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Ma che diamine succede al comune? Ormai siamo al record!

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Altro che refusi, ormai siamo vicini alla schizofrenia. Eccovi qualche piccolo esempio.

1)Con delibera di giunta n 12 del 23.01.2015 viene approvato l’avviso pubblico per la selezione di n 2 assistenti sociali per la costituzione del nucleo di valutazione del progetto Home care Premium 2014 (La stessa delibera, infatti, recita che la direzione centrale dell’INPS ha assegnato all’ambito del quale il comune di Amantea è il referente responsabile la somma di euro 123.750,00)

E sempre il bando dispone che la verifica dei titoli e l’esame del curriculum vitae sarà effettuata da un’apposita commissione.

Poi, incredibilmente, e per noi in modo palesemente illegittimo( ma chiediamo il soccorso-se basta- della segretaria comunale) viene stabilito che a parità di titoli verrà utilizzato il criterio cronologico di presentazione delle domande. Ma come? In questo modo “gli amici degli amici” saranno favoriti! (Aspettiamo di leggere le domande presentate nell’immediatezza del bando e capiremo meglio).

Ma come mai non si rispetta la legge di Stato ed in particolare l'art. 5 comma 4 del DPR 487/1994 che prevede e nei concorsi/selezioni pubbliche a parità di punteggio?

2) Ma non basta. Guarda caso 10 giorni dopo la giunta si “auto pente” ed adotta la delibera n 20 del 3.2.2015 con la quale integra la delibera 12 stabilendo che la selezione del personale avverrà a cura di una apposita commissione appositamente nominata dalla giunta municipale( ma prima chi lo avrebbe dovuto fare? Forse direttamente l’ufficio del personale? Forse la Giunta? ).

3) E non finisce qui! NO! La giunta cambia le carte in tavola stabilendo che la selezione non avverrà più per titoli ed esame del curriculum vitae. NO! La giunta stabilisce anche un successivo colloquio!

Ed allora una domanda che rivolgiamo, per ora, alla segretaria comunale. Ma è legittimo tutto ciò? Quando cambiano le regole non occorre annullare il bando precedente e indirne un altro? Noi riteniamo di si!

4)Ma ecco l’altra incredibile piroetta politico amministrativa. Il dr Aloe in data 20 febbraio adotta la determina n 38 con la quale nomina la commissione di selezione per i due assistenti sociali

Ma la delibera n 20, firmata dallo stesso Aloe, oltre che dalla segretaria, non stabiliva che la commissione era nominata dalla giunta?

Ed invece solo ora si scopre che quella delibera è illegittima perché l’articolo 11 del (non pubblicato) regolamento dei concorsi stabilisce la competenza del dirigente degli affari del personale. Non troviamo il regolamento ma riusciamo a trovare il suo articolo 11 nella delibera di giunta n 194 del 14.11.2014.

5)Ed ecco la commissione come nominata dal dr Aloe:

Segretario comunale Maria Luisa Mercuri presidente,

Responsabile servizi sociali Mario Aloe Componente

Istruttore direttivo Maria Concetta Componente.

Scusi dr Aloe , Maria Concetta chi? Non vi siete accorti che manca il cognome? A che cosa state pensando? Ma andiamo avanti.

6)Leggiamo l’art 11 del regolamento. Esso dice che la commissione è nominata dal responsabile dell’ufficio del personale sentita la giunta comunale ed è composta ai sensi dell’art 9 del dpr 487/94 ed anche per la sola presidenza dall’art 107 comma 3 del Dlgs 267/2000.

6a) Ma che significa “sentita la giunta?”. Nessuno ha letto ( tra l’altro) la sentenza del Consiglio di Stato del 17 aprile 2012 laddove i giudici ricordano “come la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici non possa seriamente essere ricompresa tra gli obiettivi di natura politica assegnati alla competenza degli organi di governo, trattandosi all'evidenza di una attività di mera gestione amministrativa riservata espressamente ai Dirigenti”, nemmeno, ed ovviamente, in termini di “sentita!” . Sulla legittimità di tale articolo aspettiamo la pronuncia della segretaria comunale, almeno per ora.

E poi dove è il verbale di giunta che conferma il fatto? E quale “parere” è stato espresso? E chi si è pronunciato?

6b) E non finisce qui! Come mai si richiama l’art 9 del DPR 487/94 per la commissione e si disattende la stessa legge per le preferenze? Ma in che repubblica siamo?

6c)Non solo, ma questa volta si richiama l’art 107 comma 3 del dlgs 267/2000 il quale stabilisce che “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”

Porca miseria! Questa volta questa norma vale e viene richiamata (il caffè gratis ai primi 10 che ci diranno in quale concorso del comune di Amantea per il quale pende ricorso al TAR questa legge non è valsa!)

7)E poi l’articolo 11 dice che il presidente è scelto tra il dirigente responsabile del settore competente , il segretario dell’ente, un dirigente dell’ente appartenenti a qualifiche funzionali pari o superiori a quelle del posto messo a concorso. Ovviamente la commissione avrà un UNICO PRESIDENTE.

Infine l’art 11 dice che la commissione è composta anche da 2 esperti nelle discipline interessate dall’area funzionale del posto e scelti tra professori o dirigenti appartenenti a qualifiche funzionali pari o superiori a quelle del posto messo a concorso o altre persone che per la loro qualifica, titoli ed esperienze professionali completano le competenze della commissione nelle materie previste dal bando.

Ma allora la dizione che i componenti della commissione debbono possedere il titolo di studio di laurea riportata dalla determina n 38 è un falso, una approssimazione od una semplice aberrazione giuridica . Chiediamo ancora una volta, per ora, alla segretaria se si tratti di un refuso, di una approssimazione o di un vero e proprio errore visto che ci sembra contraria al regolamento.

Possibile che nessuno ( tranne Francesca Menichino ed anche in parte) se ne accorga? Ma nessuno legge gli atti del comune?

8) Ed ultimo, ma non per ultimo. Che significa che “ per un principio di economicità ( la scelta) non può non ricadere che su personale interno?”. Come è possibile infatti che in attuazione del regolamento si possa nominare un professore( addirittura universitario) senza nemmeno pagarlo?

9) Ma allora come si comporrà la commissione per il legale? Con personale interno che non ha nemmeno il titolo di avvocato? La signora segretaria ci illumini o rimedi!

10) e poi.......................................

Redazione TirrenoNews

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