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Redazione TirrenoNews

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Buon Natale: arrivano le contravvenzioni per gli autovelox.

Domenica, 20 Dicembre 2015 10:42 Pubblicato in Primo Piano

Il 28 gennaio del 1896, tra pochi giorni sono 120 anni , è stata emessa la prima multa della storia per eccesso di velocità.

Walter Arnold, di East Peckham nel Regno Unito, venne sorpreso al volante del suo bolide mentre sfrecciava a velocità siderali.

Viaggiava a circa 13 km/h.

Quasi 10 km orari sopra il limite consentito in quel tratto

Parliamo di un tempo in cui il limite di velocità sulle strade statali era di appena 6 km/h, che scendevano a 3 in città.

Arnold venne fermato da un poliziotto che lo inseguì, bloccandolo, in bicicletta...

Non sappiamo quanto dovette pagare Walter Arnold.

Né possiamo dimenticare i famigerati"Locomotive Acts" inglesi del 1861 e 1866 i quali prescrissero, tra le altre assurdità, che ogni vettura circolante su strada ordinaria, non potesse superare i 16 km orari, che erano necessari tre individui per la condotta della macchina, di cui uno armato di bandiera rossa, doveva precedere a piedi il veicolo alla distanza di 54,85 m (60 yards), ed inoltre che il veicolo si sarebbe dovuto fermare immediatamente alla prima richiesta di qualunque pedone.

Insomma la burocrazia, il legislatore e la ossequiente polizia da quel momento se la sono presa con la velocità.

E ieri ed oggi giù botte da orbi.

Le ultime contravvenzioni stanno arrivando in questi giorni

Sia per i famosi “ 30 kmh” prefettizi della Principessa, sia per i famosi “50 kmh” comunali di Acquicella.

Stiamo parlando di quelle velocità che portano la calabria all’isolamento.

Nessuno pensa infatti che a questa velocità un milanese per venire ad Amantea impiegherebbe, salvo blocchi e file, quasi 22 ore!! Ed un romano “soltanto” 11 ore!!!!!

E con il rischio anche di tante contravvenzioni.

Ed allora se ne stanno a casa!

Speriamo che non ci incappi Babbo Natale che per giungere in Calabria a 50kmh impiega diversi giorni con il rischio di arrivare a capodanno ! ( nella foto con la contravvenzione per divieto di sosta della slitta!)

….continua……

Sia chiaro lui non c’entra nien te, c’entra invece il suo trasferi men to dal comu ne di San Pietro in A mantea, do ve lavorava, a quello di Amantea ,dove venne trasferito a domanda.

Il problema divenne però la “dote” economica per il pagamento degli stipendi.

In sostanza essendo il geometra Clemente un dipendente della ex 285/77 il comune di Amantea riteneva che egli avesse come dote lo stipendio erogato dal Ministero dell’Interno.

Di contrario avviso il comune di San Pietro che ascriveva il trasferimento tra quelli volontari

Da queste diverse interpretazioni la causa che ancora oggi verte tra il comune di Amantea, quello di San Pietro in Amantea ed il ministero dell’interno.

Una causa lunghissima è che è giunta perfino in Cassazione la quale a sezioni unite e con ordinanza n. 11829 del 16 maggio 2013 ha sciolto il conflitto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice ordinario.

Nell’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario si legge infatti: “deve rilevarsi che la causa non ha ad oggetto una controversia di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che il rapporto di impiego del Clemente costituisce solo il riferimento fattuale cui è collegata la pretesa dedotta in giudizio dalla parte attrice […] In altri termini, oggetto del giudizio non è una controversia di pubblico impiego tra dipendente ed amministrazione pubblica datrice di lavoro, ma una controversia tra due amministrazioni pubbliche una delle quali (il Comune di Amantea) sostiene che l’altra (il Comune di San Pietro in Amantea) dovrebbe conferirle i fondi che trattiene senza titolo, traendone un indebito vantaggio”.

Non si tratta di piccole somme; il loro importo per San Pietro sarebbe fortemente pregiudizievole.

Ed allora non si tratta di competenza del giudice del lavoro ma poiché la unica pretesa risulta unicamente riguardare l’indebita percezione di somme di denaro la competenza appartiene al giudice civile ordinario.

Ed allora il processo presso il Tribunale di Paola.

Senonchè il Ministero dell’interno ha sostenuto che essendo esso coinvolto la competenza si appartiene al tribunale di Catanzaro ove a sede l’avvocatura dello Stato

Ed il giudice dott. Franco Caroleo ha dato ragione al Ministero rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro e fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza ex art. 50 c.p.c.

Nel contempo ha condannato il Comune di Amantea al pagamento, in favore del Comune di San Pietro in Amantea, in persona del sindaco p.t., delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.770,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfetario ex art. 2 d.m. n. 55/2014.

E pari importo è dovuto a favore del Ministero dell’Interno, in persona del ministro in carica p.t..

Nell'ambito dell'inchie sta Acheruntia condotta dal sostituto procuratore Pierpaolo Bruni, la Dda aveva chiesto l’arresto di Trematerra per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio aggravato dal favorire una consorteria di ndrangheta ma lo scorso 7 luglio il gip di Catanzaro aveva negato l'arresto del politico perché “non emerge la prova di un concreto ed effettivo contributo prestato da Trematerra a favore dell’associazione”.

La Dda di Catanzaro ha proposto appello sollecitando l’arresto del politico della UDC e sostenendo che non possono esservi dubbi «che il Trematerra fosse perfettamente a conoscenza del ruolo 'ndranghetistico di Gencarelli», anzi è lo stesso gip, nella sua ordinanza che scrive che «l'ex assessore regionale fosse consapevole della caratura criminale 'ndranghetistica del coindagato». «Pertanto - continua il pm - va evidenziato e sottolineato, al fine di smentire la natura personalistica e amicale delle condotte di favore poste in essere dal Trematerra al Gencarelli Angelo che tali condotte di favore hanno visto come beneficiari, non solo lo stesso Gencarelli Angelo ma anche Salvatore Gencarelli quindi l'articolazione imprenditoriale della cosca costituita dalla società "La fungaia"».

E nei giorni scorsi si è svolta la udienza presso il TdL presenti nella udienza gli avvocati del politico di Acri, Salvatore Staiano e Sergio Calabrese, e il sostituto procuratore della Dda Pierpaolo Bruni.

Il Tribunale della libertà di Catanzaro ha rigettato l'appello sostenendo nella ordinanza la esclusione di gravi indizi di colpevolezza a carico di Trematerra per il reato di concorso esterno.

Al contrario, sempre secondo il Tribunale della Libertà, sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ex assessore calabrese per l'accusa di corruzione elettorale aggravata dall'articolo 7 "sotto forma di agevolazione della consorteria mafiosa di Angelo Gencarelli".

"Il patto - si legge nell'ordinanza - ha comportato, a seguito dell'elezione di Michele Trematerra al consiglio regionale, un rafforzamento del prestigio esterno della consorteria, che poteva vantare e, all'occorrenza, sfruttare e avvalersi per il raggiungimento delle sue finalità, la presenza di un soggetto inserito negli organi istituzionali della Regione Calabria". (AGI)

E così l’ex assessore regionale all’Agricoltura Michele Trematerra può tirare un parziale sospiro di sollievo.

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