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Ormai siamo tutti cinesi, o quasi.

Senza accorgercene i cinesi entrano prepotentemente nel nostro sistema economico.

Ad Amantea i negozi aperti e gestiti da cinesi sono ormai tanti.

 

 

Certo non come al quartiere Esquilino a Roma dove da diversi anni si è avuta la fuga di tantissimi commercianti italiani, ma anche semplici residenti, spaventati da un tasso di criminalità e di delinquenza, specie notturna, arrivata a livelli insostenibili.

Né come a Milano dove in Via Paolo Sarpi, 33 ha aperto il primo mall cinese di Milano, un megastore di cinque piani che ha preso il posto del brand OVS.

Ma purtuttavia un fenomeno in netta ed irreversibile crescita.

Ma, ci segnalano, anche la prossima apertura di un primo ristorante cinese.

Su via Dogana.

Prenderà il posto di un antico ristorante-pizzeria italiano.

Quale utenza?.

Certamente non solo cinese.

Quale influenza avrà sul sistema di ristorazione esclusivamente italiano?.

Non siamo in grado di anticiparlo ma riteniamo ci sarà.

In particolare sui giovani.

Anche tenendo conto del costo delle prestazioni.

Ma vedremo.

Una sola domanda: anche questo ristorante come tanti altri ad Amantea lavorerà sulla strada,magari bloccando anche il traffico già impossibile?

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Ecco cosa posta il consigliere Signorelli

Amantea è una Città TURISTICA.....

Ha un territorio di circa 30 km quadrati....

Siamo circa 15.000 abitanti....

Nel mese di Agosto ci sono migliaia di turisti

 

che scelgono la nostra AMATA TERRA perché è una BELLEZZA NATURALE.....

Abbiamo un MARE STUPENDO E CRISTALLINO con circa 15 km di spiaggia...

UN CENTRO STORICO INVIDIATO DA TUTTI....

Purtroppo però, tutto questo è CONTROLLATO DA SOLI 8 VIGILI URBANI.....UNA VERGOGNA....per non parlare di Campora S.G. che con 3 ASSESSORI del luogo è ABBANDONATA A SE STESSA....

E che dire della PULIZIA e delle MANIFESTAZIONI ESTIVE....stendiamo un velo PIETOSO....

SINDACO PIZZINO E ASSESSORI DELLO STIPENDIO, NON PROVATE VERGOGNA PER LE UMILIAZIONI QUOTIDIANE CHE PROVENGONO ORAMAI DA OGNI ANGOLO DELLA CITTÀ?

Invece di pensare a litigare per le deleghe e per diventare ASSESSORE DELLO STIPENDIO pensate di COPIARE QUALCOSA DAI PAESI E DALLE AMMINISTRAZIONI VICINE che fate più bella figura.....

IL PROBLEMA PERÒ È CHE ANCHE PER COPIARE SERVONO LE COMPETENZE....

Ancora una volta RINNOVO IL MIO APPELLO: 5 ASSESSORI ESTERNI PER SALVARE AMANTEA....ALTRIMENTI AL VOTO SUBITO....

Ndr .Incapaci perfino di copiare ?

E’ una affermazione grave!

Gli risponderà qualcuno?

E cosa risponderà l’amministrazione alla domanda “ non provate vergogna per le umiliazioni che provengono oramai da ogni angolo della città?

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Siamo lieti di presentarvi un "grande" articolo di un "grande" avvocato.

La libertà di un Uomo è il faro della moderna esistenza e le regole della Giustizia penale hanno quale presupposto l'inviolabilità di quella personale.

 

Molto spesso, tuttavia, si assiste, con particolare costanza, a limitazioni della citata espressione dell'essere umano per esigenze procedimentali che vedono impegnata la Giustizia a predisporre una coercizione cautelare, ancor prima che sia celebrato un processo, a carico dell'individuo.

Le ragioni sono note e ineriscono ai paradigmi delle misure cautelari personali, spesso applicate durante la fase delle indagini preliminari, fase in cui l'indagato (neppure ancora accusato, stante l'insussistenza della chiusura indagini, né consapevole della circostanza per cui su di lui si stia indagando) viene posto, a sorpresa, in vincolo carcerario ovvero domiciliare, nella prospettazione ideale, da parte dell'accusa, della verosimiglianza di un'ipotesi di reato sulla quale si sta investigando.

Questa procedura, per alcuni prospettica dell'esito del vero e proprio processo penale (che culminerà con la sentenza), si caratterizza per la consistenza di gravi indizi di colpevolezza più la costanza di una delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato).

Molti, in ossequio alla presunzione di innocenza che ispira l'intero nostro sistema giustiziale, ritengono sia un'extrema ratio alla quale ricorrere nel caso in cui quella citata verosimiglianza sia così stringente da permettere un elevato giudizio prognostico sull'esito del processo futuro.

Questo giudizio di consistenza dell'ipotesi investigativa, tuttavia, non è neppure sufficiente, poiché il Legislatore, per evitare che si abusi di un arresto ancor prima di una sentenza di condanna, aggancia la probabilità della colpevolezza alla sussistenza di almeno una delle esigenze cautelari indicate.

Orbene, si può certamente affermare che il sistema codicistico dell'attuale procedura penale, in ambito cautelare, abbia certa copertura costituzionale, considerate le limitazioni che alla libertà personale possono essere imposte dall'art. 13 della Costituzione.

A ben vedere, molto spesso accade che si arresti e, parimenti, il Tribunale della Libertà, investito del potere di riesaminare tout court la vicenda, è chiamato a confermare o annullare l'ordinanza cautelare.

Com'è noto, il ricorso al citato Tribunale, costituisce uno dei due unici casi di ricorso devolutivo assoluto, tipizzati dal nostro Ordinamento Giuridico (l'altro è l'opposizione a decreto penale di condanna).

L'effetto devolutivo assoluto comporta l'insussistenza di un obbligo di motivazione da parte dell'Avvocato che redige l’atto, considerato che dall'altra parte v'è un nuovo Giudice, impegnato a riesaminare, in maniera completa e a prescindere dai motivi di doglianza del ricorrente, l'intera vicenda cautelare.

Questa speciale caratteristica non la possiede il ricorso in appello o quello in Cassazione, considerato il carattere delimitato dell'effetto devolutivo, limitato a specifici motivi.

Non a caso, in questo ordine di idee, vale il brocardo tantum devolutum quantum appellatum.

Nell'appello si vincola il Giudice a specifici elementi di valutazione giuridica e fattuale, nel ricorso in Cassazione il limite è soltanto di legittimità giuridica.

Nel riesame, invece, la cognizione del Giudice, attivabile anche soltanto con poche righe che espongano l'intenzione di una rivisitazione della vicenda, è completa e disincagliata da limiti valutativi, potendo riesaminare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, soprattutto, la consistenza di una delle tre esigenze cautelari.

In questi casi, è bene motivarlo il ricorso, da parte dell'Avvocato, soprattutto per quel che concerne il vero punto debole di tutte le ordinanze che applicano misure cautelari, ovvero la sussistenza indiscutibile di una delle tre esigenze citate.

Nelle esigenze cautelari si riguadagna la Libertà.

Se la Giustizia è la nave ideale per la quale si deve postulare l’esistenza di un faro aderente all’assiologia costituzionale, occorre valutare come il confronto stia tra due idee valutative.

Da un lato, una visione spiccatamente orientata ad un garantismo particolarmente sensibile, dall’altro un interventismo repressivo, parimenti sensibile, corollario del monopolio legale dell’uso della forza posseduto dallo Stato.

In questi casi, in cui la libertà individuale è l’oggetto del contendere, la sensibilità valutativa, legata a parametri giuridici, rappresenta il punto di riferimento da cui prendere le mosse per capire se la limitazione della libertà personale debba essere attuata oppure rimandata.

Avvocato Francesco Bernardo

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