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Redazione TirrenoNews

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L’Europol ha tenuto una conferenza stampa sulla indagine sul Calcio Scommesse in Europa

Quattrocentoventicinque tra dirigenti di club, arbitri, giocatori e criminali, di 15 diversi Paesi, avrebbero truccato 380 partite in Europa, con 2 milioni di euro di proventi da corruzione.

Sono i dati della più grande indagine mai fatta a livello internazionale..

Sono almeno 300 le partite nel mirino degli investigatori solo in Germania, Paese dove è rilevato il flusso più alto di probabili combine dell’indagine condotta in Europa.

Almeno altre 300 partite sarebbero state oggetto di combine anche in Africa, Asia, America Centrale e Sud America.

L’indagine di Europol è stata condotta in 18 mesi in diretto coordinamento con cinque Paesi (Germania, Finlandia, Ungheria, Slovenia, Austria).

«Questo è un giorno triste per il calcio europeo», le parole del direttore di Europol Rob Wainwright, nel presentare i dati dell’indagine condotta dall’agenzia di contrasto dell’Ue.

Secondo quanto spiegato, delle 380 partite nel mirino in Europa due sono di Champions League, di cui una in Gran Bretagna giocata negli ultimi 3-4 anni. Tutte le partite su cui sono in corso le indagini si sono giocate tra il 2008 ed il 2011.

Vietata la vendita bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Lunedì, 04 Febbraio 2013 14:22 Pubblicato in Italia

La Legge 189/2012 (c.d. "decreto salute") prevede l'inserimento, dopo l'Art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, di un nuovo Art. 14-ter, che ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.

Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi.

Ora il Ministero dell'Interno il 25 gennaio ha emanato una nota in base alla quale la norma deve intendersi applicabile anche alla somministrazione.

Secondo il Ministero la norma deve intendersi da applicare sia agli esercizi di vendita (esercizi commerciali di qualsiasi dimensione e tipologia) che di somministrazione di alimenti e bevande

Il Dipartimento rispondendo ad uno specifico quesito, ha chiarito che "ove il termine vendita venisse inteso in senso rigoroso, con esclusione - cioè - delle attività di somministrazione dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di diciotto anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'Art. 689 cod. pen.".

Continua il Ministero affermando che “Una simile interpretazione sarebbe del tutto non plausibile ed in palese contrasto con la ratio stessa del Decreto Legge n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di alcuni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l'assunzione di alcool".

Pertanto conclude il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno "secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'Art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni”, mentre sanzionata ai sensi del nuovo Art. 14-ter della Legge 30.3.2001, n. 125, “se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni”e “tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età".

Il Dipartimento, al fine di superare eventuali incertezze applicative della norma, ha comunque richiesto sull'argomento l'avviso dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, quali Amministrazioni rispettivamente proponente e concertante il Decreto Legge n. 158/2012: i due Ministeri non hanno però ancora risposto alla richiesta.

Abbiamo scritto ieri che nell'Alaco non c'è il benzene. Abbiamo scritto che si è trattato stato solo un errore di trascrizione. Abbiamo detto che si è trattato di una figuraccia che impone decisioni forti.

Ma c’è chi va oltre.

Si tratta dell'ex assessore all’ambiente della regione Calabria Silvio Greco il quale dice che : «L'agenzia deve specificare che tipi di composti aromatici sono stati rinvenuti»

Silvio Greco è un biologo e quindi parla con cognizione di causa.

E dice: «L'agenzia sostiene che si sia trattato di un errore, i dati si riferivano non al benzene ma a “composti aromatici da benzene”. Ebbene, quali sono questi composti? È importante saperlo perché ve ne sono alcuni che possono essere ben più nocivi del benzene stesso. Inoltre, se si sostiene che non siano riportati nelle tabelle come è possibile che si sostenga che le quantità rinvenute non hanno superato i limiti?»

Come dare torto a Greco? In Calabria siamo alla follia?

Ed allora Greco conclude : «È una situazione paradossale, che non ha precedenti. In qualsiasi altra parte d'Italia i vertici dell'agenzia avrebbero già lasciato le loro poltrone».

Una domanda all’ex assessore: ma le responsabilità sono solo del CDA ? O forse c’è altro?

 

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