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Amantea ed il “pasticciaccio brutto” della Tasi

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Anche la vicenda della Tasi ad Amantea può concludersi con la frase detta ne “ Er pasticciaccio brutto de via Merulana” da Assunta Crocchiapani : "No, nun so' stata io!"

Eppure qualcuno deve essere stato.

E soprattutto questo benedetto( ?) Ministero delle Finanze o questo benedetto (?) Prefetto o questa benedetta (?) Corte dei Conti, uno, almeno, se non tutti e tre, dovrebbe dirci come comportarci, cosa fare, visto che siamo a pochi giorni dalla fatidica data del 16 dicembre 2014.

La vicenda è nota.

Ma proviamo a ricordarla tutta

  1. La Tasi. E’ la nuova tassa sui servizi individuali. L’Ennesimo tributo che garantisce la precaria sopravvivenza dei comuni italiani in una Italia che colpita da una gravissima tangentite , imbroglite, mafiosite, votoscambite, è sul letto di morte e si cura con trasfusioni di tasse.
  2. Le aliquote della Tasi. La legge di stabilità ha fissato un'aliquota base dell'1 per mille per la Tasi e un tetto massimo del 2,5 per mille per la prima casa e del 10,6 per mille per la seconda (somma di Tasi e Imu).
  3. Il calcolo della Tasi. La base imponibile Tasi e' la stessa dell'Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l'aliquota comunale.
  4. Dove trovare l’aliquota?.
  5. Prima Casa. Il Proprietario: Pagherà solo la Tasi e non l'Imu. Niente paura, il fisco non ci rimette perché le aliquote Tasi per la prima casa sono genericamente più alte di quelle previste per la seconda. Alcuni contribuenti hanno pagato già la prima rata a giugno, altri ad ottobre. In ogni caso ora va pagato tutto l'importo rimanente, per saldare l'imposta dovuta per l'intero anno: va quindi calcolato l'importo annuale e poi scontato quanto si è già versato. Se il comune non ha fatto alcuna delibera si paga l'aliquota nazionale base dell'1 per mille.
  6. Prima casa. L’ Inquilino: L'appuntamento con la Tasi non risparmia chi abita in una casa presa in affitto. Per l'inquilino è una prima casa, ma dovrà pagare con le aliquote previste per gli altri immobili. Primo passo: se non lo ha già fatto dovrà farsi consegnare gli estremi catastali dal proprietario e calcolare la propria quota di tributo ( ad Amantea il 15%). L'importo dovuto deve scontare quanto già versato per la prima rata a giugno o ad ottobre. L'importo è solitamente limitato così bisogna fare attenzione al fatto che sotto i 12 euro di soglia minima non bisogna versare nulla (ma anche in questo caso i comuni potrebbero scegliere diversamente). Un ultimo caso particolare: se il comune non ha deliberato aliquote e la quota inquilino, quest'ultimo paga una quota del 10% con l'aliquota all'1 per mille.
  7. Seconda casa. Paga IMU e TASI. La base imponibile è la stessa ma i conti dovranno essere fatti separatamente. Con un unica certezza: la somma delle due aliquote non può superare il 10,6 per mille. Si paga prima l'Imu e poi l'eventuale parte eccedente di Tasi.
  8. La delibera nel sito del Ministero. Si legge:
  9. Di determinare l’aliquota del 2,00 per mille della componente TASI su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  10. Di determinare l’aliquota dell’1,50 per mille della componente TASI per le abitazioni diverse da quelle principali escludendo le aree fabbricabili;
  11. Di determinare nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare che l’ occupante versa la TASI nella misura del15% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta

Praticamente:

-la abitazione principale paga una TASI del 2 per mille

-le abitazioni diverse da quelle principali, escludendo le aree fabbricabili, pagano l’1,50 per mille;

Ricordiamo che per abitazione principale si deve intendere l'immobile che il contribuente possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio: l’uso, l’abitazione, l'usufrutto ossia quelle situazioni in cui si gode di un bene non essendone proprietario) e che ha destinato a dimora abituale propria e dei propri familiari.

Pertanto per abitazione principale si deve intende la “Prima Casa” e per “abitazione non principale”si devono intendere tutte le altre abitazioni, comprese le seconde case.

Sembrerebbe, quindi, che tutto il resto sia esente e cioè negozi, uffici, box, capannoni, etc.

Senonchè sul sito comunale si legge un avviso pubblico nel quale è scritto:

“Si avvisa la cittadinanza che in esecuzione delle deliberazioni consiliari n 28/2014 e 37/2014 la TASI è dovuta per come segue:

L’Aliquota è pari al 2,00 per mille della componente TASI su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale con esclusione delle abitazioni principali assoggettate ad IMU e precisamente le categorie catastali individuate come A/1 A/8, A/9.

L’Aliquota dell’1,50 per mille della componente TASI è da intendere su tutte le altre tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e con esclusione delle sole aree fabbricabili

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’ occupante versa la TASI nella misura del 15% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta.

Insomma un pasticciaccio!

Come fa il comune ad invocare la delibera 37/2014 se questa non è pubblicata sul sito del Ministero?

Il sito ministeriale , infatti, pubblica per la TASI la delibera n 28 del 9.9.2014, per l’IMU la delibera n 27 del 9.9.2014, per la Tari la delibera n 36 del 30.9.2014.

Allora una prima domanda: Perché la delibera n 37 non è stata pubblicata sul sito del Ministero con la conseguenza della sua applicabilità?

E poi una seconda domanda: Può davvero presumersi che una nota posta sul sito comunale sia efficace al punto da cambiare una delibera consiliare, innovando le aliquote della TASI?

Inoltre una terza domanda: Perché lo Stato ( Ministero in primis, Prefettura e Corte dei Cinti) non intervengono?

Infine la quarta: Quale responsabilità è rinvenibile nel comportamento del commercialista (od altri) che predispongono l’F24 secondo la nota e non secondo la delibera?

Ed ancora : Che fa l'opposizione? Ron, ron....

Ultima modifica il Venerdì, 12 Dicembre 2014 23:26
Redazione TirrenoNews

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