
Redazione TirrenoNews
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Amantea. Tutta la verità sulla tassa di soggiorno
Sabato, 02 Giugno 2018 17:41 Pubblicato in PoliticaC’è gente che perde l’occasione di stare zitta e mostra così tutta la sua ignoranza in materia di “cose del comune”.
Tutti noi ci sentiamo allenatori della Nazionale senza aver frequentato Coverciano.
Ed ancor più ci sentiamo capaci di fare il sindaco della nostra città senza sapere niente di essa, senza conoscere le leggi di riferimento.
Ora, se le nostre fesserie le diciamo in un bar, tra amici, passi ….
Ma se le spandiamo via web, magari mostrando, anche, la nostra acredine per non essere stati letti, o perché i nostri amici non governano il comune, allora c’è il rischio di diffondere fesserie, mostrando, interamente, la nostra approssimazione, se non la nostra stupidità.
Senza limiti, poi, se seguiamo i percorsi di un “amministratore che vuole mostrarsi” ( Senza offesa, cioè, per i veri amministratori!”)
Web e giornali sono pieni della “Tassa di Soggiorno” che è diventato l’argomento del giorno.
Una novità, per Amantea. Non intesa, non compresa, non accettata.
Ma ecco cosa ha detto l’assessore Concetta Veltri ( l’unica che aveva ed ha capito):
- Siamo in presenza di uno degli effetti più drammatici del dissesto finanziario dichiarato per la nostra città.
- Il dissesto nel quale versa il comune di Amantea e la conseguente assoluta mancanza di finanze per lo sviluppo del turismo mi ha suggerito, già da ottobre 2017, di attivare l’unica risposta possibile quale è la applicazione della tassa di soggiorno. Una proposta inizialmente non compresa.
- Dopo la prima nota del ministero la proposta è stata portata al confronto con gli albergatori i quali anche su una tariffa minimale hanno osservato che le tariffe erano state già pubblicizzate e che quindi appariva dannoso la attuazione tardiva della tassa di soggiorno. In conseguenza tutto è stato rinviato al 2019.
-Il ministero però ha ribadito che il comune essendo in dissesto “ è obbligato a deliberare, applicare e riscuotere l’imposta di soggiorno di cui all’ art4 comma 1 del dlgs 23/2011, modulandola in sede regolamentare con l’applicazione del tributo nella misura massima”
-Nel testo richiamato si legge che “i Comuni (...) potranno istituire un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L'imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali”.
-Si tratta di un comportamento obbligato la cui inottemperanza potrebbe condurre a quanto disposto dall’Art. 262 del dlgs 267/2000(Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato): “1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lett. a)”.
-Il citato articolo 141, comma 1, lett. a) dispone in materia di Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali statuendo che “1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno: quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico”
- Ed ecco a cosa può servire la tassa di soggiorno:
- promozione della immagine della città;
- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza in ambito comunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo storico, artistico, archeologico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed in generale culturale;
- editazione di testi finalizzati alla conoscenza e diffusione dei valori storici, artistici, archeologici, ambientali, paesaggistici, enogastronomici ed in generale culturali;
- progettazione e realizzazione interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
- miglioramenti dei servizi pubblici locali connessi al turismo e legati alla fruizione del territorio ;
- tutela dei valori del centro storico e di qualificazione dell’accoglienza dei turisti;
- tutela del mare ;
- creazione di sito web dedicato allo sviluppo della immagine turistica della città;
- istituzione di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
- istituzione di uno sportello di conciliazione per i turisti;
- ricerca annuale della qualità dell’accoglienza turistica;
- indagine annuale sui desiderata del turista;
- studi finalizzati alla formazione di un apposito piano annuale di sviluppo delle presenze turistiche;
- progettazione di idee e programmi consortili da realizzarsi con il concorso di finanziamenti comunali, statali, regionali, provinciali;
- implementazione di reti museali consortili;
- ricerche archeologiche comunali e consortili da realizzarsi con il concorso di finanziamenti comunali, statali, regionali, provinciali. Eccetera
Ndr: Pccato non aver voluto capire.
Ed infine una domanda : ma a non volere la tassa di soggiorno sono quelli che vogliono andare a nuove elezioni ?.
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Parte con il camion per sversare i rifiuti all’isola ecologica ma la trova chiusa.
Ed allora con molta nonchalance entra nel cortile del capannone del carnevale e scarica tutto li.
Ma con garbo.
Non certamente in modo indiscriminato!.
Ma ci dicono che qualcuno potrebbe averlo visto e riconosciuto.
Facile.
L’operazione di scarico deve essere durata alquanto e da li passa un sacco di gente.
Come mai non ci ha pensato il camionista?.
Forse ha creduto fosse un suo diritto?.
Una giusta reazione all’isola ecologica chiusa?.
O la consapevolezza che tanto NESSUNO lo avrebbe contravvenzionato.
Ma al tempo della Sabatino non c’erano le tele camerine?.
Che fine hanno fatto?.
Ora, però, ci resta il problema.
Chi deve pulire?.
Perché la pulizia DEVE essere fatta dal titolare dello spazio.
Il cortile a chi appartiene?.
Parliamo di quel titolare che ha anche l’obbligo di recintarlo.
Perché il sindaco non emana una ordinanza innovativa con la quale impone la comunicazione telematica preventiva ( al Comune, e/od ai Vigili, e/od alla GDF, e/od ai CC)del trasporto dei rifiuti e senza la quale il trasporto non può avvenire
Comunicazione senza la quale non può conferirsi all’isola ecologica la quale rilascerà analoga comunicazione dell’avvenuto corretto sversamento.
In questo modo e con la collaborazione della forze dell’ordine Amantea potrà davvero essere più pulita.
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Salone del Libro: Non ti faccio vedere niente! Regione condannata dal Tar
Sabato, 02 Giugno 2018 09:38 Pubblicato in CalabriaLa Regione Calabria ha fatto vedere solo pochi documenti relativi al Salone del Libro 2015.
La Bottega Editoriale Srl lo ha denunciato al Tar che l’ha obbligata a farglieli vedere e le ha comminato una sanzione di oltre 2.000 euro.
La Regione ha fatto vedere a questo punto solo alcuni documenti nuovi ma molti altri mancano ancora; l’importo poi lo ha pagato tardissimo.
A causa di ciò la Bottega Editoriale è tornata al Tar che – come potete leggere nella sentenza – ha detto senza possibilità di equivoci che se la Regione non ce li fa vedere tutti manderà il prefetto di Catanzaro a farlo.
E l’ha condannata a pagarci un altro importo, stavolta di un po’ meno di altri 2.000 euro.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2017, proposto da
Bottega Editoriale S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Caristi, con domicilio eletto
presso lo studio Giovanna Diaco in Catanzaro, via Padre A. Da Olivadi 15;
contro
Regione Calabria – Dip. n. 10 Turismo, Beni Culturali Istruzione e Cultura non
costituita in giudizio;
Per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Catanzaro, I sez., 2 novembre 2016, n. 2054 adottata ex art. 116 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Germana Lo
Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
N. 01153/2017 REG.RIC.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2054/2016 depositata in data 2 novembre 2016, il TAR Catanzaro
ha accolto il ricorso recante n. R.G. 583/16, introdotto dalla odierna società ex art.116 c.p.a., ordinando alla Regione Calabria di consentire l’accesso ai documenti indicati nell’istanza presentata dalla società in data 10 marzo 2016(documentazione inerente l’allestimento dello stand rappresentativo della Regione presso il “Salone internazionale del libro di Torino”, edizione 2015)disponendo altresì, ai sensi dell’art. 1 coma 32 bis l. 6 novembre 2012 n. 190, la comunicazione della sentenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Con la medesima sentenza, il Tribunale ha anche condannato la soccombente alla
“rifusione in favore della società ricorrente, delle spese e competenze di lite liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori per I.V.A. e C.P.A., come per legge, e contributo unificato di euro 300,00 oltre ad euro 27,00 di contributo forfettario.
Sul presupposto che la Regione Calabria avesse non esattamente ottemperato al giudicato formatosi sulla predetta sentenza, avendo consentendo solo un accesso parziale alla documentazione di interesse della ricorrente, quest’ultima ha agito in ottemperanza, deducendo, in particolare, che l’accesso non era stato consentito per “le comunicazioni ed email inviate dalla medesima ricorrente (inviate il 3.2.15 alla dott.ssa Sonia Tallarico, il 19.2.15 al dott. Armando Pagliaro, il 30.4.15 al medesimo dott. Pagliaro, il 7.5.15 al dott. Pasquale Anastasi”; nonché per quelle del 9.4.15, del 13.4.15 (Pec) e del 24.4.15 (Pec) con cui la società aveva proposto alla Regione la gestione dello stand a costo zero per la Regione; per quella della stessa Regione Calabria di convocazione della riunione degli operatori editoriali calabresi del 6.5.15 a firma del Dirigente regionale dott. Pasquale Anastasi”.
L’azione di ottemperanza ex art. 112 co. 2 lett a) c.p.a. è stata spiegata inoltre anche con riguardo alla statuizione di condanna alle spese, anch’essa rimasta ineseguita. N. 01153/2017 REG.RIC.
Avendo la ricorrente chiesto l’ottemperanza sul presupposto che l’accesso non era stato consentito anche in relazione ad altra documentazione inerente medesima vicenda (con particolare riferimento “ai lavori di progettazione, realizzazione e gestione dello stand e l’arrivo del preventivo stesso” e alle conseguenti trattative intercorse tra la Regione e l’ente responsabile dell’organizzazione del “Salone del libro”), alla camera di consiglio del 23 marzo 2018, il giudizio è stato rinviato per consentire la precisazione della domanda anche con riguardo a tale documentazione.
In data 15 aprile 2018, la ricorrente ha depositato memoria scritta con cui vengono indicati i documenti oggetto di originaria istanza di accesso, non resi disponibili alla visione e/o copia anche all’esito della sentenza di accoglimento del ricorso.
Alla luce di tali precisazioni e dell’assolvimento dell’onere della prova dell’inadempimento, per la parte posta a carico della odierna ricorrente, vittoriosa nel giudizio di cognizione ex art. 116 c.p.a., risulta dimostrata l’ottemperanza solo parziale – e quindi inesatta – al giudicato e deve pertanto accogliersi la domanda ex art. 112 c.p.a. e per l’effetto:-assegnare alla Regione Calabria termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione di questa decisione, per consentire l’accesso ai documenti indicati nella memoria del 15 aprile 2018 di parte ricorrente e per il pagamento delle somme oggetto di condanna contenuta nella medesima sentenza TAR Catanzaro 2054/2016;
-nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Catanzaro o di un suo delegato che, entro i successivi 15 giorni, si sostituisca all’amministrazione inadempiente e ottemperi alla sentenza sopra citata, anche mediante reperimento materiale della documentazione presso gli uffici regionali;
All’accoglimento del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.N. 01153/2017 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Regione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000 oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore
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