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Cariati, altra mazzata per la sindaca Greco: il Tar annulla la gara per i rifiuti

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Il Tar della Calabria ha annullato la gara per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata del Comune di Cariati, che era stata affidata in maniera irregolare e illegittima alla società Ecology Green.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dalla società E.Log Srl e lo ha motivato con il dispositivo di sentenza che è stato depositato oggi e che pubblichiamo con ampi stralci. Si tratta della concreta dimostrazione del metodo di gestione truffaldino del Comune di Cariati portato avanti dalla sindaca Filomena Greco, che anche per questa vicenda è stata sanzionata due settimane fa con il divieto di dimora a Cariati e Corigliano-Rossano e la sospensione dalla carica di sindaco da parte del prefetto.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 945 del 2018, proposto da E.Log S.r.l., contro Comune di Cariati, in persona del legale rappresentante p.t. e Responsabile Area Tecnica del Comune di Cariati non costituiti in giudizio;

nei confronti Ecology Green S.r.l., per l’annullamento previa sospensiva della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018, comunicata in data 5/6/2018, con la quale è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata e altro nel territorio del Comune di Cariati, ed è stata disposta l’aggiudicazione della gara stessa in favore della seconda classificata ECOLOGY GREEN srl;

– nonché di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e conseguente.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la società ricorrente, nella qualità di partecipante alla procedura ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Cariati per l’affidamento del sevizio di raccolta e trasporto rsu e rd, ha impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 316 del 4/6/2018 con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla gara, aggiudicata in favore della seconda classificata ECOLOGY GREEN srl.

1.2 A sostegno del gravame la ricorrente ha formulato le censure appresso sintetizzate.

“- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, PER ILLOGICITÀ E PER TRAVISAMENTO DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 95 E 97 D.LVO N. 50/2016”.

La Determinazione in epigrafe indicata, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della società istante dalla gara, sarebbe illegittima in quanto corredata da una motivazione deficitaria, nella misura in cui non sarebbero state esplicitate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione:

a disattendere la proposta di aggiudicazione del servizio formulata in favore della ricorrente dalla Commissione di gara, giusto verbale n. 4 del 5/3/2018; b) a disattendere le giustificazioni e deduzioni formulate dalla ricorrente – con relazione del 5.4.2018 – con riferimento all’indicazione del costo della manodopera, oggetto di contraddittorio sulla sospetta anomalia dell’offerta; c) a sanzionare la ricorrente con l’esclusione dalla gara senza alcuna motivazione ed in assenza delle ipotesi di legge che renderebbero obbligatoria detta esclusione.

Il deficit motivazionale sarebbe vieppiù evidente in considerazione del fatto che il Responsabile Unico del Procedimento avrebbe operato un mero richiamo al contenuto di tre pareri dallo stesso richiesti in merito alla congruità dei costi della manodopera indicati dalla ricorrente, senza tuttavia specificare a quale dei contrastanti responsi forniti dai consulenti avesse inteso aderire, con ciò rendendo del tutto oscure le ragioni della disposta esclusione.

In ogni caso, la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto prospettato dal R.U.P. in sede di richiesta di giustificazioni, i costi della manodopera indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pari all’importo di € 595.863,32, sarebbero in linea con i minimi salariali retributivi di cui all’art. 97 comma 5, lettera d), in quanto riferiti non già all’intero triennio di espletamento del servizio a bensì ciascun singolo esercizio. L’offerta economica dalla stessa presentata, quindi, alla luce delle giustificazioni rese in sede di contraddittorio procedimentale, non avrebbe potuto essere considerata, quanto all’indicazione del costo della manodopera, anormalmente bassa sì da giustificarne l’esclusione.

1.2 La controinteressata si è costituita mediante il deposito di una memoria di mera forma. Il comune di Cariati non ha inteso resistere in giudizio.

1.3 All’udienza camerale dell’1 agosto 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 60 c.p.a.

2. Il ricorso è fondato nei limiti e con gli effetti appresso indicati.

2.1 Per come censurato in ricorso, la determinazione con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune del Comune di Cariati si è determinato ad escludere dalla gara la E.Log S.r.l., nel contempo aggiudicando il servizio alla controinteressata, risulta priva di motivazione.

Ed invero, a fronte delle perplessità nutrite circa l’anomalia dell’offerta economica formulata dalla ricorrente, in favore della quale la commissione di gara aveva proposto l’aggiudicazione in quanto prima graduata, il Responsabile unico si è determinato ad avviare il procedimento di verifica di cui all’art. 97 D.lgs. 50/2016.

In tale occasione l’interessata ha formulato le sue osservazioni, chiarendo come il costo della manodopera indicato in sede di partecipazione, pari ad € 595.863,32 si riferisse non già all’intero triennio di espletamento del servizio, bensì a ciascun singolo esercizio, così affermandone la conformità ai minimi salariali retributivi di cui all’art. 97 comma 5, lettera d) citato D.lgs.

A fronte di tali giustificazioni, il R.U.P., lungi dall’assumere una autonoma determinazione in merito all’ammissibilità e fondatezza delle stesse, ha preferito avvalersi della consulenza di tre professionisti i quali, tuttavia, hanno reso pareri del tutto discordanti.

Più precisamente, l’avv. Alfredo Gualtieri si è limitato ad affermare che il quesito posto alla sua attenzione afferiva a questioni tecniche, rientranti nella discrezionalità della stazione appaltante.

L’avv. Giulia Tedesco ha ritenuto che le precisazioni fornite dalla ricorrente in ordine all’imputazione dei costi della manodopera a ciascuno dei singoli esercizi di erogazione del servizio e non anche all’intero triennio, determinassero una inammissibile modificazione dell’offerta economica, tale da necessitarne l’esclusione. Ha altresì aggiunto che, tali costi, ove effettivamente riferiti al triennio, avrebbero comunque determinato una riduzione così drastica dei margini di profitto da rendere, nel complesso, l’offerta inaffidabile.

L’ing. Marco Saverio Ghionna ha ritenuto che il costo della manodopera indicato in sede di partecipazione alla gara si riferisse, in realtà, a ciascuna annualità e che il chiarimento postumo in tal senso reso dalla concorrente non determinasse una modificazione dell’offerta economica, la cui regolarità avrebbe, tuttavia, dovuto essere valutata dalla stazione appaltante.

2.2 Tenuto conto degli esiti discordanti delle consulenze in questione, il Rup, in sede di predisposizione del provvedimento finale, avrebbe dovuto chiarire, ex art. 3 l. n. 241/90, sulla scorta di quali ragioni ha ritenuto di escludere la ditta E-LOG SRL dalla procedura di gara, non essendo all’uopo sufficiente il mero e tralaticio rinvio ai “pareri tecnico-legali” acquisiti nel corso del procedimento.
2.3 Risulta, quindi, fondata la censura relativa al deficit motivazionale che evidentemente inficia l’esclusione della ricorrente e, in via derivata, la contestuale aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.

3. Tale lacuna non consente di apprezzare le reali ragioni sulla scorta delle quali l’offerta della ricorrente è stata disattesa.

Non è dato, infatti, comprendere, in considerazione delle discordanti consulenze versate agli atti del procedimento amministrativo, se la stazione appaltante abbia, alternativamente: a) ritenuto inammissibili le giustificazioni rese dall’istante ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016, in quanto determinanti una modificazione dell’offerta economica; b) ritenuto che il costo della manodopera, sia pure riferito a ciascuno degli anni di espletamento del servizio, non rispetti i minimi salariarli retributivi; c) accertato il rispetto di tali minimi e, malgrado ciò, ritenuto l’offerta, per altre ragioni, non affidabile.

Siffatte incognite circa l’effettiva valenza del provvedimento di esclusione non consentono al Collegio, pena la violazione del divieto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a., lo scrutinio delle ulteriori censure formulate in ricorso, in quanto tendenti a contestare una valutazione di incongruità dei costi della manodopera che, tuttavia, non è certo sia stata, in concreto, effettuata dall’amministrazione. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, nei termini formulati dalla ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per le ragioni sopra indicate, della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018 ed obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi. Respinta la domanda risarcitoria.

5. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018, ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva

Rigetta la domanda risarcitoria.

Condanna in solido il Comune di Cariati in persona del legale rappresentante p.t. e la Ecology Green S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 2.500,00, a titolo di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Redazione TirrenoNews

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