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Redazione TirrenoNews

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I Nas hanno acquisito una conversazione in cui il capo dell’ospedale di Reggio ammette l’uso dei bendaggi d’emergenza.

Causato dalla indisponibilità dei tutori in Pronto soccorso, malgrado la richiesta fosse stata inoltrata alla farmacia

 

Reggio Calabria. Leggiamo su IlCorrieredellacalabria che “Il dg sapeva tutto. Frank Benedetto, ancor prima dello scoppio dello scandalo a livello nazionale, era a conoscenza del fatto che nell’ospedale di Reggio Calabria, talvolta, si usavano cartoni da imballaggio per stabilizzare gli arti dei pazienti ortopedici.

E sapeva anche che questi bendaggi d’emergenza erano dovuti alla carenza dei tutori standard presenti nei Pronto soccorso.

Tutti questi dettagli sono contenuti in una chat di Whatsapp che è finita agli atti dell’indagine condotta dai Nas su mandato del ministero della Salute.

In quelle conversazioni – che risalgono allo scorso 28 luglio, due giorni prima della pubblicazione dell’inchiesta del Corriere della Calabria –, il capo del Grande ospedale metropolitano avrebbe commentato una delle foto che ha fatto il giro d’Italia.

Nell’immagine sottoposta all’attenzione di Benedetto, c’è la gamba di un paziente – un uomo – avvolta in un cartone di risulta. Il dg, nella chat, avrebbe definito quella “medicazione” come una vera e propria “schifezza”, non senza manifestare tutto il proprio disappunto al suo interlocutore. Benedetto, inoltre, avrebbe dimostrato di aver ben chiari i termini della questione, al punto di “assolvere” da eventuali responsabilità il primario, Angelo Ianni, e di puntare il dito contro il medico in quel momento di guardia nel Pronto soccorso e, in secondo luogo, contro l’ufficio responsabile della mancata consegna dei materiali medici.

Il dg avrebbe dunque fornito una spiegazione in merito a quelli che lui stesso – nell’informativa inviata al presidente della Regione Oliverio – ha definito come «bendaggi d’emergenza».

La fasciatura di cartone – spiegherebbe nella chat finita nel fascicolo d’indagine – sarebbe stata dovuta all’indisponibilità delle docce pneumatiche (i tutori ortopedici), tra l’altro formalmente richieste dal Pronto soccorso alla farmacia dell’ospedale.

Il “gesso” di cartone, avrebbe aggiunto Benedetto, sarebbe stato solo una alternativa temporanea in attesa dell’intervento vero e proprio. Il dg avrebbe ammesso un altro dettaglio, ovvero che il reparto, in quel momento, non era in possesso di tutti gli strumenti ortopedici di cui dovrebbe essere fornito un Pronto soccorso. Ne consegue che i medici di guardia, in assenza di strumenti idonei, sarebbero stati costretti a utilizzare materiale di cartone per stabilizzare gli arti dei pazienti.

L’ammissione di Benedetto si incastra con quanto dichiarato dalla stesso Ianni al Corriere della Sera, lo scorso 31 luglio: «È vero, al Pronto soccorso mancavano le clip che si usano per immobilizzare gli arti infortunati, io ho fatto richiesta con lettera protocollata già nel mese di marzo».

Da qui la domanda: quante volte e per quanto tempo, negli ultimi cinque mesi o anche prima, i sanitari del Pronto soccorso sono stati obbligati ad arrangiarsi con strumenti “non convenzionali” pur di garantire ai pazienti un’assistenza medica efficace?

Saranno, molto probabilmente, le indagini dei Nas a fornire anche questa risposta.

Dalla chat in possesso dei militari emergerebbero altri dettagli. Benedetto, nel corso della conversazione, dopo aver espresso il suo rammarico per quei bendaggi ortopedici inusuali, avrebbe anche sottolineato come il ricorso alle ingessature di cartone non fosse una responsabilità né sua né del primario, bensì dell’ufficio che si occupa delle forniture dell’ospedale, alle dirette dipendenze del direttore amministrativo dell’azienda.

La chat acquisita dai Nas fornirebbe nuovi elementi di indagine per un altro motivo: la gamba ritratta nella foto commentata da Benedetto è, con ogni evidenza, quella di un uomo; non appartiene perciò alla donna, G.O., che – oltre ad aver “riconosciuto” il suo piede – è stata individuata dallo stesso dg come l’unico paziente “trattato” con il cartone in Pronto soccorso. I casi di questo tipo accertati direttamente da Benedetto, quindi, potrebbero essere almeno due. In attesa dei risultati dei Nas.”

Adesso aspettiamo le risultanze finali della indagine e poi le scuse di chi ha negato la verità mentendo perfino in parlamento!

Motovedette alla Libia, ok al decreto

Lunedì, 06 Agosto 2018 21:46 Pubblicato in Italia

Con 382 voti a favore e 11 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto che dispone la cessione di 12 unità navali alla Libia per il contrasto al traffico di migranti.

 

 

Dopo un pomeriggio contraddistinto dall'intervento di tutti i deputati dem.

Il Pd non partecipa al voto: “Nessuna garanzia su diritti umani”

Ci aveva provato anche Minniti ma sempre il PD aveva fermato tutto!

Passa alla Camera tra polemiche e accesi scontri politici il decreto per la cessione alla Libia di 12 motovedette, dieci ‘Classe 500’ della Guardia Costiera e due unità navali “Classe Corrubia” della Guardia di Finanza, imbarcazioni di 27 metri con un’autonomia di navigazione di 36 ore: dopo il via libera del Senato del 25 luglio, è arrivata l’approvazione definitiva, con 382 deputati che hanno votato sì, 11 voti contrari, un astenuto e il Pd che non ha partecipato alla votazione.

Lo scontro più energico si è consumato tra il M5s e il Pd che ha rallentato di molto i lavori dell’Aula. L’ultima miccia è stata un intervento della deputata friulana dei Cinquestelle Sabrina De Carlo che ha attaccato le opposizioni spiegando che non hanno a cuore il Paese tanto che se “avessimo una soluzione immediata alle guerre nel mondo, loro farebbero il tifo per i conflitti pur di remarci contro”.

Una presa di posizione che ha suscitato la protesta del Pd che ha improvvisato una sorta di ostruzionismo: tutti i deputati si sono iscritti a parlare. Marta Grande, M5s, presidente della commissione Esteri, ha cercato di placare gli animi per abbassare i toni dello scontro, ma i democratici stanno proseguendo la loro protesta.

Ma il muro contro muro è andato avanti per tutta la seduta. La tensione è palpabile e la situazione è esemplificata da quanto accaduto tra il dem Gennaro Migliore e il leghista Eugenio Zoffili, relatore al provvedimento sulle motovedette. Nel corso del dibattito, il relatore ha mostrato la sua contrarietà all’intervento del collega dem dicendogli “che c… vuoi” e aggiungendo, accompagnando il tutto con il gesto della mano, “vieni qui”. Un gesto che ha scatenato la bagarre nell’emiciclo. 

Il Pd: “Dicono no a emendamenti su diritti umani”

In precedenza l’Aula aveva respinto le pregiudiziali di costituzionalità: il deputato di PiùEuropa Riccardo Magi aveva chiesto lo stop dicendo che l’intervento, in linea con quanto stabilito dal precedente governo, è incostituzionale perché “promuove i respingimenti“. Il Partito Democratico punta il dito contro il governo:“I grillini”, ha scritto il presidente Pd Matteo Orfini, “in Aula bocciano i nostri emendamenti che su cessioni motovedette alla #Libia chiedono come condizione il rispetto dei diritti umani in quel paese. Ancora una volta dimostrano di essere esattamente come i leghisti. Anzi no, una differenza c’è: sono più ipocriti”. “Alla Camera il governo, la Lega e i Cinque Stelle svelano il loro vero volto. Respinti tutti i nostri emendamenti sul potenziamento immediato delle attività di rispetto dei diritti umani in #Libia”, scrive su Twitter il segretario Maurizio Martina.

Nel merito, spiega Piero Fassino, il Memorandum d’intesa con la Libia stipulato dal Governo Gentiloni nel 2017 prevedeva, nel sostenere la cooperazione per il contrasto dell’immigrazione illegale, “anche due impegni precisi e per noi estremamente importanti: il finanziamento di programmi di crescita sociale ed economica delle regioni più colpite dal fenomeno migratorio; e l’apertura di una nuova stagione di tutela assoluta dei diritti delle persone presenti nei centri di accoglienza temporanei, autorizzando controlli del personale dell’Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ndr) e dell’Onu“. Elementi che non sono nel decreto. Per questo il Partito Democratico ha quindi deciso di non partecipare al voto. Viceversa, secondo Luca Pastorino, deputato di Liberi e Uguali, si tratta semplicemente di un comportamento in continuità con le politiche del predecessore del Pd Marco Minniti“.

No al blocco navale

L’aula di Montecitorio, durante l’esame del testo, aveva bocciato ad amplissima maggioranza un emendamento di Fratelli d’Italia che proponeva il blocco navale davanti al Paese nordafricano. “Tutti, da Lega a M5S, Pd, Leu, votano no all’emendamento di FdI per vincolare la cessione delle nostre unità navali al governo libico all’impegno di un blocco navale – scrive su Twitter la presidente di Fdi, Giorgia Meloni – Davvero un voto incomprensibile, dopo anni in cui sicuramente tutto il centrodestra ha chiesto il blocco navale…”.

Cosa prevede la legge

Il provvedimento ora diventato legge consente anche l’utilizzo di due droni da parte della Guardia costiera italiana. Si tratta di due velivoli che verranno utilizzati in via sperimentale innanzitutto per le operazioni di ricerca e soccorso in mare e che potranno essere utili ad individuare eventuali barconi in difficoltà. Inizialmente dovrebbero essere dislocati a bordo delle due navi che la Guardia costiera impiega per il pattugliamento del Mediterraneo centrale, la Diciotti e la Dattilo, ma in futuro potranno anche essere utilizzati per tutte le funzioni istituzionali del Corpo, dai compiti di polizia marittima al controllo delle coste. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, il ministero delle Infrastrutture dovrà emanare un regolamento per stabilire le modalità d’utilizzo dei velivoli.

L’obiettivo dell’Italia è che già entro fine mese almeno le imbarcazioni della Guardia costiera (le due motovedette della Gdf dovrebbero essere pronte ad ottobre) possano entrare nella disponibilità dei libici: c’è infatti “la straordinaria necessità e urgenza di incrementare la capacità operativa” della Guardia costiera e della Marina libiche, si legge nel provvedimento, in modo da “assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, contrastare i traffici di esseri umani e salvaguardare le vita umana in mare”. Il decreto stanzia un milione e 150 mila euro per “il ripristino in efficienza, l’adeguamento strutturale e il trasferimento” delle imbarcazioni in Libia e un milione 370mila euro per la formazione del personale della Guardia costiera e della Marina libica.

Gentilonui aveva firmato ma non aveva consegnato le motovedette

Il Tar della Calabria ha annullato la gara per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata del Comune di Cariati, che era stata affidata in maniera irregolare e illegittima alla società Ecology Green.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dalla società E.Log Srl e lo ha motivato con il dispositivo di sentenza che è stato depositato oggi e che pubblichiamo con ampi stralci. Si tratta della concreta dimostrazione del metodo di gestione truffaldino del Comune di Cariati portato avanti dalla sindaca Filomena Greco, che anche per questa vicenda è stata sanzionata due settimane fa con il divieto di dimora a Cariati e Corigliano-Rossano e la sospensione dalla carica di sindaco da parte del prefetto.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 945 del 2018, proposto da E.Log S.r.l., contro Comune di Cariati, in persona del legale rappresentante p.t. e Responsabile Area Tecnica del Comune di Cariati non costituiti in giudizio;

nei confronti Ecology Green S.r.l., per l’annullamento previa sospensiva della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018, comunicata in data 5/6/2018, con la quale è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata e altro nel territorio del Comune di Cariati, ed è stata disposta l’aggiudicazione della gara stessa in favore della seconda classificata ECOLOGY GREEN srl;

– nonché di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e conseguente.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la società ricorrente, nella qualità di partecipante alla procedura ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Cariati per l’affidamento del sevizio di raccolta e trasporto rsu e rd, ha impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 316 del 4/6/2018 con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla gara, aggiudicata in favore della seconda classificata ECOLOGY GREEN srl.

1.2 A sostegno del gravame la ricorrente ha formulato le censure appresso sintetizzate.

“- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, PER ILLOGICITÀ E PER TRAVISAMENTO DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 95 E 97 D.LVO N. 50/2016”.

La Determinazione in epigrafe indicata, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della società istante dalla gara, sarebbe illegittima in quanto corredata da una motivazione deficitaria, nella misura in cui non sarebbero state esplicitate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione:

a disattendere la proposta di aggiudicazione del servizio formulata in favore della ricorrente dalla Commissione di gara, giusto verbale n. 4 del 5/3/2018; b) a disattendere le giustificazioni e deduzioni formulate dalla ricorrente – con relazione del 5.4.2018 – con riferimento all’indicazione del costo della manodopera, oggetto di contraddittorio sulla sospetta anomalia dell’offerta; c) a sanzionare la ricorrente con l’esclusione dalla gara senza alcuna motivazione ed in assenza delle ipotesi di legge che renderebbero obbligatoria detta esclusione.

Il deficit motivazionale sarebbe vieppiù evidente in considerazione del fatto che il Responsabile Unico del Procedimento avrebbe operato un mero richiamo al contenuto di tre pareri dallo stesso richiesti in merito alla congruità dei costi della manodopera indicati dalla ricorrente, senza tuttavia specificare a quale dei contrastanti responsi forniti dai consulenti avesse inteso aderire, con ciò rendendo del tutto oscure le ragioni della disposta esclusione.

In ogni caso, la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto prospettato dal R.U.P. in sede di richiesta di giustificazioni, i costi della manodopera indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pari all’importo di € 595.863,32, sarebbero in linea con i minimi salariali retributivi di cui all’art. 97 comma 5, lettera d), in quanto riferiti non già all’intero triennio di espletamento del servizio a bensì ciascun singolo esercizio. L’offerta economica dalla stessa presentata, quindi, alla luce delle giustificazioni rese in sede di contraddittorio procedimentale, non avrebbe potuto essere considerata, quanto all’indicazione del costo della manodopera, anormalmente bassa sì da giustificarne l’esclusione.

1.2 La controinteressata si è costituita mediante il deposito di una memoria di mera forma. Il comune di Cariati non ha inteso resistere in giudizio.

1.3 All’udienza camerale dell’1 agosto 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 60 c.p.a.

2. Il ricorso è fondato nei limiti e con gli effetti appresso indicati.

2.1 Per come censurato in ricorso, la determinazione con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune del Comune di Cariati si è determinato ad escludere dalla gara la E.Log S.r.l., nel contempo aggiudicando il servizio alla controinteressata, risulta priva di motivazione.

Ed invero, a fronte delle perplessità nutrite circa l’anomalia dell’offerta economica formulata dalla ricorrente, in favore della quale la commissione di gara aveva proposto l’aggiudicazione in quanto prima graduata, il Responsabile unico si è determinato ad avviare il procedimento di verifica di cui all’art. 97 D.lgs. 50/2016.

In tale occasione l’interessata ha formulato le sue osservazioni, chiarendo come il costo della manodopera indicato in sede di partecipazione, pari ad € 595.863,32 si riferisse non già all’intero triennio di espletamento del servizio, bensì a ciascun singolo esercizio, così affermandone la conformità ai minimi salariali retributivi di cui all’art. 97 comma 5, lettera d) citato D.lgs.

A fronte di tali giustificazioni, il R.U.P., lungi dall’assumere una autonoma determinazione in merito all’ammissibilità e fondatezza delle stesse, ha preferito avvalersi della consulenza di tre professionisti i quali, tuttavia, hanno reso pareri del tutto discordanti.

Più precisamente, l’avv. Alfredo Gualtieri si è limitato ad affermare che il quesito posto alla sua attenzione afferiva a questioni tecniche, rientranti nella discrezionalità della stazione appaltante.

L’avv. Giulia Tedesco ha ritenuto che le precisazioni fornite dalla ricorrente in ordine all’imputazione dei costi della manodopera a ciascuno dei singoli esercizi di erogazione del servizio e non anche all’intero triennio, determinassero una inammissibile modificazione dell’offerta economica, tale da necessitarne l’esclusione. Ha altresì aggiunto che, tali costi, ove effettivamente riferiti al triennio, avrebbero comunque determinato una riduzione così drastica dei margini di profitto da rendere, nel complesso, l’offerta inaffidabile.

L’ing. Marco Saverio Ghionna ha ritenuto che il costo della manodopera indicato in sede di partecipazione alla gara si riferisse, in realtà, a ciascuna annualità e che il chiarimento postumo in tal senso reso dalla concorrente non determinasse una modificazione dell’offerta economica, la cui regolarità avrebbe, tuttavia, dovuto essere valutata dalla stazione appaltante.

2.2 Tenuto conto degli esiti discordanti delle consulenze in questione, il Rup, in sede di predisposizione del provvedimento finale, avrebbe dovuto chiarire, ex art. 3 l. n. 241/90, sulla scorta di quali ragioni ha ritenuto di escludere la ditta E-LOG SRL dalla procedura di gara, non essendo all’uopo sufficiente il mero e tralaticio rinvio ai “pareri tecnico-legali” acquisiti nel corso del procedimento.
2.3 Risulta, quindi, fondata la censura relativa al deficit motivazionale che evidentemente inficia l’esclusione della ricorrente e, in via derivata, la contestuale aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.

3. Tale lacuna non consente di apprezzare le reali ragioni sulla scorta delle quali l’offerta della ricorrente è stata disattesa.

Non è dato, infatti, comprendere, in considerazione delle discordanti consulenze versate agli atti del procedimento amministrativo, se la stazione appaltante abbia, alternativamente: a) ritenuto inammissibili le giustificazioni rese dall’istante ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016, in quanto determinanti una modificazione dell’offerta economica; b) ritenuto che il costo della manodopera, sia pure riferito a ciascuno degli anni di espletamento del servizio, non rispetti i minimi salariarli retributivi; c) accertato il rispetto di tali minimi e, malgrado ciò, ritenuto l’offerta, per altre ragioni, non affidabile.

Siffatte incognite circa l’effettiva valenza del provvedimento di esclusione non consentono al Collegio, pena la violazione del divieto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a., lo scrutinio delle ulteriori censure formulate in ricorso, in quanto tendenti a contestare una valutazione di incongruità dei costi della manodopera che, tuttavia, non è certo sia stata, in concreto, effettuata dall’amministrazione. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, nei termini formulati dalla ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per le ragioni sopra indicate, della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018 ed obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi. Respinta la domanda risarcitoria.

5. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018, ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva

Rigetta la domanda risarcitoria.

Condanna in solido il Comune di Cariati in persona del legale rappresentante p.t. e la Ecology Green S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 2.500,00, a titolo di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

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