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Redazione TirrenoNews

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Raffaele Lombardo: il PM chiede 10 anni di carcere per mafia

Mercoledì, 18 Settembre 2013 17:41 Pubblicato in Italia

Mafioso o non mafioso, "questo è il problema: se sia più nobile d'animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli". (Shakespeare)

Forse nessuno si aspettava una richiesta così pesante, dieci anni di reclusione, formulata al giudice Marina Rizza che giudicherà Lombardo con il rito abbreviato da parte del PM Giovanni Salvi, al termine della requisitoria.

Una condanna nel processo che vede imputato a Catania, per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio, l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo.

L’avvocato di Lombardo Alessandro Benedetti dice che : “Questo è il punto, il giudice deve dire se Raffaele Lombardo è stato un politico mafioso. Non è questione di anni di carcere richiesti. Il punto è che Raffaele Lombardo non è stato un politico mafioso e non ha mai avuto nessun tipo di contatti con la Mafia, il fatto che si presenti al giudizio con tutta la sua storia e senza nessuna rete di protezione questo la dice lunga sul tipo di persona che abbiamo di fronte”.

Non solo ma Raffaele Lombardo si difende. Intanto dichiarando ai microfoni di Siciliainformazioni : “Voglio render conto di tutto quello che ho fatto, se dovessi essere ritenuto colpevole di reato elettorale pagherò non avvalendomi della prescrizione, io non ho compiuto reati elettorali né tantomeno ho favorito direttamente o indirettamente, consapevolmente o inconsapevolmente, la mafia . Io con il mio governo regionale ho combattuto la Mafia come credo poche volte è stato fatto nel passato, spero di poterlo dire nelle prossime udienze”.

Il PM salvi evidenzia : “Le motivazioni della richiesta di condanna a 10 anni le abbiamo rappresentate in tante udienze e sono molto complesse. Noi abbiamo ritenuto che vi siano elementi solidi che possono confermare la responsabilità dell’onorevole Lombardo, per un periodo di circa 10 anni fino al 2009. Questa è la nostra ricostruzione sulla quale abbiamo fondato la richiesta della pena oltre a quelle accessorie. Certamente è una richiesta pesante di condanna che si basa sulla nuova normativa in vigore proprio nel 2008″.

La prossima è fissata per il 14 ottobre ed in quella data. anche contro la volontà degli avvocati che gli sconsigliano di parlare , Lombardo farà una lunga dichiarazione spontanea.

Ad ottobre, allora.

Squilla il telefono e rispondo : “Pronto”

Dall’altro capo una voce .”Sole 24 ore pagina 26”. Poi chiude.

Chiamatela curiosità, ma esco e compro il Sole 24 ore ricevendo anche gratis Il Quotidiano. Sfoglio e leggo “ Nella Pa pensione senza deroghe” e poi il sottotitolo “Obbligatorio il collocamento a riposo dei dipendenti con i requisiti pre-riforma”. L’articolo evidenzia la nota della Funzione Pubblica n 41876 del 16 settembre indirizzata alla regione Veneto.

Eccola: “ Si fa riferimento alla nota di posta elettronica certificata del 1/08/2013, protocollo n. 0327653, con la quale codesta Regione ha chiesto un parere in merito alla linea da seguire dopo la pronuncia della sentenza TAR Lazio n. 2446 del 2013, con la quale è stata annullata la circolare n. 2 dell'8/03/2012, diramata dallo scrivente Dipartimento, nella parte in cui indirizza le pubbliche amministrazioni a collocare a riposo al compimento del limite ordinamentale i propri dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011 e che sono quindi soggetti al regime pensionistico precedente la riforma introdotta dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011.

In proposito, si segnala che in data 31/08/2013 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 201, il d.l. n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", il quale all'art. 2, commi 4 e 5, contiene l'interpretazione autentica dell'art. 24, commi 3 e 4:

"4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente l'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione.".

Ciò posto, è confermata l'interpretazione già a suo tempo espressa nella circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, adottata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'INPS, a firma del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. IL CAPO DIPARTIMENTO Antonio Naddeo.

Avevamo posto sul ns sito il parere della Sesta Sezione del Consiglio di Stato ( sentenza N. 04104/2013 del 06/08/2013) che dichiarava la immoralità della conservazione ad libitum dei posti pubblici a scapito del diritto dei giovani disoccupati e del personale in esubero.

Ora siamo di fronte ad un obbligo ed alle connesse responsabilità nel caso di ritardo od omissione in atti d’ufficio. Ora nessuno potrà dire che non sapeva!

Raccolta Porta a Porta. Il Tar da ragione al comune di Amantea

Mercoledì, 18 Settembre 2013 15:48 Pubblicato in Primo Piano

Ricordate la vicenda che vide Lazzaroli( per conto della Regione) che contestava la incapacità del comune di Amantea( e dei suoi uffici) nell’attendere alle incombenze amministrative per utilizzare i contributi regionali per il servizio della Raccolta Porta a Porta e dall’altro il comune di Amantea.

La regione con Decreto n.7106/2013 revocò del contributo finanziario concesso al Comune di Amantea - Por Calabria 2007-2013 ed il comune ricorse al TAR Calabria avvalendosi dell’avvocato Giacomo Carbone di Catanzaro.

Bene ora il TAR ha deliberato in merito sospendendo l’efficacia del Decreto di revoca e rinviando la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica di aprile 2014.

Ora che si avvii subito il servizio. E’ la migliore risposta possibile alla città, alla regione ed a Lazzaroli.

Eccovi la sentenza integrale:

N. 00462/2013 REG.PROV.CAU. N. 01012/2013 REG.RIC.          

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2013, proposto da:

Comune Di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis;

contro Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Manna, con domicilio eletto presso Massimiliano Manna in Catanzaro, viale Cassiodoro, Pal. Europa;

nei confronti di Comune Di Mongiana, Comune Di Mesoraca;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n.7106/2013 di revoca del contributo finanziario concesso al Comune di Amantea - Por Calabria 2007-2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un esame sommario tipico della presenta fase del giudizio, sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare, anche in considerazione della comparazione degli interessi pubblici coinvolti;

considerato, altresì, che il Comune ricorrente provvedeva, prima della scadenza del termine fissato dall’Amministrazione Regionale, allo svolgimento delle attività prodromiche alla materiale raccolta differenziata e che, sempre prima della scadenza del detto termine, con nota del 29.4.2013, informava la Regione di avere espletato tutte le procedure per l’avvio del servizio e che la società affidataria aveva comunicato che la consegna delle attrezzature sarebbe stata effettuata in data 10.5.2013, con avvio dell’effettivo servizio il 13.5.2013

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica di aprile 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

 

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