
Redazione TirrenoNews
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Cosenza, sequestrata attrezzatura musicale in 5 locali della movida cittadina
Domenica, 09 Giugno 2019 18:54 Pubblicato in CosenzaSembra che la Procura di Cosenza abbia davvero deciso di tutelare il riposo delle persone.
Sembra cioè che l’eccesso di tolleranza abbia avuto fine
Il sistema è di una semplicità impressionante.
Basta come sempre possibile far eseguire i rilievi dei livelli sonori con accertamenti strumentali.
Non ci vuole molto basta chiamare l’Arpacal.
Oppure basta chiamare la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui fa sempre parte un tecnico specialista che deve attendere al rispetto della normativa acustica.
Per non parlare del dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato competente in materia
A Cosenza la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro preventivo delle attrezzature e strumenti musicali di cinque locali della movida cosentina, emesso dal GIP del Tribunale di Cosenza, su richiesta del sostituto procuratore Cozzolino della locale Procura della Repubblica.
Gli esercizi predetti sono “Prima Di”, “Boogie Blues”, “Cheers”, “Piano B” e “Vintage Zone”.
Ai titolari è stato contestato il “disturbo continuato delle occupazioni e del riposo delle persone“.
Tutto è nato dalle continue lamentele giunte attraverso l’utenza 113 alla Questura di Cosenza.
In sostanza se ci si lamenta prima o dopo la procura interviene e la gente può riposare.
Non solo a COSENZA
Nigeriano richiedente asilo sferra un pugno a un 52enne italiano, ora rischia l’espulsione
Domenica, 09 Giugno 2019 17:16 Pubblicato in MondoEsagerato! Mo per un pugno un povero migrante rischia l’espulsione. Secondo me l’Italia non ne è capace!
“Sferra un pugno ad un uomo e viene arrestato.
Protagonista dell'episodio di violenza è stato un nigeriano, che ora rischia l'espulsione.
Gli agenti del Commissariato di Polizia Scampia sono intervenuti nella serata di ieri nella stazione della metropolitana di Chiaiano, dove hanno arrestato il cittadino extracomunitario per lesioni gravi. Gli agenti hanno accertato che poco prima il nigeriano aveva aggredito all'interno della stazione un 52enne per futili motivi, sferrandogli un pugno al volto, così forte da fargli perdere l’equilibrio. L’aggressore è stato bloccato e trattenuto dagli addetti alla vigilanza che l’hanno consegnato ai poliziotti, mentre la vittima è stata portata dal 118 in ospedale.
"In Italia non c'è spazio per clandestini e criminali.
Il Decreto Sicurezza funziona, e col Decreto Sicurezza Bis avremo ancora più strumenti per combattere i delinquenti.
Dalle parole ai fatti", il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ai fatti di Napoli.
Si tratta, riferisce il Viminale, di un richiedente asilo che aveva deciso di uscire dal circuito dell’accoglienza facendo perdere le proprie tracce.
Ora è in carcere e per lui scatta il Decreto Sicurezza: la commissione territoriale esaminerà con procedura accelerata la sua domanda.
In caso di diniego, una volta uscito da galera potrà essere espulso.
Andkronos 09/06/2019 16:49
Problemi al porto. Il Tar boccia l’aggiudicazione definitiva alla società coop. sociale Gente di Mare.
Domenica, 09 Giugno 2019 16:58 Pubblicato in Campora San GiovanniIl comune di Amantea con determinazione del 17 aprile 2019, n. 74, ha aggiudicato definitivamente alla società coop. sociale Gente di Mare l’appalto avente ad oggetto: “gestione di alcuni servizi portuali nel porto turistico di Amantea – Periodo Aprile 2019 – Marzo 2020”;
La Mercatore S.r.l. Gestione Porti Turistici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ha proposto ricorso numero di registro generale 800 del 2019, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della riferita determinazione del Comune di Amantea , nonché di tutti gli atti, provvedimenti e verbali di gara, ivi compresi:
-verbale di gara n.1 dell’11 marzo 2019; verbale di gara del 18 marzo 2019; verbale del 27 marzo 2019;
- verbali e tabelle di valutazione delle offerte tecniche;
-avviso datato 26 gennaio 2018; determinazione n. 49 del 11 marzo 2019;
-nota del responsabile unico del procedimento del 19 marzo 2018, prot. 4048;
-di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi compresi l’eventuale contratto d’appalto frattanto eventualmente sottoscritto con la società controinteressata;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente ad aggiudicare, previa esclusione della società controinteressata, la gara d’appalto alla Mercatore S.r.l. Gestione Porti Turistici che si dichiara all’uopo disponibile a stipulare il contratto ovvero a subentrare in esso nonché ad eseguire l’appalto;
con condanna inoltre al risarcimento per equivalente pecuniario in relazione alla parte di appalto già eventualmente eseguita dalla società controinteressata; ovvero - in subordine rispetto alla richiesta di subentro nel contratto - per la condanna al risarcimento per equivalente pecuniario.
Ed il TAR Calabria sezione di Catanzaro sezione prima con propria ordinanza n 220 del 5.6.2019 ha accolto il ricorso condannando il comune
Questa la sentenza pubblicato il 05/06/2019
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 800 del 2019, proposto da
Mercatore S.r.l. Gestione Porti Turistici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro Centrale Unica di Committenza - Costa Tirrenica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Amantea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gente di Mare Società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Siberia Politano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
1) della determinazione del Comune di Amantea del 17 aprile 2019, n. 74, di aggiudicazione definitiva alla società coop. sociale Gente di Mare dell’appalto avente ad oggetto: “gestione di alcuni servizi portuali nel porto turistico di Amantea – Periodo Aprile 2019 – Marzo 2020”;
2) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali di gara, ivi compresi: verbale di gara n.1 dell’11 marzo 2019; verbale di gara del 18 marzo 2019; verbale del 27 marzo 2019; verbali e tabelle di valutazione delle offerte tecniche; avviso datato 26 gennaio 2018; determinazione n. 49 del 11 marzo 2019; determinazione del Comune di Perito del 28 marzo 2019, n. 64; nota del responsabile unico del procedimento del 19 marzo 2018, prot. 4048;
3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi compresi l’eventuale contratto d’appalto frattanto eventualmente sottoscritto con la società controinteressata;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente ad aggiudicare, previa esclusione della società controinteressata, la gara d’appalto alla Mercatore S.r.l. Gestione Porti Turistici che si dichiara all’uopo disponibile a stipulare il contratto ovvero a subentrare in esso nonché ad eseguire l’appalto;
con condanna inoltre al risarcimento per equivalente pecuniario in relazione alla parte di appalto già eventualmente eseguita dalla società controinteressata; ovvero - in subordine rispetto alla richiesta di subentro nel contratto - per la condanna al risarcimento per equivalente pecuniario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amantea e di Gente di Mare Società Cooperativa Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. c) f.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è meramente esemplificativa e non esclude che la stazione appaltante possa dare rilevo ad elementi gravi suscettibili di minare sulla integrità e/o affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto; pertanto, anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regolano la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell'impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l'incidenza negativa sulla moralità professionale; alla luce di tali premesse deve essere affermata la sussistenza di un obbligo della impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per un reato sicuramente attinente allo specifico settore dei contratti pubblici (come la tentata turbativa degli incanti) trattandosi di circostanza rilevante sul giudizio di ammissione anche se non idonea a determinare in via automatica l'esclusione (cfr. Tar Toscana, sez. I, 9 gennaio 2019, n. 53; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192);
Ritenuto, pertanto, che l’omessa dichiarazione debba comportare l’esclusione del concorrente, indipendentemente dalla conoscenza che aliunde l’amministrazione abbia avuto della vicenda;
Ritenuto, alla stregua di tale principio, che vi sia fumus di fondatezza del ricorso e che, come evidenziato nel decreto cautelare monocratico, sussista altresì un pericolo di danno grave e irreparabile;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di tutela cautelare debba trovare accoglimento, con compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore
Francesca Goggiamani, Referendario
Francesco Tallaro Vincenzo Salamone