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Riceviamo e Pubblichiamo l’interessante comunicato stampa de “ La Nuova Primavera” del 1 marzo 2014

“Nella giornata odierna si è svolto a Campora San Giovanni un incontro tra la delegazione de “La Nuova Primavera” composta dal portavoce Gianfranco Suriano, i consiglieri comunali Mario Pizzino e Biagio Miraglia, da Sergio Ruggiero e Giovanni Aloe e gli amici di Campora Antonio Veltri, Gianluca Cannata, David Viola, Mario Bruno, Raffaele Romano e Luca Ferraro.

La riunione è servita per aprire un confronto sulla possibilità di raggiungere, tra i due movimenti politici, intese programmatiche finalizzate alla costituzione di una lista che possa presentarsi all’elettorato di Amantea e Campora San Giovanni con un progetto politico-amministrativo in grado di consentire al nostro territorio di riprendere il cammino della crescita economica, sociale e culturale.

Nel corso dell’incontro si sono affrontate le principali problematiche che interessano Amantea e Campora San Giovanni e relative, ad esempio, alla mancanza di progettazione nel campo turistico, all’inadeguatezza di servizi offerti a cittadini e turisti, alla mancanza di attenzione verso la tutela ambientale e paesaggistica e al netto miglioramento della macchina comunale.

Al termine del confronto si è deciso, in modo unanime, che esistono i presupposti per continuare il dialogo al fine di raggiungere, eventualmente, sinergie politiche e amministrative tali da consentire la presentazione di una lista elettorale di chiaro rinnovamento per concorrere alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.”

NdR. Se son rose fioriranno.

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Un altro passo verso la presentazione della Lista “La Nuova Primavera” è stato fatto, dopo il primo incontro con Confartigianato, ecco un passaggio più “formale”, ma non meno importante. Infatti, nella riunione del 27 febbraio 2014, i membri del movimento “La Nuova Primavera” hanno scelto e approvato il simbolo che contraddistinguerà il movimento nella prossima campagna elettorale e, ovviamente, sulla scheda per il voto.

“Un simbolo che racchiude al suo interno innovazione e slancio verso il futuro, ma anche un richiamo storico a quello che fu un momento molto importante per Amantea e per la politica del comprensorio”. Con queste parole Gianfranco Suriano, portavoce del gruppo, svela il simbolo de “La Nuova Primavera”: fondo azzurro cielo, come quello che spesso ci regalano Amantea e Campora San Giovanni volgendo lo sguardo all’insù, una rondine stilizzata si staglia nell’azzurro e punta verso il sole e un futuro raggiante per il territorio e i cittadini; mentre in basso al simbolo un campo verde “positività”, ricorda l’impegno per la difesa del territorio e il benessere di tutti.

I colori brillanti e lo stile del simbolo vogliono iniettare in questa “grigia” pre-campagna elettorale, la positività e la speranza che “La Nuova Primavera” vuole rappresentare per il territorio. Ottimismo, passione e slancio civile, queste le tre anime che il simbolo vuole racchiudere in se, per dare un netto e inequivocabile segnale di rottura con il passato, e portare Amantea e Campora San Giovanni sulle ali di un ritrovato entusiasmo a occupare la posizione che meritano nel panorama turistico, imprenditoriale, sociale e culturale calabrese.

“Adesso che il simbolo è stato definito e approvato da tutti i membri che partecipano alle attività del movimento, lavoreremo su idee e proposte, cercando di essere innovativi sia nel merito, che nel metodo”, aggiunge sempre Suriano, a sottolineare che l’innovazione non si fermerà soltanto al nuovo simbolo “ma riguarderà, soprattutto, gli uomini e le donne che s’impegneranno in prima persona per realizzare l’ambizioso progetto di cambiamento”.

Infine, aggiunge – ancora – Suriano, “sono in corso le riflessioni sulla scelta del Candidato Sindaco che dovrà necessariamente farsi garante dei principi individuati dal movimento La Nuova Primavera e della forte voglia di cambiamento che pervade Amantea e Campora San Giovanni”.

 

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In relazione alla grave situazione che si è creata nel nostro Comune e alle dichiarazioni del Sindaco Michele VADACCHINO, primo cittadino e portavoce dell’intera amministrazione Comunale di Amantea, che in parte sono del tutto plausibili e in un certo senso condivisibili, vorrei, senza polemica alcuna, che “chi è causa del proprio male… pianga se stesso…”.

Mi riferisco alla delibera dell’ultimo consiglio comunale, ove speravo da cittadino ed attivista, che almeno l’amministrazione da Egli rappresentata comprese le opposizioni, avessero “SI” dato un parere negativo al sito di Cozzo Giani, ma almeno avessero deliberato quantomeno un “NI” di apertura (politico/amministrativa) alla realizzazione dell’impianto che l’amministrazione di Lago, per il tramite dei fondi CIPE aveva (oramai) messo in atto, senza invece strumentalizzazioni di sorta, soprattutto in un periodo pre-politico in cui si va incontro.

In contropartita, ritenendomi persona quantomeno conoscitore delle norme in materia ambientale, per come ho sempre fatto, voglio dare la mia soluzione, ponendo all’attenzione dell’amico sindaco Michele VADACCHINO e dell’intera amministrazione comunale di Amantea, il seguente articolo della Legge 152/2006 (Testo Unico Ambientale):

191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (621), al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio () può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.

192. Divieto di abbandono.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, (si riferiscono alle sanzioni) chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate…. Omississ….

Tutto ciò, perché ritengo che alcune volte, l’amministratore pro-tempore, deve e ribadisco deve, prendere atto di particolari esigenze oltre ad avere il c.d. “pugno fermo” sulle decisioni, soprattutto quelle che riguardano il buon andamento della vita sociale del paese in cui vive e amministra.

Rimane comunque sempre il fatto che, i cittadini (tutti) devono collaborare verso le istituzioni che emettono particolari ordinanze in momenti difficili (divieto di smaltimento e deposito dei rifiuti nei cassonetti)

                                                                                                 Cav. Giovanni LISCOTTI

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