Non si sfugge alla ferrea legge del pareggio di bilancio degli enti locali. La elementare regola di equilibrio delle entrate e delle uscite deve trovare applicazione.
Se viene offerto un servizio alla comunità i relativi costi devono gravare sulla medesima. E’ un concetto di una semplicità disarmante che non trova eccezioni. O meglio non dovrebbe trovare eccezioni.
E così pur se il Consiglio di Stato ha dato ragione all’ex sindaco Perrotta la nuova amministrazione di Paola, ha dovuto disporre la sospensione del servizio di “navette bus” di collegamento all’interno del perimetro urbano e delle zone rurali a Paola.
Un servizio importante ma per il quale non si riesce a trovare la soluzione finanziaria, salvo un consistente aumento del prezzo del biglietto.
Ovvie le forti reazioni.
Da un lato i dipendenti della cooperativa che assicuravano il servizio e che ora si trovano senza lavoro. Ben 4 persone.
Dall’altro i cittadini che si vedono privati di un importante servizio che veniva assicurato a prezzi contenuti
In sostanza il comune garantiva un servizio pagando la differenza tra entrate ed uscite con i mezzi ordinari di bilancio; il servizio cioè non aveva la corretta autonomia finanziaria.
Per garantire il servizio esiste una unica soluzione, quella di far pagare qualcun altro, per esempio la regione che ha garantito questa possibilità ad altri comuni.
In sostanza il Consiglio di Stato- sezione 5 nella riunione del 26 marzo ha dichiarato che “allo stato, e nei limiti della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, quanto affermato dal primo giudice a sostegno della propria decisione non appare superabile”.
Insomma quella di Perrotta sembra una vittoria di Pirro
In sostanza anziché inseguirsi nei vari tribunali sembra che l’amministrazione attuale abbia intenzione di revocare la precedente delibera e di adottarne un’altra che non sia attaccabile dal punto di vista formale.
Ma eccovi, integrale, la pronuncia del Consiglio di Sato;
N. 01152/2013 REG.PROV.CAU. N. 01204/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello numero di registro generale 1204 del 2013, proposto da:
Comune di Paola in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso lo Studio Morcavallo in Roma, via Arno n. 6; contro
Roberto Perrotta, Francesco Caruso, Gerardo Selvaggi, Giovanni Redavid, Franca Mannarino, Ivan Ollio, Giuseppe D'Andrea, Carlo Cassano, Carmelo Trotta, Giuseppe Melchionda, Francesco De Cesare, Roberto Cataldo, Carlo Vanzillotta, Antonella Bruno, Angelo Siciliano, Carlo Gravina, Pasquale Di Blasi, Patrizio Lombardo, Natale Cinelli, Franco Perrotta, Giovanni Politano, Raffaele Condino, Gianfranco De Luca, Giovanni Allegretto, Raffaele Grassia, Ettore Ferrigno rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso Maurizio De Filippo in Roma, via Filippo Corridoni n. 25;
Ministero dell'interno in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 00062/2013, resa tra le parti, concernente dichiarazione dello stato di dissesto finanziario – mcp.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati; Visti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roberto Perrotta e di Francesco Caruso e di Gerardo Selvaggi e di Giovanni Redavid e di Franca Mannarino e di Ivan Ollio e di Giuseppe D'Andrea e di Carlo Cassano e di Carmelo Trotta e di Giuseppe Melchionda e di Francesco De Cesare e di Roberto Cataldo e di Carlo Vanzillotta e di Antonella Bruno e di Angelo Siciliano e di Carlo Gravina e di Pasquale Di Blasi e di Patrizio Lombardo e di Natale Cinelli e di Franco Perrotta e di Ministero dell'interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Morcavallo, Spataro e Pitaro;
Ritenuto che, allo stato, e nei limiti della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, quanto affermato dal primo giudice a sostegno della propria decisione non appare superabile;
che la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito della causa di fronte al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro escluda la sussistenza del paventato danno, anche alla luce della evidente confusione che comporterebbe per l’attività amministrativa la possibile successione di provvedimenti giurisdizionali di contenuto opposto;
Ritenuto che, nelle more, possa essere presa in esame la questione relativa all’applicazione dell’art. 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 1204/2013).
Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente, Francesco Caringella, Consigliere, Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore, Antonio Bianchi, Consigliere, Fabio Franconiero, Consigliere
Una indagine complessissima, la “Tela del ragno”. Dei 75 indagati giunti davanti al GUP
3 vengono prosciolti:
Francesco Loizzo
Natale Alessio
Giovanni neve
17 sono rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise di Cosenza (6 GIUGNO 2013)
Paolo BrIllantino
Luca Bruni
Valerio Salvatore Crivello
Vincenzo Dedato
Gennaro Ditto
Gentile Tommaso
Giancarlo Gravina
Guido Giacomino
Giuseppe Lo Piano
Mario Mazza
Umile Miceli
Fabrizio Poddighe
Gianluca Serpa
Nella Serpa
Francesco Tundis
27 sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Paola( 29 SETTEMBRE 2013)
Giovanna Carratelli
Aldo Caruso
Giuseppe Curioso
Antonio Ditto
Stefano Di Vanno
Antonio esposito
Guerino Folino
Carmela Gioffrè
Maurizio Giordano
Luca La Rosa
Patrizia la Rosa
Alessio Martello
Francesco Martello
Mario Martello
Liberato Martello Panno
Andrea Occhiuzzi
Frabncesco Porco
Ilario Pugliese
Fabrizio Rametta
Alessandro Serpa
Gino Serrpa
Mario Serpa
Giuseppe Sirulo
Trombetta Francesco Opino
Michele Tundis
Pietro Sebastiano Vicchio
28 sono inviati al rito abbreviato davanti al GUP di Catanzaro(12 APRILE 2013)
Pasqualino Besaldo,
Gennaro Bruni,
Paolo Calabria
Michele Bloise,
Francesco Desiderato,
Mario Attanasio,
Sergio Carbone,
Romolo Cascardo,
Domenico Cicero,
Guerino Folino
Ettore Lanzino,
Daniele La Manna.
Pietro Francesco Lofaro
Pier Mannarino,
Sonia Mannarino,
Alessandro Pagano
Alfredo Palermo,
Luciano Carmelo Poddighe,
Fabrizio Rametta,
Mario Scofano,
Salvatore Serpa,
Gianluca Serpa,
Mario Severino
Giuseppe La Rosa,
Domenico La Rosa,
Giuseppe La Rosa
Antonella D’Angelo
Giuliano Serpa,
Ulisse Serpa