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5Come gestiscono i propri risparmi le famiglie italiane? Rispondere a questa domanda è davvero molto interessante, soprattutto per chi opera nel settore bancario, cerchiamo dunque di fare chiarezza.

Bisogna anzitutto premettere che, semplificando al massimo l'argomento, la ricchezza finanziaria può essere gestita in due modi differenti: attraverso dei semplici depositi su conto corrente, o su altri prodotti analoghi quali il libretto postale, oppure si possono attuare delle forme di investimento.

I depositi su conto corrente

I depositi su conto corrente sono completamente sicuri, anzi è utile sottolineare da questo punto di vista che tutte le banche aderenti al cosiddetto Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantiscono la restituzione di risparmi fino a 100.000 euro a tutti i correntisti anche in caso di crack dell'istituto bancario, proprio perché esiste questo fondo che tutela i clienti entro tale limite.

Dal punto di vista della sicurezza, dunque, i depositi in conti correnti e libretti postali sono il massimo, per contro però si tratta di soluzioni del tutto infruttuose, anzi il correntista è tenuto anche a pagare le relative imposte.

I prodotti di investimento finanziario

La gamma degli investimenti finanziari è davvero enorme, e tutte queste soluzioni sono accomunate dal fatto di non essere sicure come sono invece i conti correnti: se si effettuano investimenti finanziari il capitale è da intendersi a rischio.

Ovviamente andrebbero fatte, da questo punto di vista, molteplici distinzioni: ci sono prodotti di investimento a rischio molto basso e altri che, al contrario, espongono il capitale a un forte rischio.

Se si effettuano degli investimenti, tuttavia, il capitale diviene fruttuoso, proprio perché è possibile assicurarsi un interesse; anche da questo punto di vista i prodotti sono molto diversi e nella grande maggioranza dei casi tanto più il rischio è elevato, tanto maggiore è la possibilità di sviluppare dei guadagni.

I dati del 2° Rapporto Aipb-Censis

Il 2° Rapporto Aipb-Censis, che è stato recentemente pubblicato, mette in evidenza alcuni aspetti molto interessanti per quel che riguarda i comportamenti finanziari degli italiani.

Nella grande maggioranza dei casi, infatti, le famiglie italiane optano per i depositi bancari tradizionali, dunque scelgono delle soluzioni a rischio zero ma, allo stesso tempo, infruttuose.

Secondo queste statistiche sono soprattutto le forme di investimento di tipo statale, dunque azioni ed obbligazioni, a registrare un calo.

Nello specifico, è stato rilevato che nell'arco dell'ultimo decennio c'è stata una diminuzione del -6,9% per quel che riguarda gli investimenti obbligazionari e del -12,4% per quel che riguarda quelli azionari.

I perché di questo trend

Alla base di questo trend vi è, probabilmente, il fatto che molti cittadini percepiscono l'Italia come un paese finanziariamente a rischio, tuttavia laddove si parli di investimenti finanziari è necessaria un'analisi più approfondita e più dettagliata.

Nel web sono presenti diversi portali che forniscono un quadro nitido di tali prodotti: nel sito Internet segnaliditrading.net, ad esempio, figurano degli approfondimenti molto dettagliati riguardanti le azioni italiane e, più in generale, la Borsa Italiana.

Non resta che attendere, dunque, per scoprire se gli italiani confermeranno questo loro atteggiamento prudente, optando quindi soprattutto per semplici depositi bancari su conto corrente, o se riprenderanno a considerare con una maggiore attenzione i prodotti finanziari.

La differenza in termini di redditività, d'altronde, è enorme, di conseguenza dinanzi alla possibilità di sviluppare dei guadagni potrebbe anche essere accettato un minimo livello di rischio.

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Divisione-EreditariaLa successione ereditaria rappresenta spesso motivo di contenzioso tra i vari soggetti che, a ragione o a torto, reclamano i propri diritti su uno o più beni lasciati in eredità. Un caso particolare è quello in cui l'eredità venga destinata a più persone, ciascuna delle quali diventa coerede, dando così origine alla comunione ereditaria. Uno dei coeredi può chiedere ed ottenere di sciogliere la comunione ereditaria per diventare titolare esclusivo della parte di eredità che gli spetta: tale processo, come spiega il portale specializzato di Avvocato Accanto, prende il nome di divisione ereditaria.

La normativa di riferimento

La divisione ereditaria viene disciplinata dal Codice Civile. Secondo quanto disposto dall'articolo 713, i coeredi hanno sempre la facoltà di richiedere la divisione dell'eredità. In altre parole, tale prerogativa appartiene solo ai soggetti che abbiano già accettato l'eredità. I presupposti necessari alla divisione ereditaria sono: la presenza di una massa ereditaria unica, l'istituzione di coeredi (ossia di più eredi diversi) per quote ideali. Ciò vuol dire che la divisione non è possibile se a ciascun erede è stato destinato un singolo bene specifico.

Nel caso in cui uno o più coeredi non abbiano ancora compiuto la maggiore età, "il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato". In aggiunta, il testatore può disporre che la divisione dell'eredità non abbia luogo prima che siano trascorsi massimo cinque anni dalla sua morte.

Ad ogni modo, anche in presenza delle disposizioni di cui sopra, l'autorità giudiziaria - come stabilito dal comma 3 dell'articolo 713 del Codice Civile - "qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore".

L'articolo 714 ("Godimento separato di parte dei beni") stabilisce che la divisione ereditaria può essere richiesta anche nel caso in cui uno o più coeredi abbiano goduto separatamente di parte dei beni ereditati, a meno che non si sia verificata l'usucapione (definito dall'articolo 1158 del Codice Civile come "la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni").

L'adempimento della divisione ereditaria

Il Codice Civile annovera anche i casi in cui la divisione ereditaria è possibile solo al verificarsi di determinate condizioni. Se, ad esempio, tra gli aventi diritto alla successione ereditaria, vi è un 'concepito', la divisione non può essere concretizzata prima della nascita dello stesso (articolo 715 del codice).

La divisione non può aver luogo neanche durante "la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere" né, tanto meno, può verificarsi durante lo svolgimento della procedura per l'ammissione del riconoscimento. Ad ogni modo, l'autorità giudiziaria può comunque autorizzare la divisione ereditaria, a patto di stabilire le opportune misure cautelari, anche nel caso in cui tra gli aventi diritto alla successione vi siano "nascituri non concepiti". Se per questi ultimi non è stata determinata alcuna quota ereditaria, l'autorità giudiziaria può attribuire tutti i beni (o una parte di essi) agli altri coeredi, dovendo, al contempo, disporre "le opportune cautele nell'interesse dei nascituri".

Quando la divisione si concretizza, ciascun erede ottiene la proprietà esclusiva della propria quota ereditaria ma perde i diritti pregressi sulle altre quote per via dell'effetto retroattivo della divisione.

Sospensione della divisione ereditaria

Secondo quanto stabilito dall'articolo 717 del Codice Civile, uno dei coeredi può presentare istanza di sospensione della divisione ereditaria. L'autorità giudiziaria, una volta accolta l'istanza, può sospendere la divisione (di una parte dei beni o dell'intera eredità) per un periodo non superiore a cinque anni "qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario".

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finanzaA più di un anno dall’entrata in vigore della direttiva Mifid II quali sono stati gli effetti sui costi e sugli oneri connessi agli investimenti?

A fornire una risposta olistica sulla chiarezza delle condizioni economiche legate al mondo degli investimenti è il report di ricerca elaborato da School of Management del Politecnico di Milano e da Moneyfarm. La principale finalità dello studio è stato quello di analizzare in ottica comparata la reportistica ex ante ed ex post prodotta da venti più importanti intermediari finanziari operanti in Italia, focalizzati su una clientela retail e istituzionale.

Con l’entrata in vigore della Direttiva MiFID II, le imprese di investimento sono tenute a sottoporre ai clienti un prospetto delle condizioni economiche applicate (commissioni di gestione, di deposito, di consulenza ed ogni altro onere economico), che gravano sulla performance per l’investitore.

All’apertura della relazione gli intermediari finanziari sono tenuti a consegnare ex ante ai clienti/risparmiatori l’informativa ed ex post il report di fine periodo. A fine primo semestre del corrente anno sono risultate moltissime le imprese di investimento che non avevano provveduto alla reportistica.

Per richiamare l’attenzione degli stessi intermediari sugli obblighi normativi, la Consob ha sentito l’esigenza di argomentare sugli obblighi cogenti e sulla chiarezza e trasparenza dei costi degli investimenti.

La ricerca condotta dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Moneyfarm ha analizzato in ottica comparata i servizi offerti da oltre venti delle principali imprese di investimento.

I parametri oggetto di valutazione preventiva sono ascrivibili ai seguenti:

  • la modalità di somministrazione dell’informativa a seguito del contatto da parte del potenziale investitore,
  • la disponibilità dell’informativa sul sito web,
  • il contenuto delle informazioni relative ai costi: spese ‘una tantum’, ‘costi per le operazioni’, spese correnti, spese per i ‘servizi accessori’ e commissioni di performance,
  • il formato relativo alla documentazione prodotta,
  • l’indicazione dei costi attraverso situazioni simulazioni di scenario.

Dall’analisi è emerso che solamente il 25% della documentazione relativa alla consulenza finanziaria riporta la totalità delle informazioni raccomandate dalla normativa MiFID II. Le spese correnti e le spese una tantum sono più frequentemente dettagliate, mentre l’informativa relativa ai costi per le operazioni, alle commissioni di performance ed alle spese per i servizi accessori è carente. Gli oneri vengono esplicitati in valore assoluto nel quarantacinque percento dei casi per la consulenza finanziaria e nel 19% per la gestione di portafoglio.

Nel 31% delle istanze relative alla gestione patrimoniale la documentazione è stata consegnata verbalmente, mentre tale percentuale sale al sessanta percento per la consulenza finanziaria.

È emerso che nella maggior parte dei casi è stato necessario recarsi direttamente presso le sedi fisiche per ottenere informazioni relative alle condizioni economiche relative ai servizi offerti. Nonostante sia un obbligo normativo fornire al cliente informazioni relative agli oneri prima di stipulare il contratto, si è manifestata una sorta di difficoltà nell’interpretarli.

In definitiva, dal quadro è emersa la necessità per gli intermediari finanziari di migliorare l’informativa ex ante, di rendere più trasparente le informazioni e valorizzare al contempo le good

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