
Redazione TirrenoNews
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Dopo la recente scoperta di un supermercato evasore totale e relativa denuncia del responsabile dell’ occultamento al fisco di oltre 1.7 milioni, ecco che la Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore totale,
che dal 2010 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 3,6 milioni di euro.
L’ attività di Polizia Giudiziaria è stata diretta dal Procuratore Capo della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni e dal Sostituto, Teresa Valeria Grieco.
Essa aveva portato anche all’esecuzione di misure cautelari personali e sequestri nei confronti di diversi soggetti, accusati di aver commesso il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (“Intestazione fittizia”)
I finanzieri hanno smascherato una ditta individuale “fantasma”, attiva nel settore della “Pubblicità”.
L’amministratore di fatto ed il suo prestanome sono stati denunciati per omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili.
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Roma, arrestati 6 poliziotti ed una dipendente della Procura: informazioni riservate i
Martedì, 26 Giugno 2018 22:30 Pubblicato in ItaliaRoma, poliziotti corrotti e rivelazione di segreti d'ufficio: arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura
Poliziotti irreprensibili durante il servizio. Uno di loro premiato addirittura dal capo della polizia come un eroe per aver salvato la vita di un disperato che voleva tuffarsi da un balcone.
E una donna, un cancelliere della Procura, assegnata alla segreteria di un procuratore, candidata con la Lista Salvini alle comunali del 2016, e compagna di un agente addetto al servizio scorte.
Ma tutti loro, almeno secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avevano una doppia vita, e una volta lasciati i panni del pubblico ufficiale si trasformavano in fiancheggiatori di un uomo coinvolto, secondo gli inquirenti, in un'inchiesta che aveva acceso il faro sulla criminalità organizzata nella capitale, Carlo D'Aguano, titolare di bar e sale giochi, su cui i pm capitolini stavano indagando per i suoi contatti con la camorra.
I sei agenti arrestati sono, oltre a Simona Amadio, 49 anni, dipendente della Procura, addetta alla segreteria di un procuratore aggiunto della Capitale, Angelo Nalci (44), compagno della donna e poliziotto addetto all'ufficio scorte, Fabio Di Giovanni (47), del commissariato Fidene-Serpentara, Gianluca Famulari, 44 anni (commissariato S. Basilio), Francesco Macaluso, 38 (Volanti), Federico Rodio, 44 (Fidene-Serpentara), Alessandro Scarfò, 38 (Fidene Serpentara). Indagati nel procedimento ci sono comunque altri agenti, uno dei quali sospeso dal servizio.
La talpa che dall'ottobre 2017 dava notizie e informazioni coperte da segreto ai poliziotti i quali poi le giravano a Carlo D'Aguano, quindi, era Simona Amadio. C'è una coppia dunque al centro dell'operazione carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e della Squadra mobile della Questura, coordinati dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino, che ha portato all'arresto di nove persone, fra cui 6 poliziotti, che per mesi hanno fornito informazioni sulla indagine che riguardava D'Aguano.
Il nome dell'imprenditore era stato toccato di striscio nell'operazione "Babilonia" dell'estate scorsa che portò alla luce due organizzazioni criminali, una romana e una legata alla camorra, che gestiva il traffico di droga nella Capitale, compiendo anche usure ed estorsioni.
Indagando poi su di lui, gli inquirenti hanno scoperto tutta la rete di corruzione, tra cui tre agenti del reparto Volanti e due agenti del commissariato Fidene che in cambio delle informazioni ricevevano denaro, quote societarie del gruppo D'Aguano e l'intermediazione per ottenere auto a prezzi di favore.
Uno di loro aveva a disposizione anche una Ferrari concessa da D'Aguano.
Le accuse per tutti a vario titolo sono corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio.
La talpa.
Si chiama Simona Amadio e si era candidata nella lista "Noi con Salvini" alle ultime elezioni comunali del 2016.
La donna, 50 anni, da anni impiegata in procura, era compagna di uno dei poliziotti finiti in carcere, Angelo Nalci, addetto all'ufficio scorte della Questura.
A incastrare la donna, tra l'altro c'è un'intercettazione contenuta nell'ordinanza del gip, in cui si riporta un dialogo tra i due avvenuto lo scorso marzo, in cui la donna ripercorre «una conversazione avuta con D'Aguano che aveva necessità di qualcuno che gli potesse fornire informazioni circa l'esistenza di procedimenti penali sul suo conto».
«Io Carlo me lo voglio tenere - dice Amadio - allora tu devi pensare amore, che come tutti "gli impiccioni" lui ha amici poliziotti... la talpa in Procura... lui (D'Aguano)...la prima cosa che mi ha chiesto è: 'mi posso fidare?'...a lui gli serve un appoggio in Procura, cioè qualcuno che va ad aprire a va a vedere».
A proposito di parcheggi, ecco cosa dice il Consiglio di Stato
Martedì, 26 Giugno 2018 18:45 Pubblicato in ItaliaIn fondo la sentenza n 03702/2018 della quarta sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 15/06/2018.
La cosa importante è che ogni immobile deve avere parcheggi pertinenziali obbligatori pari ad 1mq ogni 10 mc
e che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi.
Come chiarisce lo Studio n. 4511 del Consiglio Nazionale del notariato “dal 1° settembre 1967, per tutti i fabbricati, ai fini del rilascio del provvedimento abilitativo alla costruzione devono essere previsti posti auto in misura non inferiore agli standars previsti dalla legge ponte.
Caratteristica di siffatti posti auto è dunque lo strettissimo collegamento con il rilascio del provvedimento che abilita alla costruzione del fabbricato giacché la pubblica amministrazione non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l'osservanza della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di costruzione”.
Lo stesso studio statuisce che “Secondo la Suprema Corte il diritto sulle aree a parcheggio previste dalla legge “ponte” costituisce un vincolo pubblicistico di destinazione, imposto dalla legge a favore dei condomini del fabbricato cui accede, che ha natura reale, che si trasferisce automaticamente con il trasferimento dell’abitazione”.
Da tanto, come costantemente affermiamo, discende che l’area di circolazione non può essere asservita a parcheggio del fabbricato, tantomeno quando il parcheggio viene creato con attuazione del senso unico di circolazione.
Ed ancora meno l’area di circolazione può essere asservita ad area per l’ attività commerciale del vicino esercizio pubblico.
N. 03702/2018REG.PROV.COLL.
N. 04941/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4941 del 2007, proposto da Comune di Folignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso lo studio Livia Ranuzzi in Roma, via del Vignola 5;
contro
Impresa Edile F.Lli Morini di Morini Raffaele e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Corinaldesi, con domicilio eletto presso lo
studio Domenico Pavoni in Roma, via A. Riboty, 28;
Morini Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Cecilia Corinaldesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Ribothy, 28;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00144/2007, resa tra le parti, concernente pagamento oneri di urbanizzazione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Morini Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le
parti gli avvocati Diego Perucca su delega di Massimo Ortenzi e Domenico Pavoni su delega di
Cecilia Corinaldesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’appello all’esame è contestata la sentenza del TAR Marche in epigrafe indicata la quale ha stabilito che tutti i parcheggi privati realizzati dalla società appellata in sede di costruzione di un nuovo edificio andavano esentati dal contributo di costruzione.
Il comune di Folignano impugna tale sentenza sostenendo che il ricorso della Società era tardivo in quanto non proposto nel termine di decadenza dalla avvenuta ricezione del l’intimazione di pagamento e che l’esenzione dal contributo ( gratuità) concerne soltanto i parcheggi costruiti nel sottosuolo di edifici già esistenti, ai sensi della legge c.d. Tognoli.
Si è costituita in resistenza la società appellata che chiede il rigetto del gravame.
All’udienza alle 12 giugno 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato nella limitata parte che si dirà.
Per quanto riguarda la tardività del gravame introduttivo è consolidato in giurisprudenza il rilievo secondo cui le controversie in materia di contributi concessori –involvendo questioni patrimoniali in ambito di giurisdizione esclusiva – vanno introdotte nei termini di prescrizione, attesa la natura paritetica e non autoritativa degli atti recanti quantificazione del contributo.
La relativa eccezione di tardività del ricorso introduttivo va perciò respinta.
Per quanto riguarda la questione principale, la giurisprudenza della Sezione è ormai stabilmente orientata nel ritenere che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi.
In tal senso è stato chiarito: “ Sul punto deve ribadirsi, infatti che la legge n. 122/1989 nell' innovare la disciplina dei parcheggi (anche ex art. 2 comma 2 incrementando la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici -il rapporto di 1mq/20mc stabilito inizialmente dall'art. 41 serie comma 1 della legge 1150/1942 nel testo aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1mq/10mc-e nello stabilire all'art. 9 comma 1 il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti) all'art. 11 comma 1ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.
I parcheggi pertinenziali sono stati quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: se può concordarsi in proposito con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall'art. 41sexies comma 1 della legge 1150/1942 (di guisa che per i parcheggi eccedenti il "tetto" di dotazione obbligatoria trova applicazione il disposto di cui al d.C. più volte citato). ( cfr. per tutte IV Sez. n. 6033 del 2012).
In conclusione, deve affermarsi che ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla l. n. 1150/1977, delle disposizioni di modifica di cui alla l. n. 122/1989 e della l. n. 10/1977 (ora art. 17 comma 3 lett. c), TU n. 380 del 2001), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione.
Ne consegue che la pretesa del comune al pagamento di detto contributo da parte della società può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.
In questi limitati sensi l’appello del comune va accolto.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le Parti, attese le incertezze giurisprudenziali registrabili all’epoca dei fatti in controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei
magistrati:Antonino Anastasi, Presidente, EstensoreAlessandro Verrico, ConsigliereNicola D'Angelo, ConsigliereGiovanni Sabbato, ConsigliereRoberto Caponigro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
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