
Mercoledì 21 dicembre prossimo, presso la Sala degli Stemmi del Palazzo della Curia Arcivescovile, alle 12, il Prefettodi Cosenza, Gianfranco Tomao, procederà con la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.
L'Ordine al Merito prevede il conferimento di titoli onorifici a cittadini italiani e stranieri che abbiano almeno 35 anni di età con la finalità di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
Il programma prevede la consegna di nove attestati, a riceverli saranno:
commendatore Annarosa Macrì, Cosenza Giornalista,
cavaliere Filippo Polito, Amantea Maresciallo ordinario dei Carabinieri in servizio a Lago
cavaliere Antonio Cassano, luogotenente GdF in servizio ad Amantea,
cavaliere Klaus Algieri, Corigliano Calabro, presidente Camera Commercio di Cosenza,
cavaliere Giacinto CiappettaCassano allo Ionio, docente ,
cavaliere Leonardo Pasquale Greco Cariati, dirigente scolastico in pensione,
cavaliere Antonella Lando Cosenza, funzionario Assistente Sociale Prefettura Cosenza,
cavaliere Pierfrancesco Lincol Cosenza, vigile urbano Comune Carolei,
cavaliere Ernesto Tarsitano Carolei, cancelliere Capo in pensione.
E poi dicono che i semafori sono stati messi per la sicurezza degli automobilisti!.
Non ci pare proprio che sia così!
E questo ennesimo incidente sulla SS18 all’altezza del semaforo di Via Lava Gaenza ci pare ne sia la evidente riprova.
Sono le 15.30 circa di oggi, domenica 18 dicembre.
E’ un momento di stanca del traffico.
Ma improvviso il forte rumore di una botta tra lamiere ed il grido improvviso ed impaurito di una ragazza sono i segni più tangibili di un incidente stradale, seguiti, poi, da altro rumore di lamiere di un ciclomotore che striscia sull’asfalto fino ad andare a sbattere contro il vicino marciapiede.
La ragazza dell’auto che stava svoltando su via Lava Gaenza salta fuori dal mezzo ed osserva impaurita la scena ( la mano alla testa lo mostra)
Ma per fortuna il ragazzo che conduceva il ciclomotore si rialza ed è assistito da alcuni passanti che lo soccorrono.
Per fortuna sembra non si sia fatto niente.
Tanto che non viene chiamato il 118.
Chi si è trovato sul posto suggerisce che possa essersi trattato di un incidente strano.
Sembra infatti che il ciclomotore abbia urtato lo sportello dell’auto come se la stesse superando mentre questa si accingeva a svoltare in via Lava Gaenza( vedi foto).
Ma saranno le parti a dichiararlo nell’apposita constatazione amichevole di incidente (cd. modello CID)
Diversamente le forze di polizia eventualmente chiamate sul luogo dell’incidente.
Quello che appare certo è che la sicurezza degli automobilisti non è garantita dai photored ma soltanto dalle buone guide.
I photored servono solo per fare cassa.
Nei giorni scorsi la sesta sezione della Corte europea composta da J.C. Bonichot (relatore), facente funzione di presidente di sezione, A.Arabadjiev e C.G.Fernlund, giudici, avvocato generale: M. Szpunar, cancelliere: A.Calot Escobar, ha pronunciato una sentenza sulle tariffe dell’acqua.
In sostanza una cittadina europea si è rifiutata “di pagare la parte fissa compresa nel prezzo del suo consumo di acqua” ed ha adito la Corte europea relativamente alla “interpretazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag.1).”
Il giudice “nazionale” adito in prima istanza dalla cittadina europea del rinvio ha ritenuto che il consumatore debba pagare soltanto per il proprio consumo di acqua in funzione di quanto viene letto sul suo contatore e che corrisponde alla parte variabile della sua fattura. Secondo detto giudice, la normativa nazionale applicabile «non è stata armonizzata» con la direttiva 2000/60 per quanto riguarda la determinazione del prezzo e le modalità di pagamento dell’acqua.
Sulla scorta di tali circostanze, il Tribunale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte europea le seguenti questioni pregiudiziali:
a)Come venga calcolato, in base al diritto dell’Unione, il prezzo dell’acqua fornita che viene fatturato per ciascun appartamento di un immobile ad uso abitativo o per ciascuna casa singola.
b)Se i cittadini dell’Unione paghino le fatture relative ai loro consumi di acqua pagando unicamente per i consumi effettivamente rilevati sul contatore, oppure se essi paghino anche ulteriori componenti o voci tariffarie».
La Corte ha richiamato come l’articolo 174 del trattato disponga che “la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente [e] dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, [e] dev’essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.
Sempre la Corte ha richiamato l’articolo 9 della direttiva 2000/60, intitolato «Recupero dei costi relativi ai servizi idrici», il quale, nel suo comma 1), dispone quanto segue:
«1.Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”.
La Corte ha ricordato, quindi, che le tariffe possono/devono “recuperare i costi dei servizi idrici” e che i costi debbano essere certificati in una apposita analisi economica.
La Corte ancora ricorda che l’allegato III della direttiva 2000/60, intitolato «Analisi economica», riporta “riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all’articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario, le stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici.
Ovviamente deve essere data possibilità all’utente di riscontrare la esattezza della analisi economica anche in uscita e quindi di valutare quanti per le varie tipologie siano i contatori ed i consumi.
In sostanza secondo la Corte “ gli strumenti che permettono di raggiungere l’obiettivo assegnato di provvedere affinché le politiche dei prezzi dell’acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente sono rimessi alla valutazione degli Stati membri. In tale contesto, non si può negare che la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce uno dei mezzi idonei ad incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse in maniera efficiente”.
Ma che è vero che “non risulta né dall’articolo 9 della direttiva 2000/60 né da nessun’altra disposizione di quest’ultima che il legislatore dell’Unione abbia inteso opporsi a che gli Stati membri adottino una politica di tariffazione dell’acqua che si fondi su un prezzo di quest’ultima richiesto agli utenti comprendente una parte variabile connessa al volume d’acqua effettivamente consumato e una parte fissa non correlata a quest’ultimo”.
Una possibilità quindi offerta allo stato, non ai comuni.
In conclusione la Corte europea (Sesta Sezione) ha dichiarato:
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall’interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume.
Ma resta fermo che ( punto 26 della sentenza) “Risulta in proposito dalle pertinenti disposizioni della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale che quest’ultima tiene conto del principio del recupero integrale dei costi connessi alla disponibilità e alla tutela dell’acqua, nonché alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico. Dette disposizioni prevedono, in particolare, che la parte fissa del prezzo dei servizi idrici sia intesa, in particolare, a coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile”.
Come è stata calcolata dal comune di Amantea la parte fissa?
Toc, toc. C’è qualche consigliere di maggioranza o minoranza ( o partito o simile) che vuole preoccuparsi di capire se il comune sta operando correttamente?
Se c’è si faccia avanti. Noi siamo pronti ad accompagnarlo in questa nobile azione!