«Adesso la deputata del Pd Enza Bruno Bossio e i suoi megafoni chiedano scusa ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, nonché agli amministratori locali, cui hanno mentito vendendo la favoletta della risoluzione del precariato per l’intera categoria e della proroga universale dei contratti».
Lo afferma, in una nota, la deputata M5s Dalila Nesci, a seguito della circolare con cui la Funzione pubblica ha chiarito la vicenda della proroga dei contratti per gli Lsu-Lpu, che aveva messo in allarme sindaci e segretari comunali della Calabria.
Poi prosegue la parlamentare 5stelle «Al netto della spregiudicata caccia al voto da parte della Bruno Bossio, la Funzione pubblica ha spiegato che sono prorogabili soltanto i rapporti di lavoro con i soggetti, che abbiano superato i 36 mesi lavorativi, interessati alle procedure di stabilizzazione».
«La Funzione pubblica ha specificato che gli enti territoriali con vuoti in organico per determinate qualifiche procedono all’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati in un apposito elenco regionale, ancora da stilare.
Tali assunzioni da parte degli enti territoriali sono però subordinate alla compatibilità con il loro fabbisogno e soggette ai pesanti vincoli finanziari di legge».
«In merito alle risorse stanziate, la Funzione pubblica ha confermato che i 50 milioni dello Stato servono soltanto alla compartecipazione agli oneri derivanti dai contratti a tempo determinato dei lavoratori, per perseguire l’obiettivo, non ancora raggiunto nei tre anni precedenti, dell’avvio di percorsi assunzionali a tempo indeterminato».
«Infine – conclude Nesci – la Funzione pubblica ha esplicitato il ritorno al bacino regionale degli Lsu-Lpu per quei lavoratori che gli enti territoriali non possano assumere.
Morale della favola, tanti resteranno fuori dalle stabilizzazioni e saranno appesi alle scelte ignote della Regione a causa di questo pasticcio di Bruno Bossio e sodali, che, carte alla mano, si è rivelato un inganno elettorale, proprio come avevamo denunciato.
Ora la Regione ha il dovere di dare risposte rapide agli esclusi dalle stabilizzazioni, per i cui diritti ci batteremo con determinazione»
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Calabria
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Dall’altro capo una voce .”Sole 24 ore pagina 26”. Poi chiude.
Chiamatela curiosità, ma esco e compro il Sole 24 ore ricevendo anche gratis Il Quotidiano. Sfoglio e leggo “ Nella Pa pensione senza deroghe” e poi il sottotitolo “Obbligatorio il collocamento a riposo dei dipendenti con i requisiti pre-riforma”. L’articolo evidenzia la nota della Funzione Pubblica n 41876 del 16 settembre indirizzata alla regione Veneto.
Eccola: “ Si fa riferimento alla nota di posta elettronica certificata del 1/08/2013, protocollo n. 0327653, con la quale codesta Regione ha chiesto un parere in merito alla linea da seguire dopo la pronuncia della sentenza TAR Lazio n. 2446 del 2013, con la quale è stata annullata la circolare n. 2 dell'8/03/2012, diramata dallo scrivente Dipartimento, nella parte in cui indirizza le pubbliche amministrazioni a collocare a riposo al compimento del limite ordinamentale i propri dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011 e che sono quindi soggetti al regime pensionistico precedente la riforma introdotta dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011.
In proposito, si segnala che in data 31/08/2013 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 201, il d.l. n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", il quale all'art. 2, commi 4 e 5, contiene l'interpretazione autentica dell'art. 24, commi 3 e 4:
"4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente l'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione.".
Ciò posto, è confermata l'interpretazione già a suo tempo espressa nella circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, adottata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'INPS, a firma del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. IL CAPO DIPARTIMENTO Antonio Naddeo.
Avevamo posto sul ns sito il parere della Sesta Sezione del Consiglio di Stato ( sentenza N. 04104/2013 del 06/08/2013) che dichiarava la immoralità della conservazione ad libitum dei posti pubblici a scapito del diritto dei giovani disoccupati e del personale in esubero.
Ora siamo di fronte ad un obbligo ed alle connesse responsabilità nel caso di ritardo od omissione in atti d’ufficio. Ora nessuno potrà dire che non sapeva!
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