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Italia affonda tra Lobbyes, burocrazia e malapolitica: il caso degli avvocati

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3 anni di asilo nido

5 anni di scuola elementare

3anni di scuola media inferiore

5 anni di scuola media superiore

5 anni di università

21 anni per esercitare l’attività di avvocato?

Macchè ! Per esempio si legge che “Al fine di assicurare un’adeguata preparazione ai giovani tirocinanti, possono essere ammessi a svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato”. Come dire che la laurea non assicura una adeguata preparazione.

E non solo ma occorre superare l’esame di abilitazione.

Anzi si legge nei regolamenti per lo svolgimento delle pratiche forensi che “ Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizionenecessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione”.

Facile allora che si cerchino scorciatoie come quella di conseguire il titolo di “Abogados" in Spagna o di “ Avocat" in Romania e poi di iscriversi negli elenchi italiani

Ma l’Italia frappone difficoltà. Ed allora ecco la pronuncia delle Corte di Giustizia Europea.

“Professione forense in Italia made in  Spagna e  Romania. Per la Corte di Giustizia UE non è abuso del diritto acquisire il titolo di legale dove è più facile. L’Italia non può creare pregiudizio alla professione dei suoi cittadini che hanno ottenuto la qualifica all’estero. La prassi di rifiuto compromette funzionamento e obiettivi della direttiva europea.

Per qualcuno di  fatto una scorciatoia che elude l’esame di abilitazione nazionale che non si riesce a superare mentre per altri è un diritto di ciascun cittadino europeo. Alla fine Lussemburgo si schiera con gli Abogados "spagnoli" e Avocat "rumeni". Per l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue Nils Wah non costituisce un abuso del diritto la condotta dei cittadini italiani che scelgono di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro, come ad esempio la Spagna, per beneficiare di una normativa più favorevole. Di più: la prassi italiana di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Paese comunitario l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva Ue e compromette i suoi obiettivi. Queste le conclusioni del “procuratore” Ue nelle cause riunite C-58/13 e C‑59/13 che contrappone due abogados a un Consiglio dell’Ordine forense delle Marche. Bisognerà tuttavia aspettare la sentenza dei giudici comunitari, comunque. Secondo l’avvocato generale Wahl, affinché si configuri un abuso, si richiede il concorso di circostanze oggettive e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta comunque al giudice nazionale accertare l’esistenza dei due elementi conformemente in base alla normativa interna, a condizione che l’efficacia del diritto dell’Unione non ne risulti compromessa. La direttiva non consente che l’iscrizione di un avvocato nello Stato Ue ospitante possa essere subordinata a ulteriori condizioni, come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine. Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Paese comunitario. Insomma: non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l’avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all’albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all’estero. Non resta ora che aspettare il verdetto dei giudici di Lussemburgo. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei diritti”,  il fenomeno da ora in poi sarà in crescita. Saranno centinaia infatti i cittadini italiani che ogni anno si recheranno all’estero per accedere alla professione forense soprattutto per chi butta la spugna già al secondo tentativo e sceglie la via facile dell’abilitazione professionale all’estero, dove non c’è alcun esame. All’origine di tutto una normativa europea con la quale si fornisce la possibilità agli avvocati iscritti negli altri ordini europei di esercitare la professione forense anche in altri paesi della comunità al termine di un triennio. Attualmente gli Ordini forensi che contano il maggior numero di avvocati “stabiliti” di nazionalità italiana, iscritti nell’elenco speciale, sono Roma (1058), Milano (314), Latina (129) Foggia (126). Un fenomeno anche che nasconde abusi “commerciali”, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, da parte di agenzie, società, associazioni che millantano risultati immediati con messaggi ingannevoli tipo “diventa avvocato senza fare l’esame”, magari ad alti costi. Anche su internet esistono diversi siti che pubblicizzano la possibilità di diventare avvocato iscrivendosi all’ordine di questo o quel paese europeo, convertendo poi facilmente il titolo in Italia ad alti costi economici. Addirittura sono nate molteplici associazioni e/o scuole volte unicamente ad assistere il candidato nell’iter volto a ottenere il titolo abilitativo all’estero: insomma, come con i tour operator, si vende un vero e proprio “pacchetto professionale” per chi decide di intraprendere questa strada. ( Giovanni D'Agata).

Redazione TirrenoNews

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