Redazione TirrenoNews
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Il comune di Paola ha bandito un pubblico incanto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e vigilanza delle aree destinate a soste tariffate e zone limitrofe me diante Parco metri ed ausiliari del traffico.
Siamo stati invitati a trattarne con particolare riferimento a quegli elementi di dubbia legittimità
Sono emersi diversi elementi che pongono dubbi sulla loro legittimità.
Uno di essi però ci è sembrato immediatamente il più rilevante
Parliamo del punteggio da assegnare per la modalità organizzativa di svolgimento del servizio e nel quale sul totale di 43 puntine vengono disposti 20 per il numero delle unità impiegate. Si legge chiaramente la seguente dizione :” N.B. dovranno essere impiegate almeno 4 unità residenti nel comune di Paola”
A tal punto dobbiamo richiamare il chiarimento fornito dall’Anac, nel parere del 6 giugno 2014 AG 30/14 secondo il quale la clausola del bando che imponga l’obbligo di assumere soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che risiedano nel Comune è illegittima.
Dispone infatti l’articolo 69 del Codice dei contratti pubblici che“le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri”.
Con riguardo alla prioritaria assunzione di soggetti disoccupati, l’Autorità ha, in altre occasioni, affermato che l’obbligo di impiegare lavoratori svantaggiati, quale condizione di esecuzione dell’appalto, è conforme al disposto dell’articolo 69 del d.lgs. 163/2006.
Di contro, non risultano conformi al diritto comunitario quelle clausole che contengono al loro interno dei criteri irragionevolmente restrittivi della concorrenza, quali possono essere i criteri localistici (Parere sulla normativa, AG 44/13).
Pertanto, non è possibile imporre l’obbligo di attingere tra i disoccupati residenti nel territorio della stazione appaltante.
Siamo in attesa di verificare se il problema sia stato sollevato in sede di gara.
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Ancora poco ed avremo la sentenza sul fiume Oliva
Venerdì, 01 Luglio 2016 16:23 Pubblicato in CronacaL’Oliva è sicu ramente tra i fiumi più chiac chierati d’Italia.
Addirittura è sta to classificato in sieme con l’Anie ne, l’Aterno, il Lambro, il Sac co, il Saline ed il Sarno tra i sette fiumi Orribili d’Italia.
Cioè tra i 7 corsi d'acqua più maltrattati, sfruttati e inquinati del paese.
Su di lui se ne sono dette tante, di cotte e di crude.
Per qualcuno era un mostro, un terribile mostro.
Insieme a tante pseudo verità diffuse negli ultimi 25 anni su un fiume che silenzioso ha svolto la sua naturale funzione di raccogliere le acque e di portarle a mare, ecco alcune verità certificate che non sono state diffuse, partecipate, comprese, capite.
Verità che sono man mano emerse prepotenti anche nelle aule dei tribunali
Parliamo del Rapporto ISTISAN 16/9 contenente lo “Studio epidemiologico dei siti contaminati della Calabria: obiettivi, metodologia, fattibilità”, ma tra i quali non viene annoverato l’Oliva!
Parliamo della scoperta di una amplissima discarica di rifiuti urbani con tutto il loro carico di percolato inquinante e della quale nessuno sembra sia stato responsabile.
Ma ora è stata chiusa la fase dibattimentale del processo che vede imputati l'imprenditore di Amantea Cesare Coccimiglio e quattro proprietari dei terreni ( i sigg Vincenzo Launi, Giuseppina Marinaro, Antonio Sicoli e Arcangelo Guzzo) dove, secondo l'accusa, sarebbero stati interrati materiali altamente pericolosi.
Oggi il presidente della Corte, Giovanni Garofalo, ha sentito gli ultimi due testimoni della difesa.
Poi il pm della Procura di Paola Maria Camodeca (che rappresenta la pubblica accusa con la collega Sonia Nuzzo) ha chiesto di acquisire i verbali di alcune persone sentite in fase di indagini preliminari e di acquisire la documentazione medica di Giancarlo Fuoco.
L'avvocato Nicola Carratelli (difensore di Coccimiglio) ha chiesto di acquisire alcuni documenti, in particolare alcune sentenze di assoluzione per Coccimiglio emesse dal Tribunale di Paola.
Tra il 18 ed il 21 ottobre la sentenza e dunque una verità cercata da un quarto di secolo.
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Tasse automobilistiche: La regione Calabria peggio di Equitalia!?
Giovedì, 30 Giugno 2016 19:21 Pubblicato in Comunicati - Sport - GiudiziariaE’ il risultato della nuova legge Regionale che ha approvato le regole sulla dilazione del pagamento dei tributi.
Partiamo dall’inizio.
In teoria la legge vorrebbe venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà riformando il sistema di rateizzazione dei debiti tributari che non risulta adeguato all'attuale contesto socio- economico del territorio, in quanto prevede la possibilità di accesso al beneficio per i soli debiti superiori ai 2.000 euro e senza differenziazioni legate alle fasce di reddito del nucleo familiare, al numero di componenti dello stesso e alle fasce di debito.
In realtà parliamo di centinaia di milioni euro di bollettini di tasse automobilistiche che vengono onorate solo al 13 %
A giugno 2016 si stima che gli avvisi del corrente anno saranno circa 350.000, interesseranno circa 800.000 veicoli ed il totale accertato ammonterà ad euro 210.000.000.
Da qui la ipotesi di “agevolare” i calabresi diluendo i debiti della tasse automobilistiche degli anni passati fino ad un massimo di 72 rate.
Il problema è che le rate sono aumentate di sanzioni, interessi e oneri accessori.!!!
Insomma i calabresi non riescono a pagare le tasse automobilistiche e la regione invece di fare un condono senza sanzioni, interessi e oneri accessori spera nei pagamenti diluiti in 6 ANNI!!
E se non pagano che fa?
Pignora gli stipendi?
Gli prende le case?
Come o peggio di Equitalia?
Comunque questa è legge approvata
Art. 1(Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni)
l. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo
2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.
3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione
dell'istanza.
7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni.
Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro.
8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non esecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, fatto salvo l'esito positivo della preventiva escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro.
9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.
Art. 2 (Abrogazioni)
l. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti regionali in contrasto con la presente legge.
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
l. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni delle entrate di cui all'articolo l, la Giunta regionale provvede con atto amministrativo alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nella Missione U.01, Programma U.01.01 “Organi Istituzionali” dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 201l,n. 118.
Art. 4 (Entrata in vigore)
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC)
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