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E’ la domanda che ci è stata posta stamattina.

 

Abbiamo immediatamente risposto che l'imposta sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni sono una competenza del comune, salvo che il servizio non sia affidato in concessione.

Ora ci risulta che il comune dal mese di ottobre ha interrotto il rapporto con la concessionaria ARCA e quindi l’ente e’ ritornato nel possesso delle sue originarie competenze.

 

Ne discende che i pagamenti devono essere effettuati nei confronti dell’ente il quale, per quanto riguarda i manifesti, provvederà direttamente alla relativa affissione con personale proprio.

Similmente a quanto è stato fatto per la Tosap anche durante la fiera di Ottobre 2016.

La riscossione della Tosap ed altre, infatti, sono di competenza esclusiva del comune che ha provveduto con personale comunale.

 

E che il sistema funzioni lo deriviamo anche dal fatto che i manifesti mortuari vengono continuamente affissi e recentemente anche quelli elettorali.

E l’amico, insistendo “Capisco la risposta ma mi sembra incompleta. Il comune sabato e domenica è chiuso eppure si muore anche in questi giorni, il che significa che anche i questi giorni i manifesti devono essere affissi, ed allora ci deve essere qualcun altro al quale ci si può o deve rivolgere in questi momenti….”

Non siamo in grado di rispondere

 

In verità abbiamo visto alcuni affiggere manifesti e non erano dipendenti comunali. Addirittura abbiamo visto anche persone che ci sembrava fotografassero gli attacchini ma non erano dipendenti comunali.

Né ci pare che siano stata fatte gare di affidamento senza le quali eventuali affidamenti sarebbero palesemente illegittimi.

“Ed allora? Non lo potete fare un articolo?”

Certo! Lo faremo d speriamo che il comun e ci risponda

Tu leggici.

“Ok”

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Ed ora cosa succederà? Se ne parlerà in consiglio comunale domani 30 novembre?

Come sito ne abbiamo già trattato nell’articolo del 19 giugno 2015 http://www.trn-news.it/portale/index.php/politica/item/6393-tari-2015-nuova-tegola-per-l-amministrazione-sabatino

Ne ha anche parlato Francesca Menichino nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/politica/item/6396-un-altro-disastro-sulla-tari-tutte-le-bollette-2015-sono-nulle

Ne ha parlato Sergio Ruggiero nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/economia/item/6403-annullamento-delle-bollette-tari-da-parte-del-tar

Ed infine ne ha parlato Concetta Veltri nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/primopiano/item/6409-la-consigliera-veltri-e-le100-tostissime-domande-sulla-vicenda-tari

In sostanza il TAR Calabria ha dichiarato la nullità della delibera n 37 del 12 agosto 2015 con la quale il consiglio comunale di Amantea ha determinato le tariffe Tari per l'anno 2015.

L’art 1 comma 169 della legge 147/2013, infatti, ha statuito che il termine fissato nel 30 luglio per le deliberazioni delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio.

E derivato da quanto sopra che la tariffa TARI applicabile per il 2015 è quella del 2014.

In sostanza gli atti della TARI del 2015 notificati dal comune sono nulli e nel caso i cittadini abbiano pagato la tariffa hanno diritto alla restituzione delle somme corrisposte.

Ma come abbiamo scritto nel nostro articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/cronaca/item/6638-il-comune-per-la-tari-del-2105-ricorre-al-consiglio-di-stato il comune non ha accettato la decisione del TAR (dove non si à nemmeno costituito) ed ha fatto ricorso al Consiglio di Stato servendosi nientemeno che degli avvocati dagli avv.ti Luigi Manzi e Andrea Reggio d’Aci , cioè di quelli che hanno vinto la causa con la quale è stata riconosciuta la sostanziale indennità agli amministratori comunale di Amantea.

Ed il Consiglio di Stato ha sentenziato, il 6 ottobre 2016, che “l’appello non appare assistito da adeguato fumus “, potendo osservarsi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza in materia:

a) che la legittimazione straordinaria attribuita al Ministero odierno appellato dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, prescinde dalla prova di uno specifico e attuale pregiudizio all’interesse pubblico, trattandosi di legittimazione ex lege (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, nr. 4409; id., 17 luglio 2014, nr. 3817);

b) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale l’approvazione delle “tariffe della TARI” (oltre che delle “aliquote della TASI”), in chiara deroga alla generale competenza giuntale ex art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. nr. 267/2000;

c) che, in ragione della suindicata disposizione, la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quella antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali;

d) che, in ogni caso, la delibera consiliare impugnata in prime cure non poteva considerarsi meramente confermativa di precedente delibera della Giunta, occorrendo ai fini di tale qualificazione che il nuovo atto sia posto in essere dal medesimo organo autore dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, nr. 461);

Ovviamente dal comune nessuna notizia.

Sicuramente domani 30 novembre, volenti o nolenti, nel Consiglio comunale si dovrà parlare di questa situazione.

Sicuramente lo chiederanno Francesca Menichino, Concetta Veltri e Sergio Ruggiero

Ecco la sentenza dal CdS

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 6724 del 2016, proposto dal Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5,

contro

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Calabria nr. 1285 del 17 giugno 2016, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per l’effetto, annullata la delibera del Consiglio Comunale di Amantea nr. 37 del 12 agosto 2015 recante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 e del relativo piano finanziario 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Reggio d’Aci per il Comune appellante e l’Avv. dello Stato Pio Marrone per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da adeguato fumus, potendo osservarsi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza in materia:

a) che la legittimazione straordinaria attribuita al Ministero odierno appellato dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, prescinde dalla prova di uno specifico e attuale pregiudizio all’interesse pubblico, trattandosi di legittimazione ex lege (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, nr. 4409; id., 17 luglio 2014, nr. 3817);

b) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale l’approvazione delle “tariffe della TARI” (oltre che delle “aliquote della TASI”), in chiara deroga alla generale competenza giuntale ex art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. nr. 267/2000;

c) che, in ragione della suindicata disposizione, la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quella antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali;

d) che, in ogni caso, la delibera consiliare impugnata in prime cure non poteva considerarsi meramente confermativa di precedente delibera della Giunta, occorrendo ai fini di tale qualificazione che il nuovo atto sia posto in essere dal medesimo organo autore dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, nr. 461);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6724/2016).

Tenuto conto della complessità delle questioni evocate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

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Natale , in tante parti del mondo, è la festa della bontà, dell’incontro,

Ma l’amministrazione non rinuncia alle luminarie ed emana il bando per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione , manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie

 

 

 

 

 

Disponibilità finanziaria massima iva ed oneri di sicurezza compresi 10.000,00 euro.

Il periodo di funzionamento decorre dal 6 dicembre e lo spegnimento il 15 gennaio.

L’orario di accensione sarà dalla 1630 all’ 0130 del mattino successivo

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 2 dicembre ore 12.00 corredata della richiesta documentazione.

208 le luminarie previste,  parte a Campora , parte da Amantea.

Ovvie le solite perplessità dalla lettura del bando come il fatto che le tipologie delle luminarie( soggetti) dovranno essere concordate con l’amministrazione dopo la aggiudicazione provvisoria

Ovviamente la distribuzione delle luminarie è quella tipica per cui nessuno delle periferie si illuda di avere attenzione

Proprio per questo un gruppo di commercianti di Via Dogana sud ha già acceso le sue luminarie che sono davvero molto belle.

Stando alle voci raccolte queste luminarie sarebbero state autorizzate direttamente dall’assessora Ciccia Caterina per cui nessun vigile è andato a chiedere alcuna autorizzazione.

Sulla vicenda delle autorizzazioni dovute o meno, necessarie o meno, c’è qualcuno che si incazza.

In particolare perché sperava che nel prossimo consiglio comunale del 30 novembre sarebbe stato portato un apposito regolamento che normasse la materia , definisse l’ufficio competente ai sensi del dlgs sugli enti locali, le modalità per l’ottenimento, e disponesse la pubblicazione delle specifiche autorizzazioni concesse.

Come si fa nei paesi civili dove la correttezza amministrativa vince su certa politica e su certi politici.

Lo suggeriremo a babbo natale.

E chissà.

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