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Calabria
Perviene e diffondiamo il seguente Comunicato Stampa
“A seguito della costituzione del Comitato Spontaneo “Ricostruiamo il ponte sul Savuto”, costituitosi in Nocera Terinese, la cui unica finalità è la ricostruzione del ponte sul fiume Savuto crollato nel dicembre 2008, finalmente si è acceso il dibattito sulla ricostruzione della suddetta opera.
In questi ultimi giorni la stampa, e non solo, ha dato ampio spazio alla mancata ricostruzione del ponte che oggi sembra essere all’agenda di tutti. Il Comitato accoglie con favore l’iniziativa della Presidente Ferro, coadiuvata da altri autorevoli amministratori regionali, che con un tavolo tecnico affrontano la questione in maniera concreta. Avevamo già assaporato l’atmosfera di novità, quando in virtù della corrispondenza intercorsa, l’interlocutore principale, e cioè la presidente Ferro, dava positivo riscontro, a prescindere dai contenuti, mostrando un certo interesse alle nostre sollecitazioni. Avremmo preferito un contatto più diretto, face to face, ma al di là dalle forme di dialogo a noi importano le azioni e che alle parole facciano seguito eventi coerenti con le stesse. Per esempio ci piacerebbe che, come preannunciato, il Comitato fosse informato in merito alle questioni dibattute al tavolo tecnico.
Le vicende del ponte, oggi, inevitabilmente, sono, e nei prossimi giorni lo saranno sempre di più intersecate dalla campagna elettorale che si sta sviluppando per l’approssimarsi delle elezioni politiche. Siamo certi che le speculazioni non avranno un terreno fertile, le polemiche non distrarranno l’azione del comitato dall’obiettivo primario: riavere il ponte, riattivando la normalità negli scambi tra i principali centri interessati (Campora San Giovanni e Nocera Terinese) e riconsegnando il territorio alla collettività. I cittadini sapranno distinguere le preposizioni serie e concrete che tendono a dare le risposte attese dagli scaricabarili o dalle pretestuose ricerche di responsabilità altrui o fantomatici meriti di parte, siano essi collettivi e/o personali.
Consapevoli che la ricostruzione del ponte sul fiume Savuto costituisce un interesse pubblico diffuso, comprovato dalle consistente raccolta firme a sostegno dell’attività del comitato, abbiamo avanzato richiesta di un Consiglio Comunale Aperto dove dibattere dello stato delle cose, ma soprattutto informare i cittadini, alla presenza delle personalità politiche-istituzionali, organizzazioni e associazioni presenti sul territorio e di tutti quei soggetti interessati, con particolare attenzione Comuni del Basso Savuto. E’ auspicabile, per varie ragioni, che ciò possa avvenire presto, ma ci dichiariamo ottimisti anche in virtù della sensibilità al problema che il Sindaco, e non pochi Consiglieri Comunali, di Nocera T. hanno dimostrato nei diversi incontri pubblici ad oggi avuti.
Per l’Ufficio di Coordinamento Filippo Motta- Saverio Rocchino - Armando Orlando”
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Campora San Giovanni
Il ricorso presentato al Tar Calabria non aveva avuto esito positivo, ma i ricorrenti castrovillaresi sono andati avanti ed il Consiglio di Stato ribaltando totalmente la sentenza del TAR ha dato loro ragione annullando la delibera del comune, quella della provincia e quella della regione per la parte contestata.
Intanto il CdS ha affermato “che gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono …….. capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che opera nell’ambito della scuola”.
Afferma, poi, che “ in base al combinato disposto dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevanti, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento escluso solo per i c.d. rapporti esauriti (tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429; Cass. Civ., 6 maggio 2010, n. 10958), la ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale del più volte citato comma 4, dell’articolo 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, travolge gli atti impugnati, privandoli del loro fondamento normativo.”
In conseguenza “alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado nei limiti dell’interesse degli appellanti”.
La sentenza del CdS apre ora speranza ai ricorrenti di Campora SG e di quanti altri comuni calabresi hanno adito il TAR.
Di seguito la prima parte della sentenza integrale:
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6251 del 2012, proposto da:
AIELLO GIUSY, FRANCO LIDIA, STABILE ROSSANA, CASTROVILARI ROSSELLA, RUSSO CARMELA, SARACENI PAOLA, CARBONE FRANCESCO, TORZULLI NUNZIA, BUONCUORE STEFANO, CONTE MARIANNA, FILOMIA ANTONIO, CIANCIO ANGELA, ROSA IMMACOLATA, TAMBURI CATERINA, BELLIZZI FRANCESCA, SPINA PIA, DE BONIS DARIO, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Pompilio e Olivia Polimanti, con domicilio eletto presso Olivia Polimanti in Roma, via Taro, n. 25;
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Dianora De Nobili, con domicilio eletto presso Graziano Pungi in Roma, via Ottaviano, n. 9;
nei confronti di
PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica;
COMUNE DI CASTROVILLARI, in persona del sindaco in carica; MAINIERI GISELLA, TOCCI MARIA, MILANESE PAOLA, BRUNO EMANUELA, BELLINI AGNESE, MAURELLI GIUSEPPE, tutti non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 529 del 25 maggio 2012, resa tra le parti, concernente piano di dimensionamento scolastico della Città di Castrovillari;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati A. Pompilio e G. Pungi, su delega di D. De Nobili;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
I. Con ricorso giurisdizionale notificato tra il 10 ed il 13 aprile 2012, i signori Giusy Aiello, Rossella Castrovillari, Maria Giannuzzi, Nunzia Torzulli, Maria Tocci, Pia Spina, Antonio Filomia, Paola Saraceni, Marianna Conte, Rossana Stabile, Paola Milanese, Emanuela Bruno, Dario De Bonis, Agnese Bellini, Francesco Carbone, Giuseppe Maurelli, Immocolata Rosa, Stefano Buoncuore, Francesca Bellizzi, Caterina Tamburi, Angela Ciancio, Carmela Russo e Lidia Franco, tutti in proprio e quali genitori di alunni delle (ex) scuole primarie S.S. Medici e De Nicola, hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria l’annullamento: a) della delibera della Giunta regionale della Calabria n. 47 del 10 febbraio 1992, avente ad oggetto “Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012/2013 e nomina commissario ad acta”, nonché, per quanto di ragione, della successiva deliberazione n. 64 del 16 febbraio 2012, avente ad oggetto “Integrazione delibera di Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 ad oggetto: Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012/2013; presa d’atto della deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 14 febbraio 2012 per adempimenti Provincia di Reggio Calabria”, entrambe nella parte concernente il dimensionamento scolastico della città di Castrovillari; b) della delibera consiliare n. 31 del 2 dicembre 2011 della Provincia di Cosenza, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento: Programma territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa a.s. 2012/2013”, pure nella parte concernente il dimensionamento scolastico della città di Castrovillari; c) della delibera della Giunta municipale di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico – Costituzione istituti comprensivi – Proposta della Giunta comunale”; d) dell’atto/proposta dei dirigenti scolastici del 20 ottobre 2011; e) in quanto lesiva, della delibera della Giunta municipale del Comune di Castrovillari n. 48 del 6 aprile 2012, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico – Costituzione istituti comprensivi – Richiesta sospensione per un anno – Atto d’indirizzo”; f) di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato.
A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti hanno dedotto:
1) “Eccesso di potere per carenza del presupposto. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà/tautologia della motivazione. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento del fine. Eccesso di potere per illogicità e violazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 23/96. Violazione e falsa applicazione del DPR 81/2009 artt. 3, 4, 9, 10, 11, del D.M. 18/12/1975 e del D.m. 26/08/92. Violazione e falsa applicazione della deliberazione n. 48 del 04/08/2010 e degli indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della circolare n. AOODGPER 10309 e delle direttive della Conferenza delle regioni. Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento”: l’impugnato piano di dimensionamento regionale, come proposto dal Comune di Castrovillari e adottato dalla Provincia di Cosenza, aveva omesso di tener conto dei puntuali criteri regionali in materia, non conteneva alcuna motivazione in ordine alla sua necessarietà ed indilazionabilità per il riequilibrio e la sistemazione degli assetti preesistenti ed era fondato esclusivamente su di un mero criterio aritmetico, senza considerare la idoneità degli edifici in cui sarebbero state allocate le classi degli istituti accorpati (anche in ragione degli ambiti di età della popolazione scolastica interessata, della promiscuità che si sarebbe creata tra alunni di età assolutamente diversificata tra di loro e delle esigenze logicistico – organizzative del tutto disomogenee) ed i relativi requisiti standard (anche sotto il profilo igienico – funzionale); ciò tanto più che lo stesso Comune di Castrovillari, resosi evidentemente conto di tali macroscopiche problematiche, inizialmente sottovalutate e affrontate in modo approssimativo, senza il dovuto approfondimento istruttorio, con la delibera n. 48 del 5 aprile 2012 aveva chiesto la sospensione per un anno del piano di dimensionamento scolastico;
2) “Illegittimità derivata. Eccesso di potere. Violazione norme procedimentali. Eccesso di potere per contraddittorietà dei provvedimenti”: il ravvedimento del Comune di Castrovillari contenuto nella ricordata delibera n. 48 del 5 aprile 2012 privava di qualsiasi sostegno e fondamento l’impugnata deliberazione regionale;
3) “Violazione dell’art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione del DPR 81/2009. Eccesso di potere per omissione”: ulteriore riprova del criterio meramente aritmetico posto inammissibilmente a fondamento del nuovo piano di dimensionamento scolastico era la pacifica circostanza che gli alunni con disabilità, frequentati le scuole da accorpare, erano stati considerati unitariamente, quale “gruppo”, cioè quale mera entità numerica, nel piano comunale e nessuna considerazione della loro effettiva esistenza era dato riscontrare dall’esame degli atti provinciale e regionale;
4) “Violazione dell’art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento di potere per violazione del principio di proporzionalità”: lo smembramento degli istituti esistenti per dare vita agli istituti comprensivi appariva giustificato dal mantenimento delle figure dei dirigenti scolastici e dai livelli occupazionali del personale docente e non docente, finalità che non solo non sembravano essere effettivamente conseguite, per quanto potevano essere raggiunte anche con una composizione degli istituti comprensivi diversa da quella prevista negli atti impugnati;
5) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, e 1, comma 2, del d.p.r. 23 giugno 1998 n. 233; violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza dei presupposti e di motivazione”: il provvedimento di aggregazione non aveva minimamente tenuto conto dei diversi percorsi didattici e formativi delle scuole accorpate;
6) “Violazione dell’art. 139 della L. 112/1998 e delle linee guida regionali. Violazione di norme procedurali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”: la modifica del piano di dimensionamento non aveva seguito il suo specifico iter formativo, non essendo state in particolare sentite nella conferenza provinciale le organizzazioni sindacali e le comunità montane;
7) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del TU 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 L.R 34/2002. Incompetenza”: i piani di dimensionamento scolastico, quali atti programmatici, rientravano nella competenza degli organi consiliari ed invece nel caso di specie, quanto alla Regione Calabria e alla Provincia di Cosenza, erano stati in ammissibilmente adottati dai relativi organi esecutivi (la giunta).
II. L’adito tribunale, sez. II, nella resistenza della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, con la sentenza n. 529 del 25 maggio 2012, assunta ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, osservando che “…i ricorrenti non danno indicazione alcuna in ordine all’esistenza di un proprio interesse personale, diretto, concreto ed attuale all’impugnazione degli atti avverso i quali è stato proposto ricorso, limitandosi a richiamare, in relazione, peraltro, all’istanza cautelare, un generico pericolo alla sicurezza fisica, alla tutela della personalità ed al diritto all’istruzione connesso alla smembramento conseguente alla creazione degli istituti comprensivi…in assenza di qualsiasi indicazione in ordine al concreto carattere lesivo degli atti impugnati”.
III. I sigg. Giusy Aiello, Lidia Franco, Rossana Stabile, Rossella Castrovillari, Carmela Russo, Paola Saraceni, Francesco Carbone, Nunzia Torzulli, Stefano Buoncuore, Marianna Conte, Antonio Filomia, Angela Ciancio, Immacolata Rosa, Caterina Tamburi, Francesca Bellizzi, Pia Spina e Dario De Bonis, già originari ricorrenti, con rituale e tempestivo atto di appello hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendone innanzitutto l’assoluta erroneità per la frettolosa ed inopinata declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e riproponendo tutti i motivi di censura ivi spiegati, non mancando di sottolineare peraltro che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2012 aveva annullato la normativa su cui si fondava l’impugnato piano di dimensionamento scolastico.
Ha resistito al gravame la sola Regione Calabria che ne ha chiesto il rigetto, sottolineando in particolare la correttezza della sentenza impugnata, non essendo stata fornita neppure in appello alcuna prova degli asseriti effetti pregiudizievoli derivanti agli interessati dai provvedimenti impugnati, nonché l’infondatezza dei motivi di censura anche alla luce della invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 1992, stante la discrezionalità dell’amministrazione regionale nel decidere la istituzione degli istituti comprensivi.
V. Con ordinanza n. 3691 del 12 settembre 2012 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento della domanda cautelare avanzata dagli appellanti, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, avendo rilevato che “…all’esame proprio della fase cautelare, l’appello appare assistito dal necessario fumus boni iuris, sia quanto al profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere, sia quanto alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza 7 giugno 2012, n. 147, del comma 4 dell’art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che costituisce il presupposto normativo dell’impugnato piano di dimensionamento scolastico della città di Castrovillari”.
Con la predetta ordinanza è stata anche fissata l’udienza di discussione del merito del ricorso per il 12 marzo 2013.
V. Con istanza depositata il 13 settembre 2012 gli appellanti hanno proposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3691 del 12 settembre 2012, sul presupposto che quest’ultima, pur sospendendo la sentenza impugnata (recante una mera pronuncia processuale), non contenesse alcuna statuizione circa la sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado.
All’udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2012, su richiesta delle parti è stata disposta l’anticipazione dell’udienza di trattazione del merito, già fissata per il 12 marzo 2013, al 18 dicembre 2012, in ragione della delicatezza e rilevanza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti.
VI. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
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