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Cosenza. Il 28 settembre le elezioni della nuova provincia: Tutto quello che dovete sapere!

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La legge n 56 del 7 Aprile 2014 dice che il voto va fatto entro il 30 settembre.

Ed allora ecco la indicazione da parte del Viminale della data del 28 settembre.

Si legge nella circolare ministeriale «Considerando l’opportunità di svolgimento contestuale in tutte le regioni a statuto ordinario delle elezioni di secondo grado per il consiglio metropolitano, presidente della Provincia e consiglio provinciale, si suggerisce che la giornata per lo svolgimento di tali consultazioni possa essere individuata in domenica 28 settembre, con inizio delle operazioni di voto alle ore 8 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20)».

In questo caso le elezioni dovranno essere quindi indette ufficialmente entro il 19 agosto, mentre il 7 e 8 settembre saranno le giornate per depositare le liste per il Consiglio.

Le liste dovranno includere nomi, scelti tra sindaci, consiglieri comunali in carica e, solo per questa prima volta, consiglieri provinciali uscenti e le candidature alla presidenza.

A votare saranno tutti i sindaci e i consiglieri comunali della provincia di Cosenza

Per l’elezione dei consigli provinciali, non è prevista l’espressione del voto di lista; pertanto l’elettore vota solo un candidato ricompreso in una delle liste, scrivendone il cognome e il nome. Quanto all’elezione del presidente, invece, l’elettore vota esclusivamente uno dei candidati a tale carica.

Tutto sulle nuove province:

La disciplina delle province, definite enti di area vasta, è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. Gli organi della provincia: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci. Anche in questo caso, tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. E’ eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni, ma è prevista la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. L'elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione.

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, è prevista la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. Il voto anche in questo caso è ponderato. E' prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nè inferiore alla metà. Il voto non è però attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un'unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione.

L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.

Il provvedimento individua le funzioni fondamentali delle province: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.

Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.

In sede di prima applicazione, l’elezione del nuovo Consiglio provinciale avverrà:

  • entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede alla elezione del Presidente della Provincia secondo le nuove regole; fino all'insediamento di quest'ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero - qualora si tratti di provincia commissariata - il commissario, nonchè la giunta provinciale ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti;
  • entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi. L'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall'insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie.

In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti

Ecco il testo della circolare http://www.affariregionali.it/media/181836/circolare_mininterno_1_luglio_2014__2_.pdf

Redazione TirrenoNews

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