Ecco la incredibile sentenza del Tar calabria Sezione prima per Guido Salemi, Presidente, Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore, Emiliano Raganella, Referendario.
La storia è semplice.
Riguarda una villa costruita sulla pendici della collina sulla cui sommità insiste l’ospedale di Paola.
Si constata la difformità rispetto al progetto e si dispone la demolizione.
Il dr Pasqualino Sarago', rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Perrone, Davide Perrotta, ricorre al TAR Calabria contro la demolizione e chiede la sospensione del provvedimento
Dall’altra parte il Comune Di Paola, l’ Azienda Sanitaria Provinciale Di Cosenza, la Regione Calabria, la Provincia Di Cosenza, il Comune Di Paola - Settore II - Ufficio Tecnico Urbanistica Ll.Pp Demanio; il Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34.
Ed il TAR accoglie il ricorso perché “non risulta dimostrato che il ricorrente, che non è proprietario dell’immobile né delle aree circostanti, sia committente delle opere”. In sostanza avrebbero notificato la sentenza di demolizione ad una persona che non risulta essere il committente dei lavori! Chissà chi avranno sanzionato? Chissà chi ha inquisito la Procura paolana? Non ci credete? Allora eccovela.
N. 00397/2013 REG.PROV.CAU. N. 00998/2013 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 998 del 2013, proposto da: Pasqualino Sarago', rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Perrone, Davide Perrotta, con domicilio eletto presso Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214; contro
Comune Di Paola, Azienda Sanitaria Provinciale Di Cosenza, Regione Calabria, Provincia Di Cosenza, Comune Di Paola - Settore II - Ufficio Tecnico Urbanistica Ll.Pp Demanio; Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ordinanza demolizione opere abusive
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2013 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non risulta dimostrato che il ricorrente, che non è proprietario dell’immobile né delle aree circostanti, sia committente delle opere.
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Compensa le spese della fase cautelare.
Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del mese di aprile 2014.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/08/2013