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Siamo spesso contestati di parlare male dell’ammi ni strazio ne ( ogni ammini stra zine, invero) e questo so lo perché riteniamo sia nostro dovere parlare delle cose di Amantea.

Una di queste sono, da tempo, i photored che a nostro giudizio hanno allontanato gli storici clienti della rete commerciale amanteana, quelli che ne hanno fatto la fortuna.

Ad aggravare questo fenomeno il problema de La principessa e dell’impossibile limite di velocità 30kmh.

Da qualche tempo anche il problema dell’autovelox di Acquicella.

A noi ricorda sempre il meraviglioso “Non ci resta che piangere”di Roberto Benigni e Massimo Troisi, e la famosa frase “Alt! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!”

Tra i tantissimi che a voce ci hanno sollecitato ancora attenzione, finalmente un nostro lettore che ci ha inviato la seguente lettera. Leggetela!

“Buongiorno, avendo letto in rete la prossima attivazione del servizio autovelox mobile in loc. Acquicella ss 18 da parte della polizia locale, chiedo informazioni sulla possibilità che in un futuro prossimo vengano realizzate, così come chiesto dall'attuale amm.ne comunale, 2 postazioni fisse per il controllo della velocità ed un cd.sorpassometro.

Leggo che queste richieste sono state dettate dall'incremento di incidenti stradali in zona, cosa che evidentemente a me sfugge anche percorrendo il suddetto tratto di strada più volte al giorno.

Invero, l'attuale limite di velocità di 50 km/h è da ritenersi non adeguato, sia per le condizioni oggettive del tratto interessato, ma soprattutto in quanto la strada non interseca alcun centro abitato, poiché le case che insistono sul lato ovest ("ferrovia") si contano davvero sulle dita di una mano, venendo così a mancare uno degli elementi distintivi del centro abitato, ossia la percorrenza penetrativa (e non tangenziale) all'interno di un nucleo di fabbricati (mi pare di ricordare in numero di 15).( sono 25)

Questa proposta ha evidentemente lo scopo di "fare cassa", così come i vari photored e le strisce blu ormai onnipresenti in Amantea.

A quest'ultimo proposito mi chiedo se qualcuno si è mai domandato se le suddette sono regolari e se il piano di traffico comunale ha previsto le zone a sosta libera così come richieste dalla legge...

Ad ogni modo credo che se il Sindaco davvero pensa di mettere questo ulteriore obolo a carico degli automobilisti io, la mia famiglia e moltissime altre persone che conosco, onde evitare verbali per infrazione del cds, ci vedremo costretti a scegliere altre destinazioni limitrofe per le nostre attività quotidiane, commercio in primis.

Infatti sfido chiunque a tenere i 50 km/h con un'auto moderna se non tenendo costantemente gli occhi sul tachimetro, neanche l'ultima marcia riesce a mantenere questa velocità e fa singhiozzare la vettura.

Piuttosto, il Sindaco si è mai preoccupato dei numerosissimi camion che ogni giorno (e notte) viaggiano a migliaia sulla ss 18, provocando danni al bitume della sede stradale e creando REALI situazioni di pericolo?( sospettiamo che non siano mai contravenzionati)

O gli preme solamente regolamentare il traffico sulla ss18 in occasione della fiere di novembre e della notte bianca, creando disagi notevoli ed evidenti a chi è obbligato a percorrere detta strada visto che non ci sono in pratica percorsi alternativi?

Se è così vicina al tema della sicurezza stradale, allora l'amm.ne in carica potrebbe promuovere un serio progetto che elimini Amantea dal percorso della statale, così come è successo a Guardia Piemontese Marina, con ingresso ad Acquicella ed uscita a Coreca, la cosa è fattibilissima e darebbe giovamento sia alla popolazione, evitando il traffico di passaggio, e sia agli automobilisti che eviterebbero un percorso a tutti gli effetti cittadino su una strada che dovrebbe essere a scorrimento veloce.

D'altra parte questa proposta è già stata avanzata in passato se non erro, forse sarebbe il caso di riproporla.

Chiedo cortesemente pertanto alla luce di questi fatti un approfondimento sul tema da parte della vostra testata. Grazie.”

Pubblicato in Primo Piano

Il 28 gennaio del 1896, tra pochi giorni sono 120 anni , è stata emessa la prima multa della storia per eccesso di velocità.

Walter Arnold, di East Peckham nel Regno Unito, venne sorpreso al volante del suo bolide mentre sfrecciava a velocità siderali.

Viaggiava a circa 13 km/h.

Quasi 10 km orari sopra il limite consentito in quel tratto

Parliamo di un tempo in cui il limite di velocità sulle strade statali era di appena 6 km/h, che scendevano a 3 in città.

Arnold venne fermato da un poliziotto che lo inseguì, bloccandolo, in bicicletta...

Non sappiamo quanto dovette pagare Walter Arnold.

Né possiamo dimenticare i famigerati"Locomotive Acts" inglesi del 1861 e 1866 i quali prescrissero, tra le altre assurdità, che ogni vettura circolante su strada ordinaria, non potesse superare i 16 km orari, che erano necessari tre individui per la condotta della macchina, di cui uno armato di bandiera rossa, doveva precedere a piedi il veicolo alla distanza di 54,85 m (60 yards), ed inoltre che il veicolo si sarebbe dovuto fermare immediatamente alla prima richiesta di qualunque pedone.

Insomma la burocrazia, il legislatore e la ossequiente polizia da quel momento se la sono presa con la velocità.

E ieri ed oggi giù botte da orbi.

Le ultime contravvenzioni stanno arrivando in questi giorni

Sia per i famosi “ 30 kmh” prefettizi della Principessa, sia per i famosi “50 kmh” comunali di Acquicella.

Stiamo parlando di quelle velocità che portano la calabria all’isolamento.

Nessuno pensa infatti che a questa velocità un milanese per venire ad Amantea impiegherebbe, salvo blocchi e file, quasi 22 ore!! Ed un romano “soltanto” 11 ore!!!!!

E con il rischio anche di tante contravvenzioni.

Ed allora se ne stanno a casa!

Speriamo che non ci incappi Babbo Natale che per giungere in Calabria a 50kmh impiega diversi giorni con il rischio di arrivare a capodanno ! ( nella foto con la contravvenzione per divieto di sosta della slitta!)

….continua……

Pubblicato in Primo Piano

Per taluni fare il politico è un diritto, non un dovere.

E per gli stessi per farlo bene ed avere chance di essere rieletto occorre gestire soldi, fare assistenza , soddisfare le esigenze della comunità.

 

E se lo Stato non manda i soldi necessari, bisogna ingegnarsi.

Tasse e tributi non sono la soluzione migliore.

E qualcuno pensa che sia meglio trovare soldi nelle tasche dei altri, cioè non dei cittadini residenti e votanti.

Ed allora VIVA gli autovelox ed i photored

Ma qualcuno si arrabbia e denuncia.

E’ successo a Mandatoriccio dove lunedì 7 dicembre l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha inviato una semplice comunicazione alla Procura di Castrovillari e per conoscenza al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, al Dipartimento Affari Interni Territoriali del Ministero degli Interni, al Prefetto di Cosenza ed alla Procura di Roma nell’ambito della quale ha voluto far rilevare l’ennesima installazione di rilevatori di velocità stradali “imboscati” e pericolosi ai fini della sicurezza stradale ad opera della Polizia Municipale del Comune di Mandatoriccio.

 

L’episodio è avvenuto Venerdì 4 Dicembre ed è stata ampiamente documentata dagli automobilisti che hanno inviato tutto il materiale necessario a rappresentare ed evidenziare le diverse e svariate illegalità circa l’istallazione del suddetto autovelox questa volta anche attraverso la produzione di video filmati.

L’Associazione ha inteso comunicare la gravità di quanto accaduto convinta che un’istituzione dello Stato debba essere la prima a rispettare la legge ed a dare il buon esempio: diversamente c’è il rischio che ciò possa provocare una confusione ed un imbarbarimento generale le cui responsabilità andrebbero certamente rintracciate nell’agire illecito delle Istituzioni.

A ciò si aggiunge il mancato rispetto dei diritti del cittadino. Quest’ultimo ha certamente dei doveri, tra i tanti il rispetto di tutte le leggi in vigore nello Stato italiano, ma ha anche il diritto di essere sanzionato secondo i principi e, appunto, le leggi previste dallo Stato e non in modo illecito, fuori dalla norma e, ci sia consentito, furtivo. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, ritenendo doveroso segnalare quanto accaduto ha chiesto, inoltre, alle autorità in indirizzo di verificare se nei fatti esposti si ravvisino gli estremi di fattispecie penalmente ed amministrativamente perseguibili. L’Associazione, infine, ha dichiarato alle autorità in indirizzo di essere a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento nonché per l’esibizione della documentazione in nostro possesso, comprovante l’illegittima ed irregolare installazione dell’autovelox nonché le comunicazioni dei cittadini richiamate ed auspica che quanto accaduto possa non ripetersi mai più. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ricorda inoltre che ogni cittadino automobilista che rileva un’istallazione di rilevazione della velocità stradale abusivo può segnalarlo all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. mediante foto, video e dichiarazioni firmate “ da quicosenza.it

E nessuno interviene.

Basterebbe imporre il fermo e la contestazione immediata e questa storia vergognosa finirebbe....

Pubblicato in Alto Tirreno

Il giorno 23 settembre siamo andati ad Acquicella ; era il giorno di inizio della attuazione dell’impiego dell’autovelox.

Viaggiando a 50 kmh abbiamo creato una notevole fila, costringendo molti automobilisti a sorpassarci pericolosamente.

 

Non vogliamo giungere alla affermazione che il limite di 50kh è difficile, se non impossibile, da osservare, ma forse è davvero così; in particolare quando il traffico non è intenso e lo spazio davanti alla propria auto è ben maggiore della distanza di sicurezza ( 25 mt per 50kh) prevista dal CdS e dall’altro lato non viene nessuno.

Ma perché un limite così basso in una strada che fino a “ieri” si poteva percorrere normalmente a 90 kmh?

 

Ci è venuto, quindi, il dubbio che il limite di 50kmh fosse se non illegittimo, quantomeno inopportuno: non voglio dire finalizzato a far soldi con l’autovelox.

Ma chi lo ha disposto questo limite ?

Trattandosi di un strada di proprietà dell’Anas sulla quale il comune mette gli autovelox ( appena possibile) ci siamo fermati ed abbiamo osservato( e fotografato) i segnali di limite massimo di velocità proprio per sapere se gli stessi sono stati disposti e collocati dall’Anas o dal Comune.

Ovviamente sul verso del segnale non è riportata alcuna indicazione della ordinanza( e quindi della competenza).

Occorre scrivere ai due enti per sapere; ovviamente sperando che rispondano.

 

Abbiamo anche osservato che l’incrocio della SS18 con lo svincolo per Belmonte Calabro è regolato da due distinte velocità ( un po’ come Aquicella ed Acquicella) di cui quella verso nord a 50Kmh e quella verso sud a 70kmh.

Potete anche non crederci, ma è così. E poi ci sono e foto a dimostrarlo!

Ma perché, poi, 50kmh?

Si tratta forse di un centro abitato?

Impossibile.

 

Il centro abitato, dice il CdS, è quello indicato dall'art. 3, comma 1, punto 8 del nuovo codice della strada (letteralmente : Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada).

 

E questa condizione non ricade. I 25 fabbricati non ci sono!

Non solo.

 

La edificazione ad Acquicella è sostanzialmente quella al tempo della costruzione della SS18 per cui non si comprenderebbe in alcun modo come mai per una situazione stabile nel tempo la norma si applichi soltanto adesso e non anche al tempo della realizzazione della strada.

Se mai occorre chiedersi come sia stato possibile autorizzare ( posto che lo siano) l’incredibile ( ed increscioso) alto numero di accessi nessuno dei quali ci sembra legittimo.

Ma su questo occorrerà indagare

E non finisce certamente qui!

Ma davvero dovremmo credere alla bufala che gli autovelox sono attivati “per garantire maggiore sicurezza”?

Ma perché la sicurezza si attua per alcune ore a giorni alterni?

Dai! Per favore!

E poi si attua solo ad Acquicella? Gli altri non ne hanno diritto?

Né appare credibile “L’obiettivo di educare chi guida al rispetto della segnaletica, evitando il transito dei mezzi a velocità troppo sostenuta”

Ma perché questo obiettivo dovrebbe attuarsi solo ad Acquicella?

Che cosa ha di speciale Acquicella rispetto a tutte le altre zone di Amantea e tutte le altre immissioni a rischio della SS18 di Amantea?

Ci sembra che l’unica a dire la verità sia il sindaco Sabatino quando afferma che «L’installazione dell’autovelox presso località Acquicella era stata fortemente richiesta da tantissimi residenti nel corso della campagna elettorale del maggio 2014”.

Di fronte a questa affermazione il pensiero corre prepotente a 1600 persone che abbiamo firmato per il lungomare e che rimasti inascoltati e si impone la domanda : “ chissà quanti saranno stati gli abitanti di Acquicella che hanno chiesto l’autovelox?” .

Chissà che appena arriveranno i salati verbali qualcuno ne chieda l’elenco: magari solo per ringraziarli! O magari per sapere se sono loro stessi stati contravvenzionati!

Meno credibile, invece, ci pare il sindaco quando dichiara che l’autovelox ha “ l’obiettivo di tutelare chi vive in questa zona della città e non di fare cassa”.

Salvo che non si riferisca al fatto che trattandosi di strada di competenza dell’Anas questo ente non pretenda come per legge la metà dell’importo. In sostanza il comune “ingrassa” l’Anas!

Tantomeno è credibile la affermazione che “Per il momento il servizio funzionerà in via temporanea, ma l’auspicio è di realizzare una postazione fissa”

Forse il sindaco non sa che sono stati già da tempo piazzate le telecamere delle postazioni fisse.

Altro che “auspicio” !

Altro che “servizio finalizzato alla formazione di una mentalità più attenta verso il comune senso civico”.

Nessuno ci toglie dalla testa che si tratta di far Cassa per risollevare le gravi condizioni economiche del comune di Amantea

Così come nessuno ci toglie dalla testa che Amantea già abbandonata per i photored diverrà sempre più deserta!

E c’è altro. E chissà che non emerga in Tribunale.

 

Divieto verso nord

 

Divieto verso sud

 

Il secondo laser già pronto

Pubblicato in Primo Piano

autoveloXIl comando di Polizia Municipale, guidato da Emilio Caruso, ha ufficializzato il calendario degli orari in cui sul comprensorio amanteano sarà attivo l’autovelox.

A partire dal prossimo 23 settembre, infatti, i vigili urbani presidieranno la Ss 18 all’altezza di località Aquicella, montando le apparecchiature idonee al rilevamento della velocità dei veicoli in transito. Una misura in qualche modo attesa ed anche auspicata, considerando le alte velocità che spesso si verificano in quel tratto, teatro in passato di incidenti e sinistri purtroppo gravi.

«Avviando questa operazione – spiega lo stesso Caruso – rispondiamo alle numerose istanze che sono giunte dai residenti della località situata all’ingresso del lato Nord di Amantea. Acquicella è una contrada molto rilevante dal punto di vista demografico e non presenta, purtroppo, itinerari alternativi alla Ss 18. Chi ha esigenza di spostarsi verso il centro della città non può fare altro che utilizzare la Statale e in alcuni casi la visibilità per l’immissione dei mezzi è davvero ridotta. È bene ricordare, inoltre, che la litorale tirrenica in quel tratto corre in rettilineo: una circostanza che di certo non incita gli automobilisti a rallentare, nonostante sia vigente il limite di velocità derivante dall’attraversamento di un centro urbano. Per risolvere questa situazione, di concerto con l’autorità amministrativa, abbiamo varato un programma che prevede la presenza dell’autovelox a partire dal prossimo 23 settembre. Mercoledì la pattuglia della Municipale sarà operativa dalle 14 alle 18; sabato dalle 10 alle 18 e il lunedì successivo dalle 14 alle 18».

Comunicando gli orari in cui l’autovelox sarà attivo il comando di Polizia Municipale ha ottemperato anche a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla circolare del Ministero dell’interno numero 10307 del 14 agosto 2009 che regola il funzionamento di questo tipo di impianto. Gli aggiornamenti relative alle modifiche del calendario verranno tempestivamente comunicate, utilizzando anche gli spazi ufficiali online a disposizione dell’ente.

«L’obiettivo principale – conclude Caruso – è di educare chi guida al rispetto della segnaletica, evitando il transito dei mezzi a velocità troppo sostenuta. Siamo altresì convinti che l’adozione di questa misura permetta di risolvere, almeno in parte, le problematiche viarie di località Acquicella, facilitando quanto meno l’immissione dei veicoli sulla Statale tirrenica. Il comando dei Vigili Urbani, chiaramente, è a disposizione degli utenti per ogni genere di informazione specifica sull’argomento».

Comunicato comune di Amantea

Pubblicato in Primo Piano

Oltre al danno anche la beffa!

La Statale 18 degli anni sessanta , un tempo denominata superstrada per distinguerla dalla vecchia statale 18 degli anni venti , stretta e piena di curve, è percorribile solo alla astronomica velocità massima di 30 kmh , cioè quasi la metà della velocità della veccia statale.

 

Alla faccia della modernità.

Una follia per un tratto di strada lineare e fuori dal centro abitato.

Già! Ma chi può lottare contro i potenti gestori delle strade italiane ? Chi può osservare che 30kmh è una velocità impossibile da tenere e che anzi costituisce un vero e proprio pericolo?

Quale tribunale si è mai pronunciato sulle velocità imposte dai tecnici degli enti proprietari delle strade?

Sarà pure vero che la statale 18 è stata “raggiunta” dal mare che un tempo ne era lontano ma la colpa non è certamente degli automobilisti, anzi potrebbe essere proprio del comune di Amantea che oggi incassa i proventi degli autovelox.

Assurdo, ridicolo, beffardo.

 

Ed infatti nessun politico amanteano interviene sulla vicenda degli autovelox di Campora SS18.

Il solo interveto che registriamo è quello del consigliere comunale Giancarlo Nicotera, segretario dell’Udc, il quale dichiara: “Penso che diversi Amministratori delle nostre coste abbiano tanto su cui riflettere in tema di mare sporco (depuratori, fogne e scarichi in primis), erosione delle coste (milioni di euro di lavori buttati a mare perché poi inghiottiti dal mare) e sicurezza stradale.

Non è certo con gli autovelox a velocità minime assurde (come quelle imposte a Campora) che si raggiunge la sicurezza degli utenti della strada”

Pubblicato in Primo Piano

Amantea è ormai il paese delle code automobilistiche, come un tempo Scalea.

Semafori, semafori, semafori.

A cominciare da quello della Principessa

Ma ora uno verrà spento.

Quale?

Ovviamente quello che non ha photored!

Lo ha disposto la Questura di Cosenza con una comunicazione inviata al comune di Amantea.

Con la stessa è stato definito un piano per la riapertura a doppio senso di marcia della Ss 18 in località Principessa.

«A partire dal prossimo 8 agosto – spiega il comandante della Polizia Muncipale nepetina Emilio Caruso – applicheremo il piano viario trasmesso dalla Questura che prevede lo spegnimento del semaforo, la presenza dei vigili urbani in orari specifici, il transito a 30 chilometri e il posizionamento di un autovelox per garantire il passaggio alla velocità fissata.

Il programma prevede la presenza del presidio l’8 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21;

il 9 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 21;

il 14 agosto dalle 16 alle 21;

il 15 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 21;

il 16 agosto dalle 16 alle 21;

il 22 e il 23 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 21;

il 28 agosto dalle 16 alle 21;

il 29 e il 30 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 21».

«Il corpo di Polizia Municipale – conclude Caruso – si è già attivato per organizzare al meglio l’intero servizio nella consapevolezza che verranno a mancare risorse umani importanti nel bel mezzo del periodo estivo. Fortunatamente non mancano competenze e volontà per affrontare un questione che fino a questo momento ha certamente causato disservizi e proteste».

E “benimiachibuogliu” il comune incasserà anche le contravvenzioni per l’autovelox, visto che realisticamente non è possibile camminare a 30 km all’ora!

Si chiama Pol 2014 e sarà il primo Meeting della Polizia Locale del Sud Italia.

 

Un evento importante con numeri importanti.

5 le regioni partecipanti (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia)

Oltre 200 gli iscritti partecipanti.

5 sezioni convegnistiche di approfondimento e formazione.

Il meeting si terrà domani e dopodomani 23 e 24 ottobre.

L’iniziativa è della Beta Professional Consulting, con il patrocinio di diversi enti, tra i quali il Comune di Cosenza, ed una significativa presenza di partner privati.

L'assessore alla mobilità urbana sostenibile Nicola Mayerà ha evidenziato che "Gli operatori della Polizia locale sono quelli più vicini ai cittadini, che vanno sensibilizzati a sviluppare un sentimento di appartenenza nei confronti di questi operatori che agiscono molto su un piano propositivo e non vanno visti solo come dei sanzionatori. Sono piuttosto coloro che davvero tutelano l'ordine di una città a più livelli".

Il Comandante della Polizia Municipale di Cosenza, Ugo Dattis, centrando meglio la “ratio” del meeting ha ricordato che si tratta di una due giorni di formazione completamente gratuiti ed ha dichiarato che "Investire sull'aggiornamento professionale significa migliorare la produttività sul campo degli operatori. Il fatto che questa opportunità abbia come cornice la nostra città è un significativo valore aggiunto se pensiamo che l'unica occasione del genere risale ad una quindicina di anni fa, nell'ambito di un importante convegno europeo, molto partecipato, ma che finì lì per mancanza di risorse. L'occasione è importante proprio perché ci permetterà di confrontarci con colleghi di altri territori, anche sulla necessità di una nuova legge che disciplini la categoria. Le nostre competenze infatti aumentano, alcune ci appartengono in maniera specifica, e non ci sentiamo affatto una polizia di serie B, anzi".

La Beta Professional Consulting organizzatore della iniziativa è una società che noleggia e/o vende apparecchiature per il controllo della velocità dei veicoli e la Gestione del Servizio integrato dei Verbali scaturenti dallo stesso (grazie al software di proprietà BET@POL CDS).

E non basta . L'azienda offre un nuovo e unico sistema digitale di rilevamento delle velocità istantanea dei veicoli esclusivamente basato su tecnologie video di ultima generazione oltre a un sistema di rilevamento della velocità media conosciuto come Tutor.

Completano la gamma dei prodotti per il controllo del traffico altri due innovativi sistemi digitali: uno per la rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso e un altro utilizzato per la rilevazione di transiti non autorizzati a varchi di Zona a Traffico.

Nessuna sorpresa se vi diranno che attivare autovelox, tutor, photored e ZTL sarà per la vs sicurezza

Voi però non credeteci!

Questi strumenti servono normalmente ai comuni per fare cassa!

L’unico vero meeting risale al 1996 quando il comune di Cosenza ospitò il primo ( ed unico) meeting della polizia europea che venne ospitato anche dalla città di Amantea.

Ma erano altri tempi!

Pubblicato in Cosenza

In particolare numerose associazioni per la difesa dei consumatori sostengono che al fine dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature che siano solo "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità sia certificata e documentata dagli enti preposti a tali controlli, con lo scopo di eliminare ogni incertezza sull'attendibilità della misurazione.

In sostanza ai sensi della legge n. 273/1991, art. 1, con la quale sono stati «costituiti laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali».

Finora la Cassazione Civile con varie sentenze aveva sostenuto che «le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia e metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie».

Ora con la recentissima ordinanza n. 17766 del 2014 della Suprema Corte ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale il che consente a tutti i ricorrenti che abbiano attualmente un giudizio pendente in ordine alla taratura degli autovelox di richiedere la sospensione della sanzione principale e delle sanzioni accessorie (come la sospensione della patente di guida o la sottrazione di punti dalla stessa).

In sostanza se la Corte Costituzionale dovesse indirizzarsi nel senso dell'incostituzionalità della norma, si aprirebbe il capitolo della conseguente nullità delle multe elevate, avvalendosi delle apparecchiature per rilevazione elettronica della velocità.

Ecco la sentenza integrale:

“Corte di Cassazione Civile - Sezione II, Ordinanza interlocutoria n. 17766 del 07/08/2014
Circolazione Stradale - Art. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Mancata previsione della verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all’accertamento della velocità - Art. 45 C.d.S. in riferimento all’art. 3 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - La seconda sezione della Corte di Cassazione civile solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice della strada. in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 C. S. e T. M., rispettivamente conduttrice e proprietario dell’autovettura targata (OMISSIS), adivano il Giudice di Pace di (OMISSIS) opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di (OMISSIS) per violazione dell’art. 142, VIII co. C.d.S. asseritamente commessa il 27 giugno 2005.

I ricorrenti chiedevano all’adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimità e nullità ovvero l’annullamento e la revoca del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura contestando l’avversa opposizione.

Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di (OMISSIS) rigettava il ricorso, confermando il verbale e l’ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale. Con atto depositato in data 18 giugno 2007 C. S. e T. M. adivano il Tribunale di Torino interponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado.

Resisteva all’interposto gravame la Prefettura di Cuneo, chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Con sentenza n. 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribunale di Torino rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Per la cassazione della detta decisione d’appello proponevano ricorso C. S. e T. M. con atto fondato su otto ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo.

RITENUTO IN DIRITTO

1. - Deve, al fine del presente provvedimento, porsi immediatamente attenzione su alcuni rilevanti profili di cui al terzo e quarto ordine di motivi.

Con il terzo motivo del ricorso si censura la "violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della L. 11.08.1991 n. 273, dell’art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 ed ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN 10012 e delle raccomandazioni OIML DI9 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità - art. 360 n. 3 c.p.c.".

In proposito viene formulato, ai sensi dell’applicabile art. 366 bis c.p.c. il seguente articolato quesito di diritto: "dica l’Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, all’apparecchiatura Autovelox mod. (OMISSIS), utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la L. 11.08.1991, n. 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validità dell’accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura”.

Con il successivo quarto motivo (di certo collegabile a quello innanzi esposto) le parti ricorrenti lamentano una carenza motivazionale della impugnata sentenza in relazione ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero il regolare funzionamento dell’autovelox". Il tutto al cospetto dell’affermazione riportata nella decisione d’appello, per la quale "... il regolare funzionamento dello strumento è certo fino a prova contraria ...".

Entrambi i motivi innanzi riportati impongono di affrontare la (non nuova) problematica della necessità della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l’accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, della legittimità costituzionale di una esenzione - per tali strumenti - da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura.
La rilevanza della questione in ordine alla decisione della controversia emerge alla stregua dell’operata ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio, nonché dal riverberarsi della medesima anche su alcuni dei rimanenti motivi del ricorso, in particolare il primo ed il secondo. Quest’ultimi, in via mediata, sono a loro volta coinvolti dalla soluzione dell’anzidetta questione di legittimità, specie ove si consideri che - come giova, in breve, qui evidenziare - attengono alla motivazione ed all’eventuale violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 23 L. n. 689/1981 e 205 C.d.S. quanto alla "avvenuta o meno dimostrazione" della regolarità del detto rilevatore di velocità.

Deve, quindi, ritenersi - concludendo in punto - ricorrente nella concreta fattispecie sottoposta a giudizio la rilevanza e pertinenza della questione di legittimità costituzionale sottesa alla prospettazione delle parti ricorrenti, in particolare, con il riportato terzo motivo del ricorso.

Questione che questa Corte ritiene di sollevare quanto all’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

3. - La non manifesta infondatezza della medesima questione emerge da quanto di seguito esposto.

Questa Corte con suoi pregressi provvedimenti ha, in sostanza, ritenuto - alla stregua di noto pregresso orientamento - che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, di cui all’art. 142, sesto comma del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura.
Il tutto perché potevano evitarsi i "controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità" (Cass., Sent. 19 novembre 2007, n. 23978).

In tale contesto questa stessa Corte, allorché fu chiamata a pronunciarsi (anche su richiesta, a suo tempo formulata, dalla Procura Generale) in ordine alla legittimità costituzionale della mancata previsione di sistemi di controllo periodici della taratura degli strumenti elettronici di misurazione della velocità, ebbe a ritenere l’infondatezza della questione.

Tanto si affermò sia con la decisione appena innanzi citata, che con alcune immediatamente successive.

In particolare si ribadì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., degli artt. 45 comma 6 C.d.S., 4 comma 3 d.l. n. 121 del 2002 (convertito in L. n. 168/2002), 142, comma 6 C.d.S. e 345 reg. cod. strada (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2008, n. 29333 ed, ancora, Cass. n. 29334/2008).
Senonché la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) "nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)" è stata esaminata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 277/2007.

Con tale decisione, pur non ritenendo fondata la questione, ma solo "per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione (decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182 invece dell’art. 2, comma 1 della legge n. 237/1991)", la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione.

In particolare con la citata sentenza si è affermato che al fine della individuazione "della norma rispetto alla quale (si) lamenta una irragionevole disuguaglianza" andava "sperimentata l’applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata".
Ciò tanto più in considerazione del significativo fatto che la stessa Amministrazione pubblica "aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare tale normativa", come da nota, già citata, n. 6050.

Il valore della affermazioni testé riportate della Corte Costituzionale non risulta smentito da successivi noti provvedimenti della medesima Corte quali le ordinanze, con declaratoria di manifesta inammissibilità della medesima questione di legittimità costituzionale, n. 423/2008 (per omessa indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata) e n. 127/2009 (per mancata adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio).

Anzi proprio quel valore delle affermazioni inducono oggi, col presente provvedimento, a riproporre l’accennata questione di costituzionalità, rilevante - per quanto già detto - ai fini del decidere e non manifestamente infondata alla stregua di quanto appena qui innanzi esposto.

Tanto specificamente in relazione all’art. 3 della Costituzione per l’assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che - come si approfondirà meglio in seguito - contrassegna la detta esclusione dall’applicazione della citata normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocità come unità derivata; ed, ancora, con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata, nonché con riferimento pure alla normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 - parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che - per di più - prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento.

4. - La medesima questione di costituzionalità deve ritenersi rilevante ed ammissibile con riguardo al noto parametro della ragionevolezza delle norma.

Tanto in considerazione della palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo.

Fra l’altro appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato.

Questa Corte ritiene, quindi, di sollevare d’ufficio - così come da dispositivo - la questione di legittimità costituzionale del già citato art. 45 C.d.S. in riferimento alla cennata norma costituzionale nella parte in cui il medesimo non prevede la verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all’accertamento della velocità e delle violazioni dei suoi limiti.

P.Q.M.

La Corte

visti gli artt. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 e 295 c.p.c.
 a) solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
 b) dispone, a cura della Cancelleria, l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
 c) sospende il giudizio in corso.

Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’11 aprile 2014.
Depositato in cancelleria il 7 agosto 2014

 

Pubblicato in Italia

tribunaleLo ha stabilito la Corte di Cassazione

ROMA - La multa per eccesso di velocità, accertato con l'ausilio dell'autovelox, è nulla se il segnale del limite di velocità non viene ripetuto dopo l'incrocio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza n.11018/14 del 20 maggio 2014) ribadendo il principio secondo cui, quando viene imposto un limite di velocità che abbassa quello previsto per il tipo di strada, deve essere ribadito con un segnale apposito dopo ogni incrocio, altrimenti diventa inefficace. Quindi, se un guidatore trova prima un limite di velocità, poi attraversa un incrocio e infine incappa in un autovelox, non potrà essere sanzionato.

La Cassazione si è pronunciata dopo aver esaminato un caso di un automobilista calabrese a cui era stato contestato un eccesso di velocità, accertato con l'autovelox. La Corte ha accolto il suo ricorso, sentenziando che "Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell'intersezione fosse venuta meno, giacché il coordinamento tra l'art. 119 e l'art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite, solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo".

Amantea 28.06.2014                                             Cav. Giovanni LISCOTTI

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