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E’ noto che il TAR di Catanzaro con una sentenza pubblicata il 20/12/2018 (N. 02168/2018 REG.PROV.COLL. N. 00880/2018 REG.RIC) ha ribaltato il risultato elettorale che aveva eletto sindaco di Serra d’Aiello la d.ssa Giovanna Caruso, al suo posto proclamando eletto Sindaco Antonio Cuglietta

ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza.

In conseguenza il sindaco attuale di Serra d’Aiello è il dr Antonio Cuglietta.

Senonchè l’ex sindaco Giovanna Caruso ha proposto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo anche la sospensione della sentenza del TAR Calabria.

Il sindaco Antonio Cuglietta è ancora un volta difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo (nella foto).

La udienza si è svolta ieri ed il CdS ha fissato la valutazione nel merito alla udienza del 14 marzo 2019.

Discende da quanto precede, e senza dubbio alcuno, che il CdS abbia rigettato la richiesta di sospensione della sentenza del TAR Calabria e che quindi il comune di Serra d’Aiello continuerà ad essere governato dalla maggioranza composta dal Sindaco Antonio Cuglietta e dai Consiglieri comunali Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra.

Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, restano invece consigliere di minoranza.

Pubblicato in Basso Tirreno

Aveva vinto per un solo voto 190 a 189 Giovanna Caruso.

E quindi in ricorso prodotto da Antonio Cuglietta e consiglieri di maggioranza Cappelli Gaetano, Posteraro Gianluca, Stella Ferdinando, Longo Piero, Aloe Filippo, Iachetta Eleonora, Vellone Domenico, Roppo Valente Flavio, Camastra Raffaele e Perri Margherita, difesi da Oreste Morcavallo.

Dall’altra parte Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, Maria Innocenti In Suriano Campagna rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba,

Ed il TAR aveva fatto intervenire la Prefettura per accertare la legittimità di due voti contestati dai ricorrenti.

Il gruppo di lavoro era costituito dalla Dott.ssa Francesca Pezone, Vice prefetto delegato dal Prefetto di Cosenza a svolgere la verificazione, insieme al Funzionario Amministrativo Dott. Gianfranco Porco e all’Operatore Amministrativo Vincenzina Zanfino.

Abbiamo cercato di avere una dichiarazione del neo eletto sindco Antonio Cuglietta ma lo stesso è fuori sede.

Ci riproveremo appena possibile.

Intanto ecco,integrale, la sentenza pubblicata il 20/12/2018

N. 02168/2018 REG.PROV.COLL. N. 00880/2018 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 880 del 2018, proposto da Antonio Cuglietta, Gaetano Cappelli, Gianluca Posteraro, Ferdinando Stella, Piero Longo, Filippo Aloe, Eleonora Iachetta, Domenico Vellone, Flavio Roppo Valente, Raffaele Camastra, Margherita Perri, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

contro Comune di Serra D'Aiello non costituito in giudizio;

nei confronti Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, Maria Innocenti In Suriano Campagna rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Ricorso ex art. 130 C.P.A. avverso: a) il Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Serra D'Aiello (Cs); b) il Verbale della Sezione n. 1; onde ottenerne in via principale il parziale annullamento con la correzione del risultato della "Lista Civica La Svolta 1.2" in n. 188 voti effettivamente conseguiti in luogo dei n. 190 voti erroneamente assegnati, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco di Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale di Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza; in via subordinata per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali e del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 e con la ripetizione delle elezioni comunali. Con vittoria di spese e compensi.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto ed Innocenti Maria il 26\7\2018 :

a) del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 1 del 10 giugno 2018;

b) del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Serra d'Aiello (CS) al fine di ottenerne il parziale annullamento sotto altro profilo con la correzione del risultato della Lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” in n. 188 voti di lista validi effettivamente conseguiti in luogo dei n. 189 voti erroneamente assegnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanna Caruso e di Vincenzo Paradiso e di Walter Pirillo e di Guerino Mendicino e di Vanessa Berardone e di Saverio Rizzo e di Raffaele Falsetto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dal ricorrente incidentale Maria Innocenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, candidato sindaco e consiglieri comunali della “Lista civica la svolta 1.2.”, impugnano ai sensi dell’art. 130 c.p.a. l’atto di proclamazione degli eletti delle elezioni del Comune di Serra di Aiello.

Premettendo di avere ottenuto 189 voti a fronte dei 190 ottenuti dalla lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” hanno dedotto quattro motivi di ricorso sostenendo:

1) la nullità di 2 schede attribuite alla lista avversaria per la sussistenza di segni di riconoscimento in violazione dell’art. 64 n. 2 d.p.R. 570/1960;

2) l’illegittimità della scelta del Presidente di seggio di risolvere le contestazioni alle schede non nel corso dello spaglio ma al termine dello stesso e senza acquisire il parere degli scrutatori in spregio al combinato disposti degli artt. 63 e 54 d.p.R. 570/19603);

3)la contraddittorietà del verbale laddove riporta la sostituzione di una scheda, non menzionata nell’apposito par. 19 lett. D;

4) l’illegittimità per violazione degli art. 41 d.p.R. 570/1960 e 19 l. n. 104/1992 della decisione in cui non è stata ammessa al voto assistito l’elettrice Mafalda Fabrizio.

L’ente locale cui il ricorso è stato ritualmente notificato non si è costituito.

Costituitisi gli eletti hanno chiesto il rigetto del ricorso e proposto a loro volta ricorso incidentale.

Hanno in particolare affermato l’infondatezza del ricorso per: 1) inammissibilità del primo motivo in quanto non contestate espressamente nel verbale; 2) la non risultanza nel verbale della risoluzione delle contestazioni alla fine dello spoglio e comunque il difetto di contestazione da parte degli scrutatori da intendere quale assenso 3) l’essere la sostituzione della scheda strappata avvenuta il giorno antecedente la votazione e come tale da non riportare nella sezione relativa alle schede relative nel corso della votazione, 4) la legittimità della non ammissione al voto della elettrice Fabrizio per difetto nel certificato medico di validazione della Asl.

In via incidentale hanno a loro volta richiesto l’annullamento dell’attribuzione di 2 voti agli avversari perché riportanti segni di riconoscibilità dell’elettore.

In via istruttoria il Collegio ha disposto verificazione sulle schede contestate e sulla non ammissione al voto della elettrice Mafalda Fabrizio.

All’udienza del 19.12.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’elezione contestata si caratterizza per vedere un solo voto di differenza tra lista vincitrice e lista soccombente.

In via preliminare deve disaminarsi l’eccezione con la quale i controinteressati ostacolano i motivi di ricorso per inammissibilità per difetto di immediata contestazione dai rappresentanti di lista.

L’eccezione risulta superabile alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 32/2014 la quale, rammentando l’attenuazione dell’onere della prova nel giudizio elettorale ha ammesso la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista a seguito delle operazioni elettorali quando prodotte per contestare le decisioni assunte dal seggio elettorale anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede, potendo essi non percepire nell'immediatezza la rilevanza determinante dell'errore, che può invece manifestarsi solo alla conclusione delle operazioni.

Ciò in quanto non vi è norma impositiva di un onere con effetto decadenziale ed alla luce della facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n, 4, d.P.R. n. 570 del 1960), sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R.).

2.Essendo stati anzitutto proposto l’annullamento della decisione di attribuzione di due schede per parte, devono in primo luogo disaminarsi i motivi del ricorso principale aventi ad oggetto non le schede, ma il procedimento.

Il terzo motivo di ricorso è, anzitutto, infondato.

La sostituzione della scheda strappata per come desumibile dalla pag. 11 del verbale è avvenuto nel giorno antecedente le votazione nel corso delle operazioni preparatorie e non nel corso delle votazioni, sicchè tale scheda non doveva essere riportata tra quelle riscontrate come deteriorate nel corso della votazione a pag. 29 del verbale.

4. Va ancora disaminata la contestazione di mancata ammissione al voto dell’elettrice Mafalda Fabrizio.

A mente dell'art. 41 d.P.R. n. 570 del 1960 come noto, i certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; pertanto, ai fini del voto assistito, l'attitudine dell'infermità fisica ad impedire l'autonoma manifestazione del voto da parte dell'elettore può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (v. Consiglio di Stato, sez. V, 14/11/2006,  n. 6685 )

Nella specie il certificato esibito al seggio elettorale ed acquisito dal verificatore è carente della sottoscrizione del medico, sicchè non appare censurabile la determinazione di non ammissione dell’elettrice alla votazione.

5. Ricorso principale e ricorso incidentale contestano entrambi la decisione di attribuzione alla avversaria di 2 schede riportanti segni di riconoscimento e decisivi, stante l’unico voto di differenza per determinare il vincitore.

Venendo al merito della speculare contestazione bisogna rammentare che la nullità del voto elettorale si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda emerge chiaramente l'intento dell'elettore di farsi riconoscere, per cui i segni superflui, quelli eccedenti il modo normale d'indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso solo qualora non sia evidente che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore nonché qualora si tratti di segni riconducibili a difficoltà di movimento o di vista dell'elettore.(v. tra le altre Cons. st. sez. V, 25/01/2016,  n. 245; sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; sez. V, 15 giugno 2015, n. 2934; Id., sez. V, 29 novembre 2013, n. 5720).

In particolare, l'art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere "in modo inoppugnabile" la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso; in effetti l'espressione «in modo inoppugnabile» non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome; di conseguenza l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (così Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2016, n.142).

Il principio di diritto va applicato alle 4 schede in contestazione.

Dalla disposta verificazione risulta in primo luogo che la scheda all’allegato n. 1 della relazione di verificazione attribuita alla lista “La svolta 1.2” risulta che accanto al simbolo sbarrato di tale lista compare una scritta non decifrabile e neppure attribuibile per numero delle lettere (4 o 5 nella prima riga e 4 nella seconda), per come auspicato dai controinteressati nelle operazioni del verificatore, al nome del candidato Saverio Rizzo. Il segno, dunque, non ha giustificazione alcuna con l’espressione del consenso e va, pertanto, ritenuto nulla diversamente da quanto ritenuto dal seggio elettorale.

L’attività istruttoria ha, in secondo luogo, fatto emergere che la scheda all’allegato n. 3 della relazione di verificazione attribuita alla lista “la svolta 1.2” risulta che oltre al simbolo sbarrato di tale lista nel riquadro della lista in competizione vi è una scritta non decifrabile che per posizione non trova giustificazione alcuna nella espressione del voto con conseguente nullità della scheda.

Venendo alle schede contestate con il ricorso incidentale dagli accertamenti istruttori emerge che all’allegato n. 4 della relazione di verificazione attribuita alla lista “Sosteniamo Serra – Antonio Cuglietta Sindaco” vi è sbarramento dell’intero riquadro ed indicazione di uno dei candidati della medesima lista, Filippo Aloe. Ritiene il Tribunale che l’apposizione del crocesegno sull’intero riquadro della lista sia ordinaria modalità di espressione della preferenza e non presenti irregolarità che ne inficino la validità.

In ultimo è stata acquisita all’allegato n. 5 della relazione di verificazione attribuita alla lista “Sosteniamo Serra – Antonio Cuglietta Sindaco” in cui vi è sbarramento del simbolo della lista ed in corsivo il nome “Longo Costantino” a fronte della presenza trai candidati di soggetto diverso Longo Piero.

Nel ricorso incidentale si sostiene che nella specie non vi sarebbe preferenza per il candidato con nome errato, bensì firma autografa del padre del candidato con volontà di riconoscimento ed a sostegno della doglianza la parte controinteressata ha richiesto ctu calligrafica.

È noto in proposito che la giurisprudenza afferma che l'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, tale errore ben potendo essere un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (v. Consiglio di Stato sez. V, 29/11/2013, n. 5720; sez. V, 30/01/1997, n.112).

Ritiene il Tar che nella specie tale principio sia applicabile e che l’invocato accertamento calligrafico trovi ostacolo in duplice ragione.

In primo luogo la dimostrazione che il voto sarebbe attribuibile al padre del candidato è in astratto irragionevole in quanto contrasterebbe con l’interesse dell’elettore ad inficiare la preferenza al figlio senza che vi sia ragione per dar prova all’esterno di aver per questi votato ed in secondo luogo tale accertamento violerebbe il principio della segretezza del voto.

6. La fondatezza “nel merito” della censure sulla riconoscibilità delle schede del ricorso principale esime il Collegio dal riscontro del motivo ad esso subordinato di mancata risoluzione delle contestazioni delle schede nel corso delle operazioni.

7. Consegue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini illustrati.

Ai sensi dell’art. 130 c.p.a. vanno, conseguentemente, corretti i risultati elettorali con l’annullamento delle due preferenze accordate alla lista “La svolta 1.2” con il diverso esito della elezione con attribuzione di 188 preferenza a tale lista e di 189 voti alla lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” che, pertanto, risulta vincitrice in luogo di quella controinteressata.

Va, pertanto, proclamato eletto alla carica di Sindaco Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza.

La presente sentenza, ex art 130 co. 8 c.p.a., deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale, al Sindaco del Comune di Serra d’Aiello ed alla Prefettura di Cosenza.

8. Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

Quelle di verificazione, liquidate ex art. 64 c.p.a. con separato decreto vanno poste a carico del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, così provvede:

1) In parziale accoglimento del ricorso principale:

-) annulla gli atti impugnati nelle parti in cui:

- sono stati attribuiti e di 190 preferenze alla lista “La svolta 1.2” e corregge il risultato elettorale attribuendole n. 188 preferenze;

- sono stati proclamai Sindaco del Comune di Serra D’Aiello la sig.ra Giovanna Caruso, consiglieri di maggioranza Paradiso Vincenzo, Pirillo Walter, Innocenti In Suriano Campagna Maria, Mendicino Guerino, Berardone Vanessa, Rizzo Saverio, Falsetto Raffaele e corregge il risultato proclamando eletto Sindaco Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza;

2) Rigetta il ricorso principale per la restante parte;

3) Rigetta il ricorso incidentale;

4) Compensa tra le parti le spese;

5) Pone a carico del Comune resistente le spese di verificazione liquidate con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Pubblicato in Basso Tirreno

Questi i risultati:

Lista Civica La Svolta

Candidato a sindaco Giovanna Caruso

Voti 190

Percentuale 50,13%

Lista Civica Sosteniamo Serra

Candidato a sindaco Antonio Cuglietta

Voti 189

Percentuale 49,86

Voti totali 379

Il sindaco Caruso continua la sua sindacatura.

Pubblicato in Campora San Giovanni

Credo sia la prima volta che in un processo esce una delle verità finora nascoste del Fiume Oliva.

Parliamo del processo sull'avvelenamento del fiume Oliva che si sta svolgendo in Corte d'assise a Cosenza.

L'accusa sostiene che cinque imputati, a vario titolo, avrebbero compromesso l'ambiente e la salute degli abitanti attraverso l'interramento di materiali tossico-nocivi e radioattivi nelle profondità della vallata, donde la contestazione dei reati di disastro ambientale, avvelenamento delle acque e discarica abusiva di rifiuti di varia natura, contaminati da metalli pesanti.

Come noto sono imputati l'imprenditore di Amantea, Cesare Coccimiglio, e quattro proprietari dei terreni, all'interno della valle dell'Oliva (Vincenzo Launi, Giuseppina Marinaro, Antonio Sicoli e Arcangelo Guzzo), valle nella quale secondo PM e GIP sarebbero stati interrati materiali contaminati.

Nella ultima udienza sono stati sentiti il professore Giacomino Brancati, responsabile del settore prevenzione dell'assessorato regionale alla Sanità, Mario Mileto, tecnico dell'Arpacal, Giovanni Notti, responsabile Geolab, Francesco Grandinetti, appuntato dei carabinieri, che all'epoca della vicenda andava a pesca in quella zona assieme a Giancarlo Fuoco, un pescatore amatoriale deceduto e che abitualmente pescava nel fiume Oliva, ed al padre del Grandinetti.

Infine, sono stati sentiti i tecnici comunali di Serra d'Aiello, geometra  Emilio Aveni e geometra Cuglietta di Aiello Calabro, che hanno riferito sulla destinazione urbanistica delle aree di pertinenza dei rispettivi comuni .

E grazie ad uno di loro è emersa la prima verità.

Cuglietta ha , infatti, precisato che quella zona negli anni 90 è stata usata come discarica abusiva dal Comune di Amantea e che in quell'area sono stati fatti lavori stradali da parte di varie ditte( vedi foto!).

Ha inoltre, ha riferito che quando si è rotta la briglia del fiume Oliva, nel massetto non c'erano rifiuti.( I lavori della briglia sono stati fatti dalla ditta Coccimiglio che, secondo l'accusa, l'avrebbe poi usata per interrare i rifiuti).

L’appuntato dei carabinieri Francesco Grandinetti, poi, ha riferito che nel 2005 il padre ha pescato un pesce con una testa grande e un corpo piccolo ma che in quella zona non ha mai visto animali morti. Purtroppo nessuno gli ha chiesto dove questo pesce "geneticamente modificato" sia stato pescato , se , cioè, a valle od a monte della discarica e quindi a valle od a monte della briglia!

Una grave omissione, come si intuirà! 

Ha anche detto, l’appuntato Grandinetti, rispondendo ad una domanda dell'avvocato Carratelli, che dagli anni 90 fino al 2002 non ha mai notato scavi in quella zona dell’Oliva.

Infine il prof Brancati il quale ha detto che : “Nello specifico c'è un eccesso di mortalità e non in tutte le fasce di età nel periodo di riferimento. C'è qualcosa di strano che è un eccesso significativo di mortalità.  La quantità dei metalli pesanti è idonea a far sorgere la correlazione e tali sostanze sono compatibili con quel picco di mortalità proprio per le patologie di cui ho rilevato l'eccesso statistico di decessi. Io in quelle zone mi occuperei anche dello stile di vita delle persone residenti.  Infatti, all'epoca delle analisi effettuate ho ravvisato un pericolo attuale. Anche perché si parla di otto casi di tumore accertati nella valle dell'Oliva, di cui uno avrebbe portato al decesso del paziente, e di altri 27 nel territorio circostante. Chi è residente in quell'area è potenzialmente più esposto a queste patologie tumorali”.

In sintesi per il consulente della pubblica accusa, c'è una correlazione tra le sostanze nocive trovate e l'eccesso significativo di mortalità, evidenziato dagli accertamenti epidemiologici, ma alla domanda dell'avvocato Nicola Carratelli ha risposto che quella correlazione non è né diretta né esclusiva.

Queste affermazioni avrebbero dovuto indurre le autorità sanitarie locali e la stessa procura ad effettuare indagini sanitarie sulla popolazione della vallata per capire meglio la entità del problema e soprattutto a comparare i dati dell'Oliva con gli altri fiumi della zona( per esempio il Licetto)

Tanti dubbi, allora, ma ora una prima certezza.

Una grande discarica abusiva ed incontrollata di rifiuti ( della quale ora si scopre che si sapeva )ed  il cui percolato si spargeva nell’ambiente inquinando le acque sotterranee e con ogni probabilità( se non certezza) le acque superficiali del fiume (almeno subito dopo il salto della briglia).

Ma che cosa c’era ( o c'è) nel percolato di una discarica incontrollata di rifiuti? Nell'Oliva è stata mai condotta una indagine specifica?. Cosa succede alle pile al mercurio ( Ruben-Mallory) ed a quelle alcaline ricche di manganese (MnO2) e zinco (Zn)- senza dimenticare quelle al Nichel Cadmio e tantomeno quelle al piombo-, quando sono aggredite dagli acidi dei rifiuti?.

Eppure dovrebbe essere noto da tempo che le pile  e gli accumulatori esausti sono inquinanti per i metalli pesanti che contengono, quali il piombo, il cromo, il cadmio, il rame e lo zinco, ma soprattutto il mercurio, il più pericoloso. Le quantità di mercurio contenute nelle pile sono minime, ma se vanno in discarica, o peggio, se sono gettate nell'ambiente il rischio di inquinamento, in particolare delle acque è molto alto. Una pila contiene circa un grammo di mercurio, quantità più che sufficiente per inquinare 1.000 litri di acqua. Le batterie al piombo, (come quelle utilizzate per tutti i mezzi di trasporto dalle automobili alle barche o per alimentate i gruppi di continuità di ospedali, centrali elettriche o telefoniche), una volta esaurite, possono costituire un potenziale pericolo per l'ambiente, in quanto contengono componenti di elevata tossicità: il piombo, un metallo pesante e quindi tossico nocivo e l'elettrolita, ossia l'acido solforico, liquido particolarmente corrosivo e inquinato da piombo.

E quante pile e batterie venivano scaricate nei rifiuti negli anni novanta?

Ed ancora basti pensare che da quei tempi ci sono voluti 19 anni per avere il D.Lgs. 188, datato 20 Novembre 2008, con il quale è stato esteso in Italia l'obbligo di recupero alle pile e agli accumulatori non basati sull'uso di piombo bensì sull'impiego di altri metalli o composti che recepisce e rende effettiva la direttiva europea 2006/66/CE. Troppo tempo!

Ma torniamo alle indagini ambientali sui prodotti: è vero che ne sono state fatte e che le colture sono risultate non inquinate?

(foto riservata di cui è vietato fare copie)

E perchè non parlare delle indagini epidemiologiche sulla popolazione interessata che sembra non siano mai condotte.

“Una cosa invece si sa cioè che tra i pochi studi condotti (Toxic Substances and Disease Registry ATSDR degli Stati Uniti) le indagini epidemiologiche relative agli effetti sulla salute di popolazioni residenti in prossimità di impianti di smaltimento di rifiuti fanno emergere tra queste popolazioni incrementi significativi per diverse patologie quali tumori infantili , nati di basso peso , tumori del polmone, della vescica, dello stomaco, del colon e del retto , oltre ad un aumento significativo delle morti neonatali . Altri studi condotti da ricercatori canadesi confermano l’esistenza di una prevalenza di alcune delle suddette patologie tra popolazioni residenti nei pressi di discariche per rifiuti urbani, anche se non si può parlare di una associazione univoca tra esposizione ed effetto avverso.”

E la stessa agenzia “sulla base delle risultanze di numerose indagini sanitarie e valutazioni tossicologiche, ha definito un elenco di sette gruppi di condizioni patologiche che dovrebbero essere monitorate prioritariamente ai fini di:

– valutazione dei potenziali rischi per la salute delle persone che vivono in prossimità di tali siti;

– definizione di programmi e attività di ricerca applicata alla salute umana tenendo conto delle sostanze a rischio identificate in tali siti.

La lista di sette PHCs (Priority Health Conditions) comprende:

– malformazioni congenite ed esiti riproduttivi negativi;

– tumori (in determinate sedi);

– disturbi immunologici;

– patologie renali;

– patologie epatiche;

– malattie respiratorie;

– disturbi neurologici.

Purtroppo restano solo indicazioni scientifiche.

Non sembra, infatti, che siano state mai condotte indagini epidemiologiche sulle popolazioni prossime alla “neonota” discarica abusiva di rifiuti!

Il processo è stato aggiornato al prossimo 21 maggio e sono state fissate altre due udienze per il 22 giugno ed il 18 settembre.

Campora San Giovanni (Cs). Ha chiuso oggi il campo estivo iniziato domenica 15 giugno, organizzato dal coordinamento regionale Alogon e destinato ad un gruppo di persone con disabilità.

Alogon è una straordinaria ed unica Associazione di Volontariato che negli anni si e' distinta nella nostra Calabria per l'organizzazione di vacanze-studio.

Dietro c’è don Giacomo Panizza ed i suoi collaboratori

Il titolo del campo è "MeravigliosaMente" e le due canzoni di Modugno: "Meraviglioso e Volare" ne fanno da colonna sonora per il messaggio positivo e allegro che trasmettono.

Un campo che è incontro.

Un campo che è inclusione sociale, il filo conduttore che vuole esprimere il bello dello stare insieme a testimonianza che si possono fare cose importanti anche se si ha una disabilità.

E Campora san Giovanni non è stata scelta a caso!

Affatto!

Quest'anno, infatti, il campo vacanza-studio ha voluto far emergere una situazione particolare, forse unica, comunque un esempio per tutta Italia

I promotori dell’evento( tra questi Nunzia Coppedè , presidente della FISH Calabria (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e Maria Scarcello) ci hanno detto che a questa esperienza hanno partecipato”un gruppo di persone con disabilità "sfuggite" allo sgombero dell'Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D'Aiello e che per quattro anni hanno sperimentato una situazione di autogestione prima a Serra D'Aiello, attualmente ad Amantea in localita' Campora San Giovanni. “

Con gioia hanno evidenziato che queste persone “ da qualche mese, vivono in un appartamento, in coabitazione. Non sono un'associazione, non sono una comunità ma otto persone che riescono a vivere insieme nella stessa casa. Si autogestiscono aiutate solo per poche ore al giorno. Vivono da soli in armonia e gioia, stanno dimostrando a tutti che possono farcela e che ogni forma di istituzionalizzazione non e' assolutamente la soluzione giusta per loro. Vogliamo trasmettere a tal proposito una buona pratica da trasferire ad altri".

Sono andato ad incontrarli mentre assistevano alla partita dell’Italia, ognuno partecipando a modo loro; qualcuna sventolava la bandiera italiana; qualcuno chiedeva il risultato, qualcuno si attaccava alla volontaria che aveva vicino tenendole la mano. Ognuno il suo modo, ma tutti insieme

Non poteva mancare e non mancava il sindaco del Papa Giovanni XXII l’avvocato Antonio Cuglietta da tempo vicino ai disabili e che con la sua presenza ha voluto confermare la necessità che anche la politica e non solo la comunità si sensibilizzi verso le persone con disabilità e ne faciliti l'inclusione sociale.

In questa ottica la presenza del neo assessore Gianluca Cannata al quale è stato chiesto di fare da ponte tra la comunità degli sfuggiti e l’amministrazione comunale.

Vedremo

Nel frattempo cogliamo l’occasione per chiarirvi che :

“ ALOGON è anzitutto uno stile. La originale personalità degli handicappati non può stare imbavagliata e rimanere invisibile. La creazione e l'espressione delle idee e dei sentimenti di tanti emarginati devono riversarsi ed esplodere sulla società. Le attività di composizione e di convivenza creativa delle diversità che stiamo conducendo da anni le vogliamo proporre e diffondere. Il ricchissimo vissuto di genitori con figli handicappati, intriso di difficoltà e di esasperazioni e di voglia di vivere e di inimmaginabili scelte di amore, lo riteniamo una ricchezza per tutta la società e un valore e un patrimonio da non lasciare nascosto.

ALOGON è autogestita da alcuni gruppi di handicappati, di famiglie, di volontariato e da comunità che manifestano la precisa volontà di voler dire, di parlare, di raccontare, di interpretare, senza essere "detti" da altri, interpretati e raccontati da altri, come capita spesso alle persone spogliate di tutto ciò che hanno e di ciò che sono.

ALOGON è una parola greca chenell'immaginario è come una miniera lontana, preziosa come la mitologia, celata sotto un mucchio di tempo, ma esistente solo quando la sappiamo riportare in superficie.

ALOGON tradotta in italiano significa: non contato, improbabile, ineffabile, incalcolabile, irrazionale, assurdo, contro logica, ... tutte parole che indicano la presenza di qualcosa o di qualcuno non definibile e non integrabile e non omologabile a e da altri.

Ci è piaciuto. Ci piace.

Auguri

Per andare oltre. Oltre l’immaginale, oltre lo scontato, oltre il prevedibile, oltre il possibile, là dove il cuore e l’anima sanno spingere chi pensa anche agli altri e non se stesso soltanto

E grazie

Giuseppe Marchese

Pubblicato in Campora San Giovanni
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