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Ormai è a tutti evidente (anche se gli amministratori comunali tentano di negarlo) che Amantea è prossima al dissesto.

Escono debiti da tutte le parti.

Anche se l’amministrazione cerca in tutti i modi di nasconderli.

 

Dei debiti con il comune di Nocera Terinese abbiamo riferito.

In questo articolo vi evidenziamo i debiti con la Ge.ri.ca scarl di cui al precedente articolo.

 

A nulla è valso nascondere il verbale di cui abbiamo già detto.

E tutta grazie al dr Andrea Ianni Palarchio che ci ha partecipato la allegata sentenza del TAR Veneto.

 

Con sentenza n 660/2016 la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha statuito l’obbligo del Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. "la somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29¬30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.249,00 di cui € 338,00 per spese esenti, € 811,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorario, oltre accessori di legge.

 

Si tratta della esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale di Rovigo ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare il saldo delle prestazioni relative al servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento della rete fognaria.

Parliamo sempre del depuratore di Nocera Terinese.

Il ricorso è pervenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2016 e l’amministrazione comunale non solo non i è costituita in giudizio ma non ha inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.

Ed allora la condanna.

 

Ed oltre alle somme sopra evidenziate anche la condanna per il Comune di Amantea del pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori.

Il Tribunale amministrativo Veneto ha ordinato al Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, in epigrafe indicato, nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ed ha altresì disposto che in caso di mancata esecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad Acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza;

 

Ed ecco la sentenza integrale.

 

TAR VENETO

 

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 333 del 2016, proposto da:

Fallimento Gestione Risorse Idriche Calabria S.C. A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Valerio Migliorini, Alessandra Sichirollo, Antonella Pietrobon, con domicilio eletto presso Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Comune di Amantea;

 

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12 Ing., n. 1821/12 R.G.A.C. n. 4490 Cron, n. 1100/12 Rep dell'8.8.2012, passato in giudicato per mancata opposizione, con il quale il predetto Tribunale ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento ricorrente le somme dovute.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il presente ricorso per ottemperanza il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. espone che:

Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. datato 23.07.2012 e depositato il 2.08.2012, il Fallimento Ge.R.I.Ca. s.c. a r.l. aveva chiesto al Tribunale di Rovigo che venisse ingiunto al Comune di Amantea di pagare il saldo dovuto dal predetto Comune per prestazioni relative al servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento della rete fognaria;

 

Con decreto ingiuntivo n. 752/12 Ing., n. 1821/12 R.G.A.C., n. 4490 Cron., n. 1100/12 Rep., datato 8.08.2012, depositato il 9.08.2012, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. "la somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29¬30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.249,00 di cui € 338,00 per spese esenti, € 811,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorario, oltre accessori di legge";

 

Detto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Amantea il 14.09.2012;

 

II Comune di Amantea non ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, che quindi è passato in giudicato;

Decorso il termine di 120 gg. dalla notifica dei titolo esecutivo, il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. ha intimato precetto senza esito alcuno, non avendo a tutt'oggi il Comune di Amantea provveduto a pagare neppure parzialmente le somme di cui al predetto decreto ingiuntivo;

Il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r1. ha nuovamente notificato il decreto ingiuntivo in forma esecutiva con il decreto ex art. 647 c.p.c. che ne dichiarava l'avvenuto passaggio in giudicato, notifica perfezionatasi il 10.07.2015.

Ciò premesso il ricorrente chiede che sia ordinato al Comune di Amantea di eseguire il ridetto decreto ingiuntivo ordinando allo stesso il pagamento della somma totale in ricorso determinata di € 201.516,46, oltre interessi e spese legali liquidate con il predetto decreto, e qualora occorra conclude per la nomina di un Commissario ad Acta che proceda come per legge.

 

Il Comune di Amantea non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è pervenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2016.

Il ricorso deve essere accolto, non essendosi l’amministrazione comunale costituita in giudizio né avendo inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.

Da rilevare, infatti, che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045).

Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo del Comune di Amantea di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29 - 30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del procedimento d’ingiunzione.

Per le superiori considerazioni il Comune di Amantea va dunque condannato al pagamento della predetta somma comprensiva degli interessi legali fino al soddisfo e delle spese legali del procedimento d’ingiunzione entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla richiesta della parte.

Il commissario ad acta al momento del suo insediamento dovrà verificare ovviamente se il Comune di Amantea abbia adempiuto.

Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in motivazione.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in esame:

Ordina al Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, in epigrafe indicato, nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

in caso di mancata esecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad Acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza;

condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente, Alessio Falferi, Primo Referendario, Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

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Sabato 1 ottobre ore 9.30, organizzato dal Rotary Club di Amantea in collaborazione con ilClub Amantea Rotaract ed il Club Amantea Interact, si terrà il Convegno pubblico su “Bullismo e cyber bullismo”.

Il convegno si terrà presso il Campus Temesa di Amantea.

Porgeranno i saluti:

-il dr Salvatore Basso Presidente 2016-2017 del Rotary Club di Amantea;

-la prof.ssa Monica Sabatino Sindaco di Amantea.

Relazioneranno:

-la dottoressa Licia Marozzo Dirigente scolastica- psicologa-psicoterapeuta sul tema : Età evolutiva, dinamiche familiari, scuola e cyber bullismo;

-il capitano Antonio Villano comandante della compagnia dei carabinieri di Paola sul tema : La prevenzione del crimine in rete;

-il dr Bruno Giordano procuratore della Repubblica di Paola sul tema : Social network e applicazione del diritto alla rete;

-l’Avvocatessa Rossella Napoli del Rotary Club Cosenza Nord sul tema : L’impegno ed il contributo del Rotary.

 

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E’ ben noto che la sanità calabrese è come l’esercito di Franceschiello.

 

Cioè una istituzione priva di organizzazione con tantissimi generali di corpo di armata, di generali di divisione, e tantissimi ufficiali, tutti pieni di mostrine ma con pochi soldati e pure male armati.

 

Una sanità che la pone ultima in Italia per la qualità del servizio, a cominciare dai LEA, cioè dei Livelli essenziali di assistenza.

Ora le Regioni all'unanimità hanno approvato l'intesa sui nuovi (Lea).

 

Lo ha reso noto il presidente Stefano Bonaccini al termine di una riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni.

Bonaccini ha sottolineato "Con il varo dei nuovi Lea in sanità abbiamo alzato l'asticella della tutela della salute in Italia".

La proposta approvata dalle Regioni sarà più tardi vagliata dalla Conferenza Stato-Regioni.

"Sono norme attese da molto tempo e innovative che miglioreranno la qualità dell'assistenza sanitaria ai cittadini.

C'è stato un lavoro di preparazione approfondito, condotto dallo Stato e dalle Regioni, a dimostrazione che è possibile condividere grandi obiettivi comuni.

Una impostazione che forse dovremmo considerare anche oggi, nel momento in cui con il piano 'Casa Italia' stiamo riconoscendo la necessità per il Paese di un progetto decennale di prevenzione".

Nessun problema.

Ultimi siamo ed ultimi saremo.

 

Sempre sanità alla Franceschiello, senza apparecchiature, con lunghissime liste di attesa, con generalissimi pieni di medaglie, coccarde e nastrini, precari assunti illegittimamente dalla politica nell’assordante silenzio delle magistrature e qualcuno che responsabilmente lavora per coloro che non possono scappare e curarsi fuori regione.

Una sanità da grandi parate.

E dove in occasione di visite a bordo delle Alte Autorità si darà l’ordine “Facite Ammuina” così che « tutti chilli che stanno a prora vann' a poppa

e chilli che stann' a poppa vann' a prora;

chilli che stann' a dritta vann' a sinistra

e chilli che stanno a sinistra vann' a dritta;

tutti chilli che stanno abbascio vann' ncoppa

e chilli che stanno ncoppa vann' bascio passann' tutti p'o stesso pertuso:

chi nun tene nient' a ffà, s' aremeni a 'cca e a 'll à".

Ed Amantea è l’ultima in Calabria.

Grazie alla politica ( di ogni tempo), grazie alla burocrazia ( di ogni tempo), grazie ai ladri ed agli approfittatori, nessuno escluso.

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