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L’ex sindaco di Tropea Pino Rodolico e gli ex assessori Rosalia Rotolo e Romana Lorenzo impugnano davanti al TAR lo scioglimento del consiglio comunale

 

Secondo i ricorrenti «Lo scioglimento del consiglio comunale di Tropea per mafia è stato decretato senza che ci fossero i necessari presupposti».

Nel documento gli ex amministratori contestano molti rilievi contenuti nella relazione inviata al ministero dal prefetto Carmelo Casabona.

Nella relazione del ministro Alfano al presidente della Repubblica viene evidenziata la “sussistenza di concreti elementi su collegamenti diretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata”

“L’analisi svolta evidenzia la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

A Rodolico venne danneggiata da un ordigno esplosivo l’autovettura parcheggiata in pieno centro storico.

In particolare, l’attività di accesso agli atti ha evidenziato la “sussistenza di forti legami di parentela e di frequentazione di alcuni amministratori e dipendenti comunali, molti dei quali con gravi precedenti di natura penale, con esponenti di ambienti controindicati. Tali rapporti, consolidatisi nel tempo, hanno prodotto uno sviamento dell’attività amministrativa dell’ente in funzione degli illeciti interessi e delle regole della criminalità organizzata”.

Elementi di rilievo, nelle motivazioni, sarebbero poi “gli accordi pre-elettorali” che, secondo la commissione di accesso agli atti, sono “maturati alla presenza di soggetti presumibilmente vicini alle cosche mafiose Mancuso e La Rosa”. In particolare, emerge che nel mese di aprile 2014 “veniva organizzato un incontro in un albergo nelle vicinanze di Tropea al quale erano presenti, oltre al futuro sindaco, soggetti riconducibili ad ambienti criminali. Durante la riunione veniva decisa parte del futuro assetto della Giunta comunale con l’assicurazione, ad uno dei candidati sindaco che, se avesse ritirato la propria candidatura e avesse sostenuto la lista del primo cittadino, avrebbe ottenuto in cambio un incarico da assessore”. Circostanza che poi si è effettivamente verificata.

Ad aggravare ulteriormente il quadro: la coincidenza temporale dell’atto intimidatorio ai danni del sindaco (ancora ad oggi a opera di ignoti), con la revoca della delega di assessore ad Antonio Bretti, provvedimento di revoca avvenuto solo “in conseguenza dell’interessamento delle forze di polizia” alla famigerata vicenda del “tuffo di Capodanno” e non già alla “presa di coscienza della gravità dell’evento”.

In quella circostanza, come si ricorderà, “uno dei principali promotori della manifestazione fu un noto pregiudicato del luogo, all’epoca sottoposto a sorveglianza speciale”, che venne poi addirittura intervistato, “alla presenza dello stesso assessore e di altri esponenti del consiglio comunale”, nel corso di un servizio televisivo “formalmente richiesto alla Rai” proprio da Bretti. Iniziativa alla quale “diede il proprio benestare anche il sindaco”.

Nella relazione del ministro Alfano quell’evento viene rubricato alla stregua di “un chiaro messaggio mediatico per dimostrare il dominio della locale cosca agli occhi del pubblico”. Si elencano poi il ricorso ad “affidamenti diretti” per lavori di “somma urgenza” a “ditte verosimilmente vicine al contesto criminale locale”; le violazioni, anche di natura penale (turbativa d’incanti, falsità ideologica), “emerse in relazione alla realizzazione di un’aiuola alla Marina dell’isola con la scelta di procedere ad una spesa di circa 8mila euro pur essendovi la possibilità di eseguire tali lavori gratuitamente”; le irregolarità nella gestione dell’impianto di depurazione al fine di “favorire la prosecuzione del servizio alla ditta in carica”; le carenze “nelle procedure di rilascio delle concessioni delle aree demaniali nonché attività di vigilanza e controllo del settore”; le “ingerenze del sindaco e di parte della Giunta nella scelta delle ditte affidatarie attraverso il ricorso ad affidamenti in somma urgenza”.

Pubblicato in Vibo Valentia

Probabil mente il co mune di A mantea è il primo comu ne italiano a citare la cas sa depositi e prestiti pres so il Tar.

La vicenda è quella relativa ai mutui.

Il comune di Amantea in data 24 dicembre 2015 ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti sette mutui( Campo sportivo Campora SG, rete fognante S Procopio, Campora , Fravitte, rete acquedottistica interna, ampliamento via PO, Prolungamento via Mazza, pavimentazione tratti stradali sottoferrovia, rotatoria Oliva)

La cassa DDPP con note del 29 dicembre non ha affidato i mutui.

Il comune con nota del 15 gennaio 2016 protocollo 790 ed ai sensi dell’art 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n 241 ha prodotto istanza di accesso ai documenti amministrativi della Cassa Depositi e Prestiti.

La cassa DDPP h evaso la richiesta con nota dell’11 febbraio 2016 ed ha inviato gli atti istruttori

Sempre il comune con delibera di giunta n 26 del 23 febbraio 2016 ha dato incarico legale allo studio Manzi di Roma per la verifica della posizione dei mutui, sostenendo che la conclusione del procedimento è consistita per tutte le posizioni in quanto segue;:” per l’anno in corso di non affidare l’ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l’importo indicato” senza richiamare la citata nota dell’11 febbraio 2016 da parte della Cassa Depositi e Prestiti”.

Oggi in consiglio comunale è stato riferito che i legali del comune hanno presentato ricorso avverso la decisione della Cassa DDPP.

Il sindaco ha anche riferito che sono stati sentiti i dirigenti della Cassa DDPP che sono apparsi quantomeno titubanti dando la impressione di “arrampicarsi sugli specchi per giustificare la loro decisione “.

Pubblicato in Politica

por amanteaL’interesse della comunità al di sopra di tutto.

Anche la Cassazione ha decretato il corretto agire dell’esecutivo guidato dal sindaco Monica Sabatino. Il pronunciamento della Suprema Corte si riferisce alla vicenda relativa al sequestro del porto turistico, avvenuto lo scorso anno. Come si ricorderà, a distanza di qualche settimana dall’insediamento della giunta, gli uomini della Guardia Costiera, che agirono su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, sequestrarono l’approdo. La decisione di appore i sigilli in quell’occasione fu presa dal procuratore capo di Paola Bruno Giordano, in attuazione di quanto prescritto dal giudice per le indagini preliminari Carmine De Rose. L’attività investigativa aveva portato alla contestazione di reato ai membri della Commissione straordinaria che erano stati posti alla guida della città, a seguito dell’ingiusto scioglimento del consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose. Una decisione che venne spazzata via dalla sentenza del Consiglio di Stato che reintegrò l’esecutivo guidato dall’allora sindaco Franco Tonnara. Agli indagati furono contestate violazioni all’articolo 110 del Codice Penale ed agli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione, “per aver arbitrariamente occupato suolo demaniale marittimo mediante la struttura portuale sita in località Campora San Giovanni del comune di Amantea, consentendo di trarre un ingiusto profitto e vantaggio patrimoniale a danno dell’erario”.

L’esecutivo guidato dal sindaco Monica Sabatino si oppose al sequestro della struttura e riuscì ad ottenere parere favorevole dal Tribunale del riesame, partendo dal semplice quanto fondamentale presupposto che il sequestro di un bene demaniale ne impedisce la fruizione alla collettività che subirebbe dunque un danno dall’adozione di tale misura. Il legale del comune di Amantea, l’avvocato Nicola Carratelli, ha messo in luce come l’ente comunale sia tenuto all’adempimento dei propri doveri di gestione nei confronti della società civile amministrata. Conseguentemente non sarebbe corretto chiudere un’infrastruttura colpendo in primis chi la utilizza. La Corte di Cassazione ha sposato in pieno la tesi dell’avvocato Carratelli, rigettando l’istanza della magistratura paolana. Il porto di Amantea, dunque, rimane fruibile e non potrà più essere posto sotto sequestro per le motivazioni oggetto di causa.

«La soddisfazione per questa sentenza – spiega il primo cittadino è grande. Primo perché testimonia l’onestà e la buona fede profusa nella gestione della cosa pubblica da parte di tutta l’amministrazione comunale; secondo perché attesta il coraggio dell’intero esecutivo che per difendere la città ed i servizi che essa offre non ha avuto esitazioni nel rivolgersi alla giustizia, ottenendo il risultato sperato. Un plauso e un ringraziamento va rivolto all’avvocato Carratelli che ha istradato la difesa sulla strada giusta facendo rilevare il dovere dell’ente comunale di preservare i diritti della popolazione».

«Una sentenza – afferma l’assessore con delega al porto Gianluca Cannata – che certifica il nostro impegno verso il miglioramento ed il lancio definitivo di questa infrastruttura. Le cose da risolvere sono certamente tante, ma il cammino intrapreso è senza ombra di dubbio quello giusto».

Nota comune di Amantea.

Pubblicato in Politica

Amantea. Un secondo motivo di ricorso è relativo alla violazione dell’articolo 12 del solito regolamento comunale per i concorsi.

Tale articolo prescrive che nella seduta dell’insediamento, il presidente, ogni altro componente ed il segretario della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, debbano dichiarare di non avere con i candidati stessi condizioni di incompatibilità ,quali sono per esempio i rapporti di parentela od affinità entro il 4° grado.

Ove, infatti, venisse riscontrata tale incompatibilità anche con uno soltanto dei candidati, questa incompatibilità deve essere rimossa e quasi sempre la rimozione avviene con la rinuncia all’incarico del componente incompatibile.

Sempre, l’art 12 stabilisce che solo dopo tale verifica e dichiarazione si può procedere alle operazioni successive, quali la verifica delle domande e dei documenti, dichiarando l’ammissione o la non ammissione dei candidati stessi.

Orbene, secondo il ricorrente, questa verifica della incompatibilità, peraltro obbligatoria, non è avvenuta e pur tuttavia la commissione è andata avanti ed ha proceduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove.

Ma non basta, continua il ricorso, neanche nella seconda seduta la commissione ha proceduto a dichiarare la inesistenza di incompatibilità ed ha iniziato la verifica delle domande e relativi documenti.

Però alla quarta seduta il segretario dr Luigi Piro ha dichiarato di rinunciare all’incarico e la seduta è stata sospesa.

La dichiarazione di inesistenza di incompatibilità da parte di tutta la commissione è stata fatta solo nella quinta seduta, dopo la sostituzione del segretario Piro con il dr Gianmichele Bosco, e nella stessa seduta si è completata la verifica delle domande e dei documenti

Secondo il ricorrente il comportamento della commissione è palesemente viziato.

Avendo omesso la commissione un adempimento preliminare obbligatorio, la occasione della sostituzione del segretario avrebbe dovuto indurre la ripetizione delle operazioni concorsuali al fine di eliminare ogni dubbio sulla legittimità comportamentale della stessa.

Si segnala il fatto che il segretario poi dimessosi non ha mai proceduto alla necessaria dichiarazione di inesistenza di incompatibilità e che per tale mancanza il TAR non può non dichiarare la nullità degli atti compiuti fino alla quarta seduta successivamente alla quale venne sostituito il segretario

Se vero quanto dichiarato dal ricorrente, mancherebbe la dichiarazione di incompatibilità del segretario dimessosi e, pertanto, tutti gli atti dallo stesso compiuti sono nulli. Né la sostituzione con altra persona e la dichiarazione di quest’ultimo valendo essa solo per gli atti dallo stesso compiuti, possono sanare gli atti da altri posti in essere.

E questo indipendentemente dalla sussistenza o meno della incompatibilità.

Ora ad una osservazione a distanza sembra inverosimile tale comportamento , in particolare per persone che sono state scelte per la loro altissima qualificazione ed esperienza.

Quale sarebbe questa qualificazione ed esperienza se saranno ritenute ricadenti le condizioni esposte nel ricorso e dichiarato nullo il concorso?

E chi pagherà i danni ai vincitori che si potrebbero vedere senza più riconosciuto il sacrosanto diritto al posto qualora il TAR annullasse il concorso?

Un bel guazzabuglio. Un momento difficile che viene demandato al TAR Calabria.

Ma non finiscono certamente qui le ragioni del ricorso.

….continua domani…..

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In 153 pagine le motivazioni della sentenza emessa Why not ma soprattutto una parte di storia della Regione Calabria, quella storia che vorremmo leggere nelle pagine di sociologia politica e di civiltà sociale di una terra che perde sempre più il suo profilo di terra di uomini forti per diventare terra di nessuno. Sono le motivazioni della sentenza di primo grado emessa, il 31 luglio 2012, dai giudici del Tribunale di Catanzaro per 26 imputati della maxi inchiesta Why not giudicati con rito ordinario. Nove le condanne emesse: 3 anni e 6 mesi per Giancarlo Franzè (ex dirigente della società “Why not”), 2 anni per Rosalia Marasco (dirigente regionale del dipartimento Personale), 8 mesi per Rosario Calvano, un anno e 6 mesi per Antonino Gargano (l'ex presidente di Fincalabra), un anno per Michele Montagnese, così come per Michelangelo Spataro, e Filomeno Pometti, 8 mesi anche per l'ex consigliere regionale Dionisio Gallo (Udc) e per l'ex assessore Domenico Basile (An). Vennero assolti Aldo Curto, Marino Magarò, Gennaro Ditto, Ennio Morrone, Francesco Morelli, Nicola Adamo, Pasquale Citrigno, Pasquale Marafioti e A. G.. I reati estinti per intervenuta prescrizione riguardavano Antonio Mazza, Rosario Baffa Caccuri, Giorgio Ceverini, Ernesto Caselli, Giuseppe Pascale, Antonio Esposito, Clara Magurno e per la principale teste dell’accusa, Caterina Merante.

Ora si attende che il collegio difensivo e i sostituti procuratore generali Eugenio Facciolla e Massimo Lia valutino quanto hanno scritto i giudici della prima sezione penale per presentare eventuale appello.

Al centro del processo c'erano le modalità dell'affidamento da parte della Regione di alcuni servizi a società private che impiegavano lavoratori interinali. In premessa i giudici sottolineano come «emerga il carattere sistematico e reiterato di azioni delittuose (realizzatesi sotto due diverse amministrazioni politiche) attraverso le quali venivano raggirate le regole per l'aggiudicazione di appalti pubblici in palese violazione dei criteri di economicità ed efficienza e con sviamento dalla finalità pubblica che deve viceversa ispirare l'azione dei pubblici amministratori». Secondo quanto sostenuto nelle motivazioni «i provvedimenti della Regione per l'affidamento a trattativa privata alle società sono illegittimi in quanto contengono una falsa attestazione e violano le tassative e inderogabili norme di legge che disciplinano rigorosamente i casi in cui gli appalti di servizi possono essere affidati a trattativa privata».

LE CONDANNE La pena più pesante riguarda il socio amministratore della Why not Giancarlo Franzè riconosciuto colpevole per quattro capi di imputazione relativi ai progetti “Sorveglianza idraulica”, “Censimento patrimonio immobiliare” e “For Europe”. Secondo i giudici nella sua veste di amministratore della società avrebbe dovuto esercitare «poteri di gestione e di controllo per vigilare e impedire la perpetrazione di eventi illeciti». Tre, invece, le condotte ascritte all'ex dirigente Rosalia Marasco in relazione ai progetti Ipnosi, Bifor e Infor. In relazione a quest'ultimo, i giudici evidenziano il «dolo intenzionale che si ravvisa nella condotta tenuta dalla Marasco allorquando, nonostante le irregolarità commesse dalla Why not nella fase esecutiva, il mancato tempestivo avvio di progetti che per mesi non registravano alcun risultato utile e le inefficienze e le disfunzioni segnalate, non esitava a prorogare gli appalti con il riconoscimento di retribuzioni aggiuntive, attestando falsamente nei suoi provvedimenti l'ottimo livello delle prestazioni rese dalla società che implicitamente assumeva di avere verificato». «Forte e solido» viene definito il rapporto tra la Marasco e Caterina Merante. L'ex assessore Gallo e il dirigente Calvano sono stati condannati per la vicenda “Silva Brutia”. Per il Tribunale «risulta dimostrato che i soggetti pubblici hanno operato al solo scopo di consentire al Consorzio Brutium di accedere illegittimamente alle risorse di cui avevano la disponibilità (e ciò anche in previsione del tornaconto elettorale che dalla operazione sarebbe derivato per il soggetto politico)». La condanna dell'ex assessore Basile è relativa al progetto Red. L'ex componente della giunta regionale «ha proposto la delibera aderendo in maniera acritica a tutte le condizioni indicate nella proposta progettuale del consorzio. Ma il progetto non era stato neppure predisposto dai competenti uffici regionali del dipartimento». È emerso, al contrario, che quel progetto venne redatto da un dipendente della Why not. Gargano, Spataro, Pometti e Montagnese sono stati, infine, condannati per la vicenda relativa al risanamento dell'azienda Tesi. Per i giudici catanzaresi «il contesto in cui il fatto è avvenuto, l'abnormità della violazione di legge commessa e l'entità della condotta complessivamente tenuta dagli imputati, del tutto sfornita di qualsivoglia giustificazione e anzi quasi clandestinamente posta in essere senza coinvolgere i componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra, che apprendevano del finanziamento al di fuori delle sedi istituzionali, in difetto di qualsiasi anche apparente finalità di interesse pubblico, sono dati ampiamente sufficienti a comprovare che l'azione è sorretta da quella intenzionale volontà che costituisce l'elemento soggettivo del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio, ndr)».

NESSUNA CORRUZIONE L'accusa di corruzione nei confronti di Nicola Adamo ed A. G., assolti nel processo Why Not, era «incongruente» secondo il Tribunale di Catanzaro. «All'esito dell'istruttoria dibattimentale - sostengono i giudici - non è stata raggiunta la prova della piena responsabilità degli imputati. In particolare, non è stato acquisito alcun elemento idoneo a ricostruire in coerente e logica successione la concatenazione degli eventi». Nelle motivazioni della sentenza i giudici evidenziano inoltre che «l'emendamento normativo regionale, indicato nell'imputazione, che avrebbe in qualche modo favorito gli interessi imprenditoriali del gruppo G., non è attribuibile ad Adamo e non può in alcun modo a lui ricondursi. E ancor meno può considerarsi il corrispettivo del presunto finanziamento per la campagna elettorale». «Emergono dunque - sostengono ancora i giudici - le incongruenze dell'ipotesi dell'accusa. Quanto alla dazione di denaro, il prezzo dell'ipotizzata corruzione ammonterebbe a 50mila euro ma nessuno dei testi ascoltati, nel corso del dibattimento, ha riferito della percezione, da parte di Adamo, di una qualsiasi somma». Anche il principale teste d'accusa Arturo Zanelli (marito di Caterina Merante), che sostenne di aver partecipato personalmente al prelievo dei 50mila euro dalle casse della Despar di G., è stato smentito dalle dichiarazioni rese da due dipendenti dell'azienda che lui stesso aveva indicato come presenti durante le operazioni di prelievo del denaro. g.maz. Ilcorriere della Calabria 

 

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