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rottoUna donna, residente nel comune di San Lucido, era bruscamente caduta, inciampando nella pavimentazione dissestata, in Via Regina Elena, per colpa della mancata manutenzione di un marciapiede.

La signora, ha chiesto un cospicuo risarcimento al comune di San Lucido. Dalle spese mediche, ai danni morali, sono a quelli invalidanti, la somma stimata super gli 85mila euro. Ad impugnare il procedimento a tutela della residente sanlucidana, l’avvocato Valeria Pizzuti.

Il comune, a sua volta, per difendersi, ha affidato le proprie ragioni all’avvocato Vincenzo Fedele del foro di Paola.

Fonte notizia

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cinaRiceviamo e pubblichiamo

La società K2 store s.r.l., esercente l’attività di vendita di prodotti di vario genere in Paola, in relazione all’avvenuta divulgazione su Facebook e tramite whatsapp di notizie false ed infamanti riguardanti un virus che avrebbe colpito un dipendente dell’azienda, comunica di aver conferito mandato all’Avv. Giuseppe Carratelli del Foro di Cosenza, per la presentazione di apposita denuncia-querela all’Autorità  Giudiziaria, chiedendo l’identificazione dei responsabili e degli eventuali mandanti, trattandosi di fake news.

Ed infatti tutti i dipendenti della predetta società godono di ottima salute e non si sono recati in Cina negli ultimi mesi, sicché si sta diffondendo un inutile ed infondato allarmismo, probabilmente creato ad hoc da alcune aziende concorrenti per danneggiare la scrivente società.

Pertanto, al fine di tutelare i diritti di un’azienda che crea opportunità di lavoro e che fornisce un’indubbia utilità al territorio, verranno poste in essere tutte le azioni giudiziarie del caso, sia nei confronti di coloro che hanno inventato la notizia che nei confronti di chi sta provvedendo alla divulgazione della stessa tramite facebook e whatsapp.

K2 store s.r.l.

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Il Tribunale del Riesame di Cosenza dà ragione al procuratore Bruni e alla Guardia di finanza

Era stata denominata “Zona grigia” l'operazione della Guardia di finanza condotta sul Tirreno cosentino e conclusa il 22 novembre scorso.

Una prosecuzione, così era stata definita della precedente operazione denominata “Matassa”.

 

 

La zona grigia, cinque commercialisti, secondo gli investigatori, avrebbero aiutato il gruppo dell'operazione Matassa a nascondere al fisco milioni di euro.

Al termine dell'attività, su decisione del Gip del tribunale di Paola, Maria Grazia Elia,è stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale per la durata di 12 mesi.

Oltre al divieto temporaneo di esercizio della professione erano stati effettuati sequestri preventivi per equivalente per oltre 3.450.000 euro nei confronti dei cinque commercialisti.

Un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei beni nella disponibilità degli indagati e, in particolare, di denaro contante, conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, depositi titoli, fondi di investimento, buoni postali, libretti di risparmio, polizze assicurative, nonché, altri strumenti finanziari, ed ancora beni immobili e beni mobili registrati intestati a cinque, questi ultimi con affidamento in custodia agli indagati senza facoltà d'uso, senza duplicazione.

Il tribunale ordinario di Cosenza, sezione del Riesame, Salvatore Carpino presidente, Giovanni Garofalo e Claudia Pingitore a latere, hanno deciso sul riesame proposto dagli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Paola in data 20 novembre di rigettare il riesame confermando, per l'effetto, il provvedimento impugnato con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del procedimento.

Secondo il tribunale, il riesame è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

“Il sequestro impugnato”, secondo il collegio, è “stato disposto nella sussistenza di tutti i presupposti che legittimavano l’applicazione della misura cautelare reale.

Quanto al profilo del fumus deve osservarsi che in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi ed ogni accertamento del merito dell’azione penale, il giudice deve comunque valutare la base fattuale del singolo caso concreto, tenendo conto delle risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, al fine di valutarne la conferenza nel senso della sussistenza del reato ipotizzato”.

Secondo il collegio: “la sussistenza del fumus commissi delicti emerge, in maniera inconfutabile, dalle complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Cosenza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria”.

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