L’amico Luca Ferraro vulcanico assessore del comune di Amantea qualche tempo fa ci ha detto che “Il comune viaggia a velocità zero”
Gli siamo stati grati per questa sua onestà, anche se abbiamo colto la sua amarezza nel dire questa frase che per noi sta a significare che “il sistema comune” non riesce ad accompagnare le stesse positive volontà politiche.
Ma non tutto ci sembra così negativo!
Lo abbiamo detto a Bruno Fiore presidente della associazione DSE che il 1 febbraio 2018 ha chiesto la autorizzazione ad installare sul lungomare di Amantea nelle domeniche e nei giorni festivi 10 gazebo da 3x3
Bruno Fiore si lamentava di non aver ricevuto ancora la richiesta e sollecitata autorizzazione, così come avviene ordinariamente begli altri comuni calabresi nei quali sono presenti
Gli ho spiegato che al contrario di quanto lui pensa la sua istanza è stata accolta e quindi autorizzata.
Lo dispone l’Art. 20. (Silenzio assenso) della legge 241 del 1990 così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005.
Articolo che dice :
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
Che il comune non abbia ancora approvato il regolamento non osta all’esercizio della attività di esposizione e vendita di prodotti artigianali.
A conferma del nostro dire in questi giorni risultano essere installati altre attività commerciali, il che significa che regolamento o non regolamento non si può vietare l’esercizio di attività artigiane o commerciali a chi è legittimato a tali attività.
Certo quanto detto non esclude due righe da parte dell’amministrazione comunale a chi arricchisce il lungomare amanteano, senza chiedere nulla e pagando anche la Tosap!
Forza Luca, accelera, dai un po’ di gas, diversamente il comune resterà ancora inaccettabilmente fermo!
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NO!.
La risposta è pacifica.
Lo dice il Consiglio di Stato con la sua recente sentenza del 25 settembre 2017.
L’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 (c.d. Testo unico dell’edilizia), nel comma 8 prevede che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso”, esclude espressamente “i casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali”.
Lo stesso vale per gli interveti di ristrutturazione.
E similmente per quelli di demolizione.
La sentenza è coerente con quanto previsto, in linea generale, dall’art. 20 della L. n. 241 del 1990, che esclude l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso, tra l’altro e per quel che interessa nella presente sede, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
In sostanza, l’art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001 e, più in generale, l’art. 20, comma 4, L. n. 241 del 1990, nell’escludere dalla formazione del silenzio assenso gli atti ed i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ovvero ove sussistano vincoli (tra gli altri) culturali e/o paesaggistici, non intendono riferirsi ai soli casi in cui sussistano vincoli specifici, riguardanti un determinato immobile ovvero una parte di territorio, puntualmente individuati per il loro valore storico, artistico o paesaggistico con puntuali atti della Pubblica amministrazione, ma si riferiscono, più in generale, a tutte le ipotesi in cui siano presenti, nell’ordinamento realtà accertate come riconducibili, anche in via generale, al patrimonio culturale e/o paesaggistico.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, allora, devono ritenersi ricomprese nei casi per i quali è esclusa la formazione del silenzio assenso, le domande volte ad ottenere titoli edilizi relativi ad immobili situati in zona A del territorio comunale, posto che tale zona, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 1444 del 1968 è quella costituente parte del territorio interessata “da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”
In sostanza il centro storico è un valore che deve essere tutelato e difeso
E’ bene ricordarsene sempre.
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