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Ecco le “disparita'” italiane in materia di indennita' agli amministratori!

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Ci riferiamo alla indennità riconosciuta agli amministratori di Amantea ed al sindaco di Botricello per la stessa ragione

Ad Amantea viene sciolto il consiglio comunale e poi dichiarata la illegittimità dello scioglimento viene riconosciuta una indennità pari a SEI VOLTE i compensi spettanti per l’espletamento del mandato di Sindaco, assessore e presidente del Consiglio comunale, per tutto il periodo dello scioglimento( praticamente VENTI mesi).

Al sindaco del comune di Botricello ( siamo sempre in Calabria, ma sullo Ionio) viene riconosciuta una indennità pari ad UNA VOLTA E MEZZO i compensi spettantigli per l’espletamento del mandato di Sindaco, comprensivi anche dell’indennità di fine mandato, per tutto il periodo dello scioglimento ( il comune è stato sciolto in data 3.5.2003 e lo scioglimento è stato annullato dal Consiglio di Stato, con decisione 17.7.2004, n. 5164).

Per il sindaco di Botricello la indennità è stata stabilita dal TAR Lazio con sentenza 15 luglio 2013, n.7040 - Pres. Sandulli - est. Tricarico .

Per gli amministratori di Amantea la indennità è stata fissata dal TAR Calabria con sentenza N. 00149 del 6-2-2013, confermata dal Consiglio di Stato sez. III con sentenza n. 3742/2013 del 11/7/2013.

Il rapporto è di uno a quattro, o meglio una indennità è maggiore dell’altra del 400%

Ma quale è quella giusta?

E perché questa differenza?

Gli amministratori del Tirreno calabrese sono privilegiati rispetto a quelli dello Ionio? E perchè ?

O forse la differenza è fatta dai giudici che si pronunciano? Ed infatti nell’un caso è stato il TAR Lazio, nell’altro il Tar Calabria,prima, ed il CdS, dopo:

O forse è dipeso dal giorno( il mese è lo stesso:luglio) visto che una è dell’11 luglio( quella di Amantea) el’altra è del15 luglio( quella di Botricello)?

Non fosse che un Comune viene prima perché il suo nome comincia con la A e l’altro con la B?

Insomma non è facile capire.

Allora sembra vero che ci sono “Sindaci e sindaci, Indennità ed indennità, Giudici e giudici”.

Noi possiamo solo documentare, ed infatti di seguito la sentenza di Botricello

Ad ognuno di VOI le risposte ai nostri dubbi ma con la certezza che se anche i tribunali penali avessero questa diversità di comportamento si potrebbero avere “a culo” da i a 4 ergastoli!

La Sentenza del TAR Lazio “sul ricorso numero di registro generale 11812 del 2004, proposto da: Ciurleo Michelangelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gregorio Viscomi e Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Arcangelo Guzzo in Roma, via Leonardo Pisano n. 16; 

contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, entrambi costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Botricello, del quale era Sindaco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. Ciurleo ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Botricello dal 23.5.1993 al 2.5.2003; in data 3.5.2003 è stato sciolto il relativo Consiglio comunale per mesi 18 ed è stata nominata apposita Commissione straordinaria per la gestione di detto Comune, giusta decreto del Presidente della Repubblica del 9.5.2003, adottato su proposta del Ministro dell’Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2.5.2003.

Lo scioglimento è stato disposto per assunti “collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi”, con “grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e (…) svilimento delle istituzioni e (…) perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali”.

Il suddetto provvedimento di scioglimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale, che lo ha annullato con sentenza 11.11.2003, n. 9799, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con decisione 17.7.2004, n. 5164.

Con il presente ricorso il Sig. Ciurleo, sentendosi leso dal citato provvedimento, chiede il risarcimento dei danni.

Questi pone in evidenza che nella relazione del Ministro dell’Interno, parte integrante del medesimo atto, si afferma che “particolare rilievo assume la figura del Sindaco (…) nei cui confronti sono in corso indagini giudiziarie” e che “risulta avere frequentazioni e contatti personali con esponenti della locale malavita” e si sostiene altresì che lo stesso avrebbe avuto “un ruolo egemone (…) all’interno dell’ente nella gestione di alcuni appalti pubblici”.

Il ricorrente lamenta la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, altresì al diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica. Inoltre afferma di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha prodotto una memoria per confutare le richieste di parte avversa.

In particolare, la difesa erariale ha asserito che il provvedimento di scioglimento de quo si porrebbe “su un piano completamente diverso da quello che attiene alle misure individuali” e non avrebbe natura sanzionatoria per i suoi componenti e per la collettività locale.

Si aggiunge che, pur volendo poi ammettere l’esistenza di un interesse meritevole di tutela in capo al singolo per un provvedimento di prevenzione indirizzato ad un’intera istituzione, dovrebbe essere provato l’elemento della colpa a carico dell’Amministrazione.

Con specifico riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale costituzionalmente qualificato, esso sarebbe ammesso solo quando la lesione sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale, elementi di cui l’istante dovrebbe fornire prova, mentre nella specie sono soltanto indicate le vicende processuali che hanno condotto a dichiarare illegittimo il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale. Inoltre tra l’emanazione del provvedimento e la pubblicazione della sentenza del T.a.r. sono trascorsi appena sei mesi circa, un periodo temporale molto ristretto per subire i danni che il ricorrente lamenta.

Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed una memoria conclusionale in vista della pubblica udienza del 30.5.2013, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso all’esame del Collegio il Sig. Ciurleo chiede il risarcimento del danno, nelle articolate voci qui indicate in narrativa, asseritamente subito per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale di Botricello, del quale lo stesso era Sindaco, il cui provvedimento è stato annullato dal T.a.r. del Lazio con sentenza n. 9799/2003, confermata in appello dalla decisione n. 5164/2004.

2 - Va in primo luogo evidenziato che l’assunta natura non sanzionatoria del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale e la sua riferibilità all’intero consesso non fanno ex se venir meno l’interesse qualificato di un singolo componente di detto organo ad una precipua tutela dai danni causati dagli effetti prodotti da tale provvedimento, a maggior ragione quando si tratti del Sindaco, che rappresenta una figura di notevole visibilità e che ancor più potrebbe aver subito un pregiudizio.

3 – Ciò acclarato, si deve accertare la sussistenza o meno degli elementi necessari per la sussistenza in concreto dell’an del risarcimento del danno domandato in questa sede.

3.1 - Nel caso in esame il giudice amministrativo, nei due gradi di giudizio, ha rimarcato la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti, che hanno condotto all’adozione di un provvedimento in assenza del necessario presupposto, vale a dire di un obiettivo collegamento dei componenti del Consiglio comunale e del Sindaco con la criminalità organizzata.

3.2 - Certamente ne è derivato un danno soprattutto a carico dell’odierno ricorrente, sia per la maggiore visibilità che assume detta carica sia anche e soprattutto per il rilievo attribuito nel provvedimento impugnato (relazione del Ministro dell’Interno, parte integrante del medesimo atto) alla sua figura nei rapporti con la criminalità e conseguentemente per la risonanza che tutto ciò ha avuto nei mass media.

3.3 - Si ravvisano, perciò, certamente il danno ed il nesso causale tra lo stesso ed il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, annullato.

3.4 - Quanto all’elemento della colpa in capo dell’Amministrazione, questo si desume proprio dalla circostanza che essa ha adottato un provvedimento di cotanta portata senza prima eseguire tutti gli approfonditi accertamenti richiesti.

4 - Accertato il ricorrere dell’an del diritto del ricorrente al risarcimento del danno qui richiesto, si tratta ora di determinarne il quantum.

4.1 - Lo stesso lamenta la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, ed ancora del diritto all’identità personale.

4.2 - In effetti il provvedimento de quo, sebbene annullato da questo Tribunale dopo appena sei mesi circa dalla sua adozione, ha determinato senz’altro un pregiudizio riferibile ai diritti della personalità del ricorrente, con specifico riguardo al profilo del diritto alla reputazione ed alla vita di relazione.

La lesione di diritti della personalità protetti dalla Costituzione ha comportato un danno di autonoma rilevanza patrimoniale, suscettibile di riparazione per equivalente.

4.3 - Essa va quantificata in via equitativa, senza necessità di svolgere particolari attività istruttorie. Il Collegio dispone che tale risarcimento debba essere pari alla somma del quantum spettante a titolo di emolumenti per il periodo che va dallo scioglimento del Consiglio comunale di Botricello sino all’esaurimento naturale del mandato di Sindaco per la consiliatura in questione, nonché a titolo di indennità di fine mandato per il medesimo periodo di riferimento.

4.4 - Quanto al danno psico-fisico, non ne può essere ordinato alcun risarcimento, atteso che i certificati medici prodotti in giudizio si riferiscono ad un periodo antecedente l’adozione del provvedimento in parola e tenuto conto che il danno lamentato è quello derivante da tale emanazione e non già da tutta la vicenda investigativa antecedente.

4.5 - Infine il ricorrente va ristorato dei danni materiali subiti, per effetto della mancata riscossione dei compensi spettanti per l’espletamento del mandato di Sindaco, comprensivi anche dell’indennità di fine mandato, per tutto il periodo suindicato.

4.6 - Tuttavia, stante il mancato concreto svolgimento dell’incarico de quo, l’importo sopra specificato deve essere abbattuto della metà.

4.7 - Sull’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, calcolato nei modi sopra indicati, devono essere quantificati la rivalutazione monetaria, da computarsi dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali calcolati sulle somme rivalutate a decorrere dalla medesima su riportata data sino al soddisfo.

5 – In conclusione il ricorso va accolto nei limiti suindicati.

6 - Per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda disaminata.

P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ultima modifica il Mercoledì, 21 Gennaio 2015 18:09
Redazione TirrenoNews

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