
La storia è sempre la stessa. Il comune viene condannato dal Giudice di pace per i Photored , la sentenza diventa esecutiva, il comune non paga quanto dovuto( euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c.), il legale ricorre al tar per il giudizio di ottemperanza e soccombe.
Inevitabilmente
E così in luogo della somma di euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c. il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di causa fissate in euro 500.
Ora il comune ha 30 giorni per pagare ed in caso di ulteriore inadempienza interverrà la nomina da parte del Prefetto di un commissario ad acta con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre le spese documentate.
Ecco la sentenza: N. 00560/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2012, proposto da:
Fabio Virgilio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iaconetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Cosenza, via Cattaneo N 40;
contro
Comune di Amantea;
per
l'ottemperanza formatasi sulla sentenza n 395/09 emessa dal Giudice di Pace di Amantea
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone che il Giudice di Pace di Amantea, con sentenza n. 395/2009, ha condannato il Comune di Amantea al pagamento della somma di euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c..
La detta sentenza è stata notificata il 18.4.2011.
Il ricorrente precisa che alla data del 21.9.2012 è stato accertato dalla Cancelleria Civile del Tribunale il passaggio in giudicato della sentenza.
Considerato che a tutt’oggi il Comune intimato non ha provveduto al pagamento del dovuto, il ricorrente agisce in questa sede al fine di ottenere l’integrale esecuzione della sentenza citata non oltre il termine di 60 giorni, chiedendo che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore perdurante inottemperanza.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
Alla Camera di Consiglio dell’11 aprile 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Nel caso in esame, dagli atti di causa emerge che l’Amministrazione comunale intimata non ha ancora provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dalla pronuncia giudiziale sopra ricordata, con riferimento alla quale è stato attestato, in data 21.9.2012, il passaggio in giudicato.
Va, pertanto, affermata la persistenza dell’obbligo del Comune intimato ad ottemperare al giudicato nascente dalla decisione giurisdizionale di cui in epigrafe.
Nella specie, pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo in capo al Comune di Amantea, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla ricorrente gli importi come liquidati nella citata sentenza, gli interessi dovuti, con la decorrenza indicata in sentenza, fino alla data in cui ha avuto luogo l’effettivo pagamento.
Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo all’Amministrazione comunale intimata il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin d’ora, quale “Commissario ad acta” il Prefetto di Cosenza o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre le spese documentate.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto,
- dichiara l’obbligo del Comune di Amantea di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione a cura del ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe;
- nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione comunale, a quanto previsto nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.
Condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/05/2013
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