( art 58, comma 1, dl 112/2008 avente ad oggetto Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni , comuni ed altri enti locali)” che deve essere allegato al bilancio di previsione ( vedi allegato 1)
Al terzo punto si tratterà del Programma delle collaborazioni autonome di cui all’art 46 del DL 112/2008: “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”( allegato 2)
Un tema di difficile trattazione considerato che :” Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”. Sempre posto che esista giustizia.
Al quarto punto la Nomuna del componente Flag PERTI “La perla del Tirreno” nel quale ancora risulta esserci Monica Sabatino.
Al quinto punto il Regolamento consulta delle associazioni .
Il consiglio è fissato per il 13 marzo ore 10.00, in prima convocazione, ed il successivo 14, ore 11.00 in seconda convocazione.
Allegato 1)
Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonchè alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
Allegato 2(Decreto-legge n° 112, 25 giugno 2008)
Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
(convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08 - ndr)
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo»
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