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Redazione TirrenoNews

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APPELLO NAZIONALE CONTRO IL SISTEMA DEL MERCATO DEL LAVORO NEI CALL CENTER E DELLE SEDI OPERATIVE ITINERANTI

Ill.me Eccellenze:

Presidente del residente Consiglio dei Ministri

Presidente del Senato

Presidente della Camera

Ministri e Sottosegretari della

Repubblica

Parlamentari Italiani

c.a. Senatori eletti in Calabria:

AIELLO Piero, AP (NCD-UDC)

BILARDI Giovanni, AP (NCD-UDC)

CARIDI Antonio Stefano, GAL

D'ASCOLA Nico, AP (NCD-UDC)

GENTILE Antonio, AP (NCD-UDC)

LO MORO Doris, PD

MINNITI Marco, PD

MOLINARI Francesco, M5S

MORRA Nicola, M5S

SCILIPOTI ISGRO' Domenico (FI)

c.a. Deputati eletti in Calabria

-AIELLO Ferdinando PD

BARBANTI Sebastiano M5s

BATTAGLIA Demetrio PD

BIANCHI Dorina NCD –UDC

BINDI Rosy PD

BRUNO BOSSIO Vincenza PD

BRUNO Franco (CD)

CENSORE Bruno PD

D'ATTORRE Alfredo PD

DIENI Federica M5S

GALATI Giuseppe (FI)

MAGORNO Ernesto PD

NESCI Dalila M5S

OLIVERIO Nicodemo Nazzareno PD

PARENTELA Paolo M5S

OCCHIUTO Roberto (FI)

SANTELLI Jole (FI)

SCOPELLITI Rosanna NCD –UDC

STUMPO Nicola PD

Presidente Regione Calabria

Prefetto di Catanzaro

Segretari nazionali OOSS di settore

Confindustria

Spett.le WIND SPA

e p.c. Spett.le CONSOB

SEDI ISTITUZIONALI

Oggetto:

- richiesta riconoscimento garanzie costituzionali agli addetti delle ditte di call center appaltatrici dei grandi operatori; regolamentazione del settore;

richiesta riconoscimento clausola di salvaguardia e mantenimento delle sedi operative nei territori dove insistono attualmente.

- Vicenda “INFOCONTACT SRL” e sede operativa di Lamezia Terme;

commessa WIND spa; richiesta tutela concreta; PROPOSTE RISOLUTIVE.

L’associazione “Città delle Idee”, da Lamezia Terme, presenta il seguente appello propositivo, affinché venga rivista l’attuale disciplina normativa relativa al mercato del lavoro nei Call Center.

Ad oggi, grandi società operanti in Italia appaltano liberamente, a società di call center, servizi essenziali per la propria attività d’impresa, senza dover tenere conto dei diritti dei lavoratori assunti dalle società appaltatrici.

Allo scadere di una commessa, se lo stesso lavoro viene aggiudicato ad altri soggetti, questi non devono preoccuparsi dei lavoratori che vi lavorano fino al giorno prima.

In questo modo, è possibile che nuovi offerenti, avvalendosi delle diverse agevolazioni che consentono o hanno consentito detrazioni o benefici fiscali per l’assunzione di disoccupati o residenti in aree beneficiarie degli sgravi, possano presentare offerte economiche più basse di quello che sarebbe possibile senza le suddette agevolazioni.

Per i primi anni i vantaggi sono per tutti: grandi società appaltanti, che beneficiano di servizi a costi più bassi di quelli che dovrebbero essere; società appaltatrici, che ottengono commesse spesso milionarie; nuovi lavoratori, che riescono a inserirsi in un mercato del lavoro. E magari anche per alcuni “politici” ai quali, se hanno “un’ascendente” sulla società che deve assumere, il sistema del precariato diffuso va più che bene.

In questo sistema, però, anche i contratti di lavoro a tempo indeterminato, di fatto, sono radicalmente incerti e precari, vincolati a circostanze sulle quali i lavoratori non possono avere alcuna influenza.

PRINCIPI COSTITUZIONALI VIOLATI

Ricordiamo a tutti però l’art. 1 della Costituzione, ma ancor di più l’art. 4: “LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO”.

Peraltro, l’unione Europea tutela i diritti acquisiti, come dovrebbero essere quelli maturati da chi è regolarmente inserito in un settore produttivo non soggetto a crisi o riduzione del volume d’affari, e lavora diligentemente e produttivamente.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’ associazione politico/culturale CITTÀ DELLE IDEE (CDI), dopo approfondimenti in tavoli tecnici (che hanno visto la partecipazione di avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro), intende sottoporre all’attenzione dei soggetti in indirizzo (ognuno per quanto di propria competenza) il seguente

APPELLO:

- A TUTTE LE FORZE POLITICHE NAZIONALI:

si chiede l’adozione di una apposita normativa ad hoc, che renda effettive e concrete anche per i lavoratori in questione le garanzie costituzionali.

Città delle Idee, PROPONE di disciplinare:

1. l’obbligo di salvaguardia dei posti di lavoro degli operatori di call center, in modo che in caso di avvicendamento tra soggetti gestori del medesimo servizio, il nuovo debba dare attuazione all’art. 4 della Costituzione e assumere il personale già in forza al precedente gestore;

2. l’obbligo per il nuovo gestore di mantenere l’unità produttiva/operativa ad una ragionevole distanza da quella dove attualmente insistono i call center, in modo da salvaguardare i diritti dei lavoratori che hanno oramai stabilito la propria residenza nei diversi comprensori.

- ALLE FORZE SINDACALI NEGOZIATRICI A LIVELLO NAZIONALE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA:

Città delle Idee PROPONE di prevedere, nei prossimi tavoli di rinnovo dei CCNL di categoria, la effettività della tutela, per mezzo della previsione di apposite clausole di salvaguardia occupazionale, conformemente a quanto avviene in tanti altri settori produttivi (tra i vari, ricordiamo l’art. 6 del CCNL Igiene Ambientale, l’art. 4 del CCNL Multiservizi); con la conseguenza di esporre eventuali soggetti inadempienti alle azioni legali finalizzate alla tutela reale dei lavoratori.

URGENTE VICENDA INFOCONTACT SRL E #1800SENZAFUTURO

Nel vuoto normativo lamentato, esemplificativa nella drammaticità è la situazione della società di call center Infocontact Srl di Roma, operante in Calabria, finita da diversi mesi in amministrazione straordinaria.

Negli ultimi anni, grazie alle agevolazioni sulle stabilizzazioni di disoccupati residenti in aree svantaggiate, l'Infocontact ha assunto lavoratori in Calabria, prestando servizi in favore di numerose e grandi società, a vantaggio delle quali ha praticato prezzi molto convenienti (tra le varie società, WIND, ENEL, ENI, TELECOM, VODAFONE, POSTE MOBILI, INFOSTRADA, 1244, DIRECT

ASSISTANCE, POSTECOM, CON TE ASSICURAZIONI, TELETU).

Oramai, però gli sgravi e i prezzi bassi sono finiti, la società è in amministrazione straordinaria e non viene invitata a nuove gare, e nessuno si preoccupa della fine dei 1800 lavoratori.

I lavoratori stessi, temendo a ragion veduta il peggio, hanno avviato la protesta #1800senzafuturo, che merita la massima attenzione ed intervento nazionale.

Perché, come visto, il problema è del sistema italiano del mercato del lavoro nei call center.

COMMESSA WIND SPA IN SCADENZA

La WIND spa, che da tempo si avvale dei lavoratori Infocontact srl della sede di Lamezia Terme, ha il contratto in scadenza.

Ha pubblicato un nuovo bando per cercare il nuovo appaltatore con il prezzo più basso, non ha invitato la infocontact (in quanto in amministrazione straordinaria), e non ha previsto alcunché per le centinaia di lavoratori che ad oggi ancora stanno lavorando per la stessa Wind.

In altre parole, a breve i lavoratori potrebbero ricevere una lettera di licenziamento, ed il loro lavoro essere affidato a chissà chi e dove.

Magari addirittura, come capita con sempre più commesse, in paesi stranieri come l’Albania o la Romania.

Non essendo accettabile un epilogo del genere, CITTÀ DELLE IDEE, nell’immediato, PROPONE alla WIND SPA di integrare il bando pubblicato prevedendo:

1. l’obbligo per il soggetto aggiudicatario di assumere direttamente il personale attualmente impegnato sulla commessa;

2. l’obbligo contestuale, per il soggetto aggiudicatario, di mantenere la sede operativa nel territorio comunale di Lamezia Terme (dove gli immobili idonei non mancano e da dove attualmente viene gestita la commessa).

Ancor più, in considerazione della situazione di fatto e degli interessi in campo (quello di WIND di avere un buon servizio al minor costo possibile, e mantenere agli occhi dei propri investitori di borsa l’immagine di società seria; i LAVORATORI a mantenere la propria fonte di reddito e continuare a lavorare diligentemente), si

PROPONE A WIND SPA

3. di prorogare il termine di scadenza dell'appalto, essendo nelle sue facoltà;

4. di consentire ai lavoratori che attualmente operano sulla commessa di organizzarsi in forma di società cooperativa di lavoratori, ricevendo poi direttamente l'affidamento della gestione del servizio.

5. In alternativa, di farsi carico di tutto il personale impiegato ed assumerlo direttamente, adibendolo a quei numerosi servizi di call center di cui la stessa Wind necessita costantemente.

Si evidenzia, per altro, che la forma giuridica di società cooperativa, non avendo finalità di lucro bensì esclusivamente finalità di tipo mutualistico, rappresenta lo strumento che rende possibile la prestazione del sevizio con standard qualitativi elevati al costo più basso possibile.

In ordine poi alla qualità e professionalità dei lavoratori sulla commessa specifica, ricordiamo che i lavoratori in questione sono stati formati ed istruiti direttamente da Wind, seppure nei locali della Infocontact srl. Sono perfettamente idonei a erogare i servizi attuali, ovvero essere formati per erogarne ulteriori.

In mancanza di atti e riscontri urgenti e concreti, sarà necessario attivare le forme più coerenti per raggiungere l’obiettivo di tutela reale dei lavoratori.

Con osservanza. Lamezia Terme, lì 15.01.2015 CITTÀ DELLE IDEE Il Presidente Andrea Falvo

Ed arriva da pochi minuti la notizia che “il MISE convocherà le organizzazioni sindacali a Roma per discutere il 22 gennaio della Vertenza Infocontact. In attesa della convocazione formale che giungerà alle segreterie nazionali e regionali di categoria, i lavoratori potranno godersi questa prima conquista, che comunque non è che il primo passo verso una risoluzione positiva di una vertenza che impatta 1800 famiglie calabresi".

Calabria-Web-AwardsLa prima edizione del Calabria web awards, il premio ideato dall’associazione Innovaterra con lo scopo di celebrare chi trascorre lavorando più di 12 ore al giorno davanti ad un Pc è alle battute finali.

Gli organizzatori del premio hanno comunicato che il premio si chiuderà il 24 gennaio ad Amantea, quando, durante una serata di gala, verranno scelti i vincitori.

A decretarli una giuria di qualità con ospiti nazionali ed esperti del settore.

L’associazione Innovaterra evidenzia che iI voti raccolti, sono stati “oltre 30.000, a dimostrazione di come il Web oggi in Calabria ricopra un ruolo chiave per l’informazione, il business, la politica e il sociale, visto che i voti raccolgono al proprio interno un pubblico davvero vasto ed eterogeneo”.

Oggi 15 gennaio alle 19.00, presso l’Academy di Independent State Of Coffee di Rende in via Ciro Menotti, 52 (di fronte Stadio Lorenzon), si terrà la conferenza stampa di presentazione tanto del premio quanto dell’evento Happyc – Felici, Epici, Innovatori… che si terrà il 23 ed il 24 gennaio.

Di seguito tutti i finalisti della Prima edizione dei CWA: (l’ordine dei finalisti è casuale)

 

Miglior Sito Internet
www.mmasciata.it
www.strill.it
www.startupcalabria.com
www.calabresicreativi.it
www.eccellenzecalabresi.it

 

Personaggio web dell’anno
Giusy Versace
Sergio Crocco
Nunzio Scalercio
Luciano Regolo
Pierpaolo Voci

 

Miglior blog
www.startupcalabria.com
www.mmasciata.it
lorasiamonoi.wordpress.com
www.birramoriamoci.it
www.peperoniepatate.com

 

Miglior sito d’informazione
www.ilquotidianoweb.com
www.mmasciata.it
www.ildispaccio.it
www.gazzettadelsud.it
www.strill.it

 

Miglior profilo social
Nunzio Scalercio (Webmastru)
Sergio Crocco
Ciccio Ratti

 

Miglior sito aziendale
www.laleggepertutti.it
www.birreria34.com
www.caffeaiello.it
www.ferroviedellacalabria.it
www.studiorubino.com

 

Miglior pagina Facebook
L’Ora siamo noi
Brunori racconta i mondiali
Paride Leporace
Birreria 34
Calabria Pride

 

Miglior politico online
Giuseppe Falcomatà
Gianluca Callipo
Laratta Franco
Antonio Aprile
Nicola Morra

 

Migliore web agency
Efferre Communication
Lamorfa Lab
Shape Beyond
PubliCalabria Srl
Red Onion

 

Miglior sito viaggi e turismo
www.viaggiart.com
www.turiscalabria.it
www.nonsoloviaggi.biz
www.visitcosenza.it
www.lestradedelpaesaggio.com

 

Miglior sito istituzionale
www.calabriainnova.it
www.unical.it
www.oppido-palmi.chiesacattolica.it/
www.Africa.laterradipiero.it
www.regione.calabria.it

 

Migliore Startup dell’anno 2014
Viaggiart
Birra Zion
Personal Factory
TouMake
SmartDMO

 

Ed arriva proprio ora il comunicato del comune di Amantea il quale chiarisce che la premiazione si terà alle ore 18.00 a conclusione di una due giorni di incontri che avranno luogo a partire dal 23 gennaio alle ore 9.30 sempre presso il Campus Francesco Tonnara per concludersi il giorno dopo con lo svolgimento del Calabria web awards.

Spiega l’assessore al turismo Giovanni Battista Morelli «Il Campus diventa pietra miliare di un percorso culturale e cognitivo di estremo interesse, mostrando la propria versatilità e dando modo alla città di Amantea di aprirsi verso esperienze formative ed imprenditoriali che potrebbero favorire l’occupazione. Un’amministrazione attenta deve poter offrire opportunità ai propri giovani e con questo evento proseguiamo il cammino in questa direzione».

Ci riferiamo alla indennità riconosciuta agli amministratori di Amantea ed al sindaco di Botricello per la stessa ragione

Ad Amantea viene sciolto il consiglio comunale e poi dichiarata la illegittimità dello scioglimento viene riconosciuta una indennità pari a SEI VOLTE i compensi spettanti per l’espletamento del mandato di Sindaco, assessore e presidente del Consiglio comunale, per tutto il periodo dello scioglimento( praticamente VENTI mesi).

Al sindaco del comune di Botricello ( siamo sempre in Calabria, ma sullo Ionio) viene riconosciuta una indennità pari ad UNA VOLTA E MEZZO i compensi spettantigli per l’espletamento del mandato di Sindaco, comprensivi anche dell’indennità di fine mandato, per tutto il periodo dello scioglimento ( il comune è stato sciolto in data 3.5.2003 e lo scioglimento è stato annullato dal Consiglio di Stato, con decisione 17.7.2004, n. 5164).

Per il sindaco di Botricello la indennità è stata stabilita dal TAR Lazio con sentenza 15 luglio 2013, n.7040 - Pres. Sandulli - est. Tricarico .

Per gli amministratori di Amantea la indennità è stata fissata dal TAR Calabria con sentenza N. 00149 del 6-2-2013, confermata dal Consiglio di Stato sez. III con sentenza n. 3742/2013 del 11/7/2013.

Il rapporto è di uno a quattro, o meglio una indennità è maggiore dell’altra del 400%

Ma quale è quella giusta?

E perché questa differenza?

Gli amministratori del Tirreno calabrese sono privilegiati rispetto a quelli dello Ionio? E perchè ?

O forse la differenza è fatta dai giudici che si pronunciano? Ed infatti nell’un caso è stato il TAR Lazio, nell’altro il Tar Calabria,prima, ed il CdS, dopo:

O forse è dipeso dal giorno( il mese è lo stesso:luglio) visto che una è dell’11 luglio( quella di Amantea) el’altra è del15 luglio( quella di Botricello)?

Non fosse che un Comune viene prima perché il suo nome comincia con la A e l’altro con la B?

Insomma non è facile capire.

Allora sembra vero che ci sono “Sindaci e sindaci, Indennità ed indennità, Giudici e giudici”.

Noi possiamo solo documentare, ed infatti di seguito la sentenza di Botricello

Ad ognuno di VOI le risposte ai nostri dubbi ma con la certezza che se anche i tribunali penali avessero questa diversità di comportamento si potrebbero avere “a culo” da i a 4 ergastoli!

La Sentenza del TAR Lazio “sul ricorso numero di registro generale 11812 del 2004, proposto da: Ciurleo Michelangelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gregorio Viscomi e Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Arcangelo Guzzo in Roma, via Leonardo Pisano n. 16; 

contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, entrambi costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Botricello, del quale era Sindaco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. Ciurleo ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Botricello dal 23.5.1993 al 2.5.2003; in data 3.5.2003 è stato sciolto il relativo Consiglio comunale per mesi 18 ed è stata nominata apposita Commissione straordinaria per la gestione di detto Comune, giusta decreto del Presidente della Repubblica del 9.5.2003, adottato su proposta del Ministro dell’Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2.5.2003.

Lo scioglimento è stato disposto per assunti “collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi”, con “grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e (…) svilimento delle istituzioni e (…) perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali”.

Il suddetto provvedimento di scioglimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale, che lo ha annullato con sentenza 11.11.2003, n. 9799, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con decisione 17.7.2004, n. 5164.

Con il presente ricorso il Sig. Ciurleo, sentendosi leso dal citato provvedimento, chiede il risarcimento dei danni.

Questi pone in evidenza che nella relazione del Ministro dell’Interno, parte integrante del medesimo atto, si afferma che “particolare rilievo assume la figura del Sindaco (…) nei cui confronti sono in corso indagini giudiziarie” e che “risulta avere frequentazioni e contatti personali con esponenti della locale malavita” e si sostiene altresì che lo stesso avrebbe avuto “un ruolo egemone (…) all’interno dell’ente nella gestione di alcuni appalti pubblici”.

Il ricorrente lamenta la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, altresì al diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica. Inoltre afferma di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha prodotto una memoria per confutare le richieste di parte avversa.

In particolare, la difesa erariale ha asserito che il provvedimento di scioglimento de quo si porrebbe “su un piano completamente diverso da quello che attiene alle misure individuali” e non avrebbe natura sanzionatoria per i suoi componenti e per la collettività locale.

Si aggiunge che, pur volendo poi ammettere l’esistenza di un interesse meritevole di tutela in capo al singolo per un provvedimento di prevenzione indirizzato ad un’intera istituzione, dovrebbe essere provato l’elemento della colpa a carico dell’Amministrazione.

Con specifico riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale costituzionalmente qualificato, esso sarebbe ammesso solo quando la lesione sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale, elementi di cui l’istante dovrebbe fornire prova, mentre nella specie sono soltanto indicate le vicende processuali che hanno condotto a dichiarare illegittimo il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale. Inoltre tra l’emanazione del provvedimento e la pubblicazione della sentenza del T.a.r. sono trascorsi appena sei mesi circa, un periodo temporale molto ristretto per subire i danni che il ricorrente lamenta.

Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed una memoria conclusionale in vista della pubblica udienza del 30.5.2013, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso all’esame del Collegio il Sig. Ciurleo chiede il risarcimento del danno, nelle articolate voci qui indicate in narrativa, asseritamente subito per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale di Botricello, del quale lo stesso era Sindaco, il cui provvedimento è stato annullato dal T.a.r. del Lazio con sentenza n. 9799/2003, confermata in appello dalla decisione n. 5164/2004.

2 - Va in primo luogo evidenziato che l’assunta natura non sanzionatoria del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale e la sua riferibilità all’intero consesso non fanno ex se venir meno l’interesse qualificato di un singolo componente di detto organo ad una precipua tutela dai danni causati dagli effetti prodotti da tale provvedimento, a maggior ragione quando si tratti del Sindaco, che rappresenta una figura di notevole visibilità e che ancor più potrebbe aver subito un pregiudizio.

3 – Ciò acclarato, si deve accertare la sussistenza o meno degli elementi necessari per la sussistenza in concreto dell’an del risarcimento del danno domandato in questa sede.

3.1 - Nel caso in esame il giudice amministrativo, nei due gradi di giudizio, ha rimarcato la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti, che hanno condotto all’adozione di un provvedimento in assenza del necessario presupposto, vale a dire di un obiettivo collegamento dei componenti del Consiglio comunale e del Sindaco con la criminalità organizzata.

3.2 - Certamente ne è derivato un danno soprattutto a carico dell’odierno ricorrente, sia per la maggiore visibilità che assume detta carica sia anche e soprattutto per il rilievo attribuito nel provvedimento impugnato (relazione del Ministro dell’Interno, parte integrante del medesimo atto) alla sua figura nei rapporti con la criminalità e conseguentemente per la risonanza che tutto ciò ha avuto nei mass media.

3.3 - Si ravvisano, perciò, certamente il danno ed il nesso causale tra lo stesso ed il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, annullato.

3.4 - Quanto all’elemento della colpa in capo dell’Amministrazione, questo si desume proprio dalla circostanza che essa ha adottato un provvedimento di cotanta portata senza prima eseguire tutti gli approfonditi accertamenti richiesti.

4 - Accertato il ricorrere dell’an del diritto del ricorrente al risarcimento del danno qui richiesto, si tratta ora di determinarne il quantum.

4.1 - Lo stesso lamenta la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, ed ancora del diritto all’identità personale.

4.2 - In effetti il provvedimento de quo, sebbene annullato da questo Tribunale dopo appena sei mesi circa dalla sua adozione, ha determinato senz’altro un pregiudizio riferibile ai diritti della personalità del ricorrente, con specifico riguardo al profilo del diritto alla reputazione ed alla vita di relazione.

La lesione di diritti della personalità protetti dalla Costituzione ha comportato un danno di autonoma rilevanza patrimoniale, suscettibile di riparazione per equivalente.

4.3 - Essa va quantificata in via equitativa, senza necessità di svolgere particolari attività istruttorie. Il Collegio dispone che tale risarcimento debba essere pari alla somma del quantum spettante a titolo di emolumenti per il periodo che va dallo scioglimento del Consiglio comunale di Botricello sino all’esaurimento naturale del mandato di Sindaco per la consiliatura in questione, nonché a titolo di indennità di fine mandato per il medesimo periodo di riferimento.

4.4 - Quanto al danno psico-fisico, non ne può essere ordinato alcun risarcimento, atteso che i certificati medici prodotti in giudizio si riferiscono ad un periodo antecedente l’adozione del provvedimento in parola e tenuto conto che il danno lamentato è quello derivante da tale emanazione e non già da tutta la vicenda investigativa antecedente.

4.5 - Infine il ricorrente va ristorato dei danni materiali subiti, per effetto della mancata riscossione dei compensi spettanti per l’espletamento del mandato di Sindaco, comprensivi anche dell’indennità di fine mandato, per tutto il periodo suindicato.

4.6 - Tuttavia, stante il mancato concreto svolgimento dell’incarico de quo, l’importo sopra specificato deve essere abbattuto della metà.

4.7 - Sull’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, calcolato nei modi sopra indicati, devono essere quantificati la rivalutazione monetaria, da computarsi dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali calcolati sulle somme rivalutate a decorrere dalla medesima su riportata data sino al soddisfo.

5 – In conclusione il ricorso va accolto nei limiti suindicati.

6 - Per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda disaminata.

P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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