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Il “Provided by Funeral Directors & Families” di Antonio Tony Munno, secondo un’avveduta usanza tutta americana, sullo Star-Ledger del New Jersey del 12 agosto 2010 -hanno annunciato la morte di Toni Munno:

Antonio "Tony" Munno, 62, passed away at his residence in Belleville on Monday, Aug. 9, 2010.
-hanno avvertito che i funerali si sarebbero svolti il 13 agosto alle ore 11.00 presso la St. Peter's R.C. Church, Belleville
A Funeral Mass will be offered at St. Peter's R.C. Church, Belleville, on Friday morning, Aug. 13, at 11 o'clock. For those who wish to attend the funeral may gather at the funeral home at 10 o'clock. Entombment will be in Glendale Cemetery, Bloomfield. Guests will be received at the Irvine-Cozzarelli Memorial Home, P.A., 276 Washington Ave., Belleville, www.irvinecozzarelli.com or 973.759.1114, on Thursday afternoon and evening from 2 to 4 and 7 to 9 o'clock. Complimentary valet parking is available at the funeral home.

-ed hanno pubblicato il seguente necrologio:
Antonio was born in Amantea, Cosenza, Italy, and immigrated to the U.S. in 1971, settling in Corona, Queens, N.Y. He later lived in Huntington, N.Y., prior to returning to Amantea, Italy. In 1997 Tony returned to the U.S. and established a permanent residence in Belleville, where he remained with his family for the rest of his lifetime. Antonio was an internationally recognized women's clothing designer, an assistant in the employ of Oscar de la Renta, New York City, for 14 years, retiring in 2007. During his celebrated career he created clothing for two U.S. presidential first ladies, Mrs. Laura Bush and Mrs. Hillary Clinton. It was not uncommon for Tony to travel to the White House for fitting appointments with the first lady. Over the years Tony and his family were invited guests of the first family, attending White House Christmas holiday functions during the Bush and Clinton administrations. Tony continued to make clothing for Hillary Clinton as she transitioned to Senator Clinton. Antonio's client portfolio was an international index of "Who's Who." A sampling of his devotees were Mrs. Kissenger, Sarah Jessica Parker, Candice Bergen, and heads of state worldwide. In addition, he created runway clothing for Oscar de la Renta Fashion Shows. Antonio possessed an inexhaustible passion in his professional pursuit of creative perfection in the assembling of women's fashion designs. Tony was unequivocally established as a devoted soccer enthusiast, right to the end of his life. Notwithstanding the acclaim he achieved, Tony was a genuinely modest and humble gentleman whose focus was his family first. He unconditionally loved his precious wife, his beautiful children and grandchildren. Home was a place were he felt complete and his heart was satisfied. Tony is the beloved husband of Rosa Maria; the devoted father of Felicia Muia and her husband, Giorgio; Natalie and Anthony Munno; the cherished grandfather of two grandchildren; the treasured son of Mrs. Anna Munno of Italy and the late Oreste Munno and the loving brother of two sisters and a brother, all residing in Italy.

La traduzione:
Antonio Munno, detto Tony, nasce ad Amantea – provincia di Cosenza – ed emigra negli Stati Uniti nel 1971, stabilendosi a Corona, contea di Queens, stato di New York. Successivamente Munno si trasferisce ad Huntington (NY), per poi far ritorno in patria e nella sua città natale.
Nel 1997, tuttavia, Munno torna negli States e si stabilisce a Belleville, contea di Essex, stato del New Jersey, nell’area metropolitana di New York. Qui trascorrerà il resto della sua vita con la propria famiglia.
Antonio fa il designer di moda femminile. A livelli “alti”, molto alti. Diventa assistente di Oscar De La Renta, compito che svolgerà per 14 anni, fino alla pensione. E questo gli apre le porte della Casa Bianca: Munno veste le first ladies Laura Bush e Hillary Clinton. E’ ovvio che, dovendo svolgere il proprio lavoro, Tony si reca molto spesso alla Casa Bianca. Inoltre, la famiglia Munno viene anche invitata – durante gli anni di servizio del capofamiglia – a pranzi e cene alla White House, soprattutto durante le vacanze natalizie.
Tony, dunque, veste le first ladies per tutto il periodo delle amministrazioni dei mariti: Bill Clinton e George Bush junior. Dopo la fine dell’amministrazione Clinton, comunque, Munno continua a vestire Hillary Clinton nel momento in cui la first lady diventa senatrice, nel 2001.
Il portafoglio di clienti vip del sarto calabrese, però, non si ferma alla Casa Bianca. Munno veste la signora Kissinger, Sarah Jessica Parker, Candice Bergen e molti capi di Stato. Inoltre, organizza svariate sfilate di moda per Oscar De La Renta.
Nonostante la fama, Munno – da vero calabrese – conserva una dote inestimabile: l’umiltà. La sua famiglia rimane sempre al primo posto. Ama devotamente la moglie Rosa Maria, i figli Felicia Muia, Natalie e Antonio.
Li ama tutti fino alla fine. Tony si spegne il 9 agosto 2010 nella sua residenza a Belleville. Viene sepolto a Bloomfield nel cimitero di Glendale.
E’ lì che oggi riposa il calabrese che vestiva le donne della Casa Bianca. E non solo.

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La Società Lamezia Multiservizi ha formalmente informato il sindaco di Amantea, insieme con quello di Lamezia Terme, Girifalco, Curinga, Maida, San Pietro a Maida, Cortale, Marcellinara, Miglierina, Falerna, Platania, San Mango d'Aquino e Martirano che, a partire da oggi, 28 settembre, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non potrà essere regolarmente garantito. Il problema dipende anche dalla “ circostanza del rallentamento delle operazioni di scarico nell'impianto tecnologico di selezione della Daneco dove, da ieri, giovedì, i nostri mezzi carichi di rifiuti sono impossibilitati a scaricare rimanendo in coda senza certezza di tempi e senza informazioni precise e con la conseguenza più immediata di non poter essere nuovamente utilizzati per la regolare attività di raccolta". Quello che sorprende riferisce ancora la Mulservizi è "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione circa le motivazioni di tali rallentamenti presso l'impianto Daneco e ci troviamo, di conseguenza, nella difficoltà pratica di garantire i servizi ai Comuni soci e senza potere ragionevolmente indicare il ripristino dell'attività". Voci indirette segnalano la possibilità che il rallentamento delle Daneco possa dipendere dal fatto che i servizi da essa resi non sono stati pagati dal commissario per la emergenza ambientale in Calabria che, a sua volta, è creditore dei comuni.
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È stata prorogata di 6 mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011. Lo dispone il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) 15 maggio 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.( vedi in fondo all’articolo). La decisione è stata adottata, da un lato, nell’ottica di favorire l’inserimento dei cittadini stranieri beneficiari di queste misure che hanno ottenuto, attraverso la conversione del titolo, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altre tipologie di permesso, dall’altro, di consentire lo sviluppo, per chi è interessato, di programmi per il rientro volontario nei Paesi d’origine o provenienza. Il tutto nel quadro di una più ampia strategia che favorisca il rientro della cosiddetta “emergenza Nord-Africa”.I permessi rientrano tra le misure umanitarie di protezione temporanea già adottate dallo Stato italiano con il dpcm 5 aprile 2011, la loro durata è stata già prorogata una volta con il successivo dpcm 6 ottobre 2011. I permessi di soggiorno per motivi umanitari sono previsti dall’articolo 11, comma 1 c-ter, del decreto del presidente della Repubblica n.394/1999 (regolamento di attuazione del testo unico immigrazione). L’articolo 11 comma 1 c-ter del DpR n 394/1999 statuisce in ordine alla possibilità di rilascio del Permesso di Soggiorno per motivi umanitari nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. In sostanza nulla cambia nello stato giuridico dei profughi. Appare allora fortemente strumentale la pretesa del rilascio della carta di identità dopo il terzo rinnovo del permesso di soggiorno in Italia quando la commissione territoriale si sia pronunciata in modo contrario alle iniziali richieste dei profughi stessi. Sicuramente questi hanno compreso che in una Italia confusa come quella attuale nulla si muove se non sollecitata da una protesta seppur civile alla quale consegue spesso l’interessamento della politica, se non uno sciopero, nell’ambito di una intesa con le OOSS. La vera novità invece nel DPCM del 15 maggio 2012( pubblicato sulla GU del 21 maggio n 117) sta nell’inciso “Ritenuto che una ulteriore proroga delle misure umanitarie di protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza” In sostanza sembra potersi escludere dalla volontà del Governo il rientro attraverso i CIE, mentre per quanti non inseribili nel tessuto sociale ed economico italiano resta aperta la porta del rientro volontario. A fronte di quanto sopra sembra potersi confermare la impossibilità del rilascio della sollecitata carta di identità. Pur tuttavia ne comprendiamo la richiesta alla luce delle dichiarazioni del Ministro Annamaria Cancellieri la quale recentemente ha dichiarato : «C'è la volontà – ha poi annunciato il ministro - di chiudere l'emergenza immigrazione entro fine anno col massimo rispetto dei diritti delle persone». «Lo Stato - ha aggiunto - non può continuare a farsi carico di questa situazione, vista anche la crisi economica». A questo proposito, ha proseguito, «è in corso un dialogo con le regioni. Entro la fine del mese faremo il punto della situazione, verificheremo quanti migranti hanno avuto il permesso umanitario, a che punto siamo con le commissioni ed i ricorsi, in modo da avere un piano per fronteggiare la situazione fino a fine anno, quando si concluderà l'emergenza». Il tam tam dei profughi ha notiziato con correttezza. Ecco perché di fronte ad un rinnovo che non si intende ulteriormente prorogare, i nordafricani sollecitano la carta di identità che a loro giudizio rappresenta un potenziale strumento di movimento per ed oltre Italia , giudizio palesemente errato. Infatti a tutti gli extracomunitari e comunitari residenti quando possibile la carta di identità viene rilasciata con la dicitura “Non valida per l’espatrio”. Correttamente quindi l’ufficio anagrafe del comune di Amantea ha richiamato la impossibilità di aderire a quanto richiesto a cominciare dalla residenza. Il problema sembra nato dall’art 4 della OPCM n 3982 del 23 novembre 2011 la quale dispone che “Possono richiedere l’iscrizione nello “Schedario della popolazione temporanea” i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art 2 del CPCM 5 aprile 2011. Sulla stessa linea il dr Scolaro, uno dei massimi esperti in materia di servizi demografici che richiestone ha rilasciato il seguente parere: “Oggetto: Iscrizione anagrafica per profughi africani in possesso di permesso di soggiorno provvisorio Come prima cosa, andrebbe definito il quadro di riferimento, in via generale. L’art. 6, comma 7 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif., prevede come le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione, dal ché discende che lo straniero regolarmente soggiornante si trovi in condizione di equiparazione, a questi fini, al cittadino italiano, applicandosi la legge e regolamenti anagrafici, per i quali pre-condizione per l’iscrizione APR (che, quando sussista tale pre-condizione, assume anche il ruolo di un obbligo giuridico) è la sussistenza della dimora abituale, tanto che ad essa si fa riferimento allo stesso art. 6, comma 6, secondo periodo, con cui si individua una particolare fattispecie, che rinvia agli istituti considerati dal successivo art.40 stesso D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disposizione da considerare anche per l’individuazione dei soggetti destinatari. La condizione di straniero regolarmente soggiornante trova unica definizione nell’art. 5, comma 1 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif., anche se non siano mancate direttive, e circolari, che, partendo dalle “difficoltà operative” delle questure, hanno inteso introdurre altri elementi, oltretutto derogatori dalle norme di legge e regolamento in materia. Dopo queste premesse, di carattere generale, ma che meritano di essere tenute presenti, occorre considerare come la titolarità di un permesso di soggiorno, a carattere temporaneo, escluda, in quanto tale, che possa considerarsi sussistente una condizione di dimora abituale. La questione posta sembra collocarsi nel contesto delle presenze temporanee regolate dal d.P.C.M. 5 aprile 2011, i cui termini sono stati prorogati, dapprima, con il d.P.C.M. 6 ottobre 2011 e, quindi, con il d.P.C.M. 15 maggio 2012 (questo ultimo in GU del 21 maggio 2012), per ulteriori 6 mesi, confermandosi le condizioni dei precedenti. Per tali posizioni va, anche, ricordata l’Ordinanza n. 3982 del 23 novembre 2011 emessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui art. 4, secondo cui si considera come alle persone così interessate si applichi, ai fini anagrafici, l'art. 32 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif., cosa abbastanza discutibile, dovendosi considerare come questa disposizione regolamentare non possa essere consideratra ancora vigente, essendo essa, a suo tempo, collegata all’art. 14, comma 2, norme regolamentare abrogata; oltretutto, lo stesso istituto dell’art. 8 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e succ. modif., er astato abrogato, seppure implicitamente, dalla L. 10 febbraio 1961, n. 5: Per altro, e da più parti, pochi colgono l’abrogazione di questa disposizione, erroneamente considerandola tuttora vigente. Anche qualora lo fosse, essa porta ad escludere l’iscrizione APR, inclusa ogni ammissibilità di rilascio di certificazioni ed quanto altro connesso. Cordiali saluti. dott. Sereno SCOLARO” Franco Francescano ( ex dirigente servizi demografici del comune di Amantea)
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