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Piove e fa freddo. Forse l’utente dell’auto gialla ( padre, madre e figlia) sono senza ombrello e non trovano un parcheggio nell’immediatezza del negozio nel quale devono andare .

Illogicamente, invece, di scendere in due, mentre il terzo alla guida dell’auto si sposta alla ricerca del primo parcheggio utile, od al limite, come capita spesso, si mette a girare aspettando che i suoi paghino l’ultimo acquisto, l’autista trova un posto impossibile e parcheggia.

Il risultato è che il traffico che viene da Via Noto non riesce ad immettersi su via Margherita e bene che vada deve fare diverse manovre

Poi c’è il distratto che, per tentare di entrare nel flusso che procede su via Margherita, e che ha diritto di precedenza, “tallona” la prima auto che non riesce a fare marcia indietro se non tamponando quella che gli sta dietro e che ha mancato di rispettare la distanza minima.

Ovvie le strombazzate, le gridate, la scesa per la verifica del danno e tutto il campionario di queste occasioni..

Insomma un piccolo e quotidiano show di una città dove il traffico è impossibile e dove si sanzionano soprattutto ( se non solo) i photored e le strisce blu!

 

L’avvocato Giuseppe Chiofalo cita il Comune di Amantea e la Engineering Tributi spa davanti al Giudice di pace di Amantea per l’annullamento di una ingiunzione al codice della strada.

Il comune si oppone e con delibera di Giunta n6 del 22.1.2013 nomina l’avvocatessa Politano Siberia quale legale di fiducia .

La udienza è fissata per il 2 aprile 2013.

Una udienza molto attesa per via delle notevoli eccezioni avanzate dall’avvocato Chiofalo e delle quali vi riportiamo una breve sintesi

  1. 1)L’art 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dispone che il “ Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile." Peraltro la vigenza di tale articolo è perfino richiamata dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza 9591 del 27 aprile 2006 “ In assenza di altri termini specifici previsti dalla legge 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per l’adozione della ordinanza ingiunzione sia quello di 5 anni previsto dall’art 28 delle stessa legge 689 del 1981 decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa”. Poiché l a contravvenzione in questione è stata elevata nel 2007 è di tutta evidenza l’intervenuta prescrizione. Sorprende che sia il comune che la Engineering provino a pretendere la sanzione.
  2. 2)La ingiunzione è stata emessa non già dall’ente comune ma da un ente concessionario per la riscossione coattiva delle entrate locali , la Engineering Spa, su incarico ricevuto dal Comune di Amantea ai sensi del RD n 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia tale procedura è assolutamente illegittima perché adottata nella totale inosservanza delle norme di legge. Questa procedura, infatti è costituita dalla legge (Dpr 29 settembre 1973 n 602 e successive modificazioni per la sola riscossione delle imposte sul reddito, delle sanzioni sul mancato versamento delle prime e degli interessi, non anche per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada. In particolare vale premettere che l’art 52 del Dlvo 446/97 ha attribuito ai comuni ed alle province la possibilità di disciplinare tramite regolamento le proprie entrate aprendo la strada, negli ultimi anni, alla concessione ad agenzie esterne- a capitale misto o totalmente pubblico- del potere di riscuotere tutti i tributi dell’ente tra cui però sono state fatte rientrare –illegittimamente- anche le sanzioni irrogate per violazioni al Nuovo Codice della strada rimaste insolute. Infatti i comuni che consentono alle suddette società di servirsi della procedura regolata dal RD639/1910 operano in aperto contrasto sia con gli artt 194 e 206 del Dlvo 30 aprile 1992 n 285, che con il dpr 29 settembre 1973 n 602 di cui sopra, i quali sanciscono una chiara riserva di competenza delle amministrazioni da cui dipendono gli organi accertatori ai fini della riscossione delle sanzioni amministrative. Sul punto la Suprema Corte ha più volte ristabilito la inderogabilità dei procedimenti di riscossione per ruolo esattoriale in ambito di sanzioni amministrative( Cassazione Sezioni Unite 14472 del 10.10.2002) chiarendo l’errore interpretativo consistente nel ricondurre le sanzioni amministrative nel novero dei tributi locali ( Consiglio di Stato sezione V, 25 luglio 2006, n 4635). Il legale richiama s tal proposito la sentenza del Giudice di Pisa n 805 del 7 marzo 2007 che ha annullato la ingiunzione di pagamento notificata dalla SEPI concessionaria della riscossione incaricato dal comune di Pisa

Tra le altre ragioni del ricorso l’avvocato Chiofalo contesta la legittimità della notifica rilevando che l’articolo 26 del Dpr 602/1973 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, oppure previa convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della Polizia municipale.

Ovvia la attesa da parte della comunità sulla tematica dei photored anche perché si tratta di una contravvenzione effettuata con le apparecchiature sequestrate dal Pm dr Franco Greco della Procura di Paola e dissequestrate solo dopo la eliminazione delle cause ostative alla loro libra utilizzazione.

Vi informeremo

Pubblicato in Politica

Amantea. Fortissima la sorpresa di chi si è visto chiedere il pagamento di contravvenzioni al codice della strada, in particolare per mancato rispetto del semaforo. Ancora più forti le lamentele di chi pur avendo proposto ricorso al Giudice di Pace ed avendo vinto la causa si vede ora addirittura intimato del pagamento della sanzione con aggravio di soprattasse ed altro.

Smaltita la sorpresa e vinta la rabbia qualcuno è andato, perfino, dal Giudice di Pace a chiedere se la sentenza sia stata notificata regolarmente al comune ed ottenuta la risposta positiva si è fortemente arrabbiato.

Non solo ma a nessuno di questi consta che il comune abbia impugnato la sentenza.

La risposta informale del comune, sembra, sia stata che la sentenza non abbia raggiunto il competente ufficio ma che si sia “smarrita” negli uffici comunali.

Impossibile! La posta che entra nel comune viene consegnata ed al momento della consegna viene accusata ricevuta.

Qualcuno probabilmente si è rivolto al proprio avvocato, qualcuno all’amico politico, qualcun’altro forse ha addirittura pagato quanto gli è stato chiesto.

Ma perché, ci si chiede, succedono queste cose che ci vengono segnalate? Perché questa approssimazione? Sempre se vere ovviamente. Ma le “gole profonde” sono assolutamente attendibili e non abbiamo nessun dubbio.

Alla luce di quanto sopra, attenti allora a qualsivoglia richiesta di pagamento vi pervenga. Prima di pagare od anche di strappare la nota valutate attentamente la richiesta ed informatevi.

Non solo, ma ci viene anche riferito che la Engineering sta chiedendo il pagamento di altre contravvenzioni sicuramente prescritte, dimenticando (?) che il termine prescrizionale delle contravvenzioni al CdS inizia decorre dalla data della stessa e non dal primo gennaio dell’anno successivo.

Sollecitati, riteniamo di dover dare informativa alla comunità di quanto sopra. Cosa che facciamo ben volentieri e pronti ad offrire ospitalità del nostro sito a chiunque abbia bisogno di tutela per fatti similari .

Parliamo di web!
Se entrate nel sito istituzionale del comune di Amantea, sul lato sinistro, e scorrendo verso il basso, dopo “Menù principale” troverete “Albo Pretorio” online, di seguito “Trasparenza” e successivamente “Conosci la città”.
Arriva, infine, la parte denominata “Uffici distaccati” che anticipa tre link Polizia Municipale, Protezione Civile e Porto turistico.
Cliccando su Polizia Municipale si entra in una pagina che appare notevolmente datata.
Infatti, riporta, ancora, quale comandante il dr Mario Aloe.

Successivamente dopo l’elenco dei vigili
Istr. Giacomo BAZZARELLI
Istr. Antonio BRUSCO (è in pensione da tempo)
Istr. Gilberto PROVENZANO
Istr.Franca ALOE
Istr. Aldo PERNA
Istr. Emilio OSSO
Istr. Franco POLICICCHIO.

Viene evidenziato che “Il Comando di polizia urbana ha un proprio sito dove è possibile consultare la documentazione fotografica PHOTORED”.

Ed invita a cliccare su

Visualizza Verbale Photored

Se però lo fate vi invia su http://www.poliziamunicipaleamantea.it/photored.php che non riesce in alcun modo ad adempiere a quanto promesso.

Infatti se effettuate le distinte operazioni che vi invita a fare vi esce la scritta

ATTENZIONE
nessun riferimento trovato con i dati inseriti

Tanti a leggere la scritta hanno pensato che la contravvenzione loro notificata fosse frutto di un errore da parte del Comando

Purtroppo non è così. Un errore c’è ma è quello del sito istituzionale che non è aggiornato

Per verificare le foto delle contravvenzioni, infatti, dovete andare su http://amantea.web-red.it/photored2.php.

Pubblicato in Primo Piano
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