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Amantea. Poteri e limiti dell’amministrazione comunale

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Come sarà governata la città dopo la morte di Tonnara?

E’ la prima volta che un evento similare colpisce la nostra città ( per fortuna) e nessuno può vantare esperienza su come assicurare il governo della città.

Sovviene l’articolo 53 del Dlgs 267/2000, il quale nel suo articolo 53 comma 1 dispone :” In caso di decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio”

Successivamente il comma recita che “Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco”

In sostanza la Giunta decade ed il consiglio è sciolto, ma entrambi gli organi sono “mantenuti provvisoriamente in carica sino alle nuove elezioni in regime di prorogatio”, solo per assicurare il governo della città( o della provincia)

Si tratta tuttavia di uno scioglimento solo formale, finalizzato a consentire le nuove elezioni nel primo turno utile, stante che la legge 8 giugno 1990, n.142 prevede che fino alle nuove elezioni il consiglio e la giunta rimangono in carica.

Infine il comma continua disponendo che “ Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.”

Secondo il Ministero dell’Interno:

a) Nel caso di decesso del sindaco si concretizza l’ipotesi di reggenza da parte del vice sindaco che si protrae fino al rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Al vice sindaco, pertanto, figura istituzionalizzata dall’art. 16 della legge 81/93, potrà essere corrisposta l’indennità prevista per il sindaco per tutto il periodo in cui sono esercitate le relative funzioni.

b) E’ chiaro che l’evento del decesso del sindaco provoca la decadenza del consiglio e della giunta che rimangono in carica sino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Tanto al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, condizione che impone che in ogni momento vi siano soggetti giuridicamente legittimati ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico, di talché il vice sindaco, la giunta ed il consiglio sono legittimati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a compiere tutti gli atti occorrenti nella pienezza dei loro poteri.

Inoltre secondo il parere del CdS n 94/96 del 21 febbraio 1996 il vicesindaco è reggente e diviene titolare di tutte le competenze sindacali, anche se in via temporanea e straordinaria. In sostanza può compiere tutti gli atti che avrebbe potuto compiere il sindaco, compresa la revoca di un assessore e la nomina di un assessore mancante per reintegrare il plenum.

Sempre lo stesso parere stabilisce che non è possibile surrogare la nomina del vicesindaco quale componente del consiglio in quanto la disposizione richiamata è eccezionale ed espressamente riferita alla fattispecie del decesso del sindaco.

Può invece essere sostituito il consigliere dimissionario.

Ovviamente in caso di successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente viene, invece, nominato un commissario.

Andiamo alle perplessità

Come può un vicesindaco nominato avere i medesimi poteri e le medesime prerogative di un sindaco eletto dal popolo? Possibile questa totale equivalenza?

La perplessità non è stata sciolta nemmeno dal più recente parere del CdS n. 501/2001 reso in data 14 giugno 2001, nel quale il supremo organo amministrativo dopo avere affermato perentoriamente che «è ormai pacifico che il Vice Sindaco possa svolgere con pienezza di poteri tanto le funzioni di vertice politico dell’Amministrazione quanto quelle di ufficiale di Governo», si chiede se «il Vice Sindaco possa o meno nominare (o revocare) gli assessori ed in particolare (nei comuni ove lo statuto preveda un numero fisso di assessori) l’assessore destinato a prendere il suo posto nella Giunta». Il Consiglio di Stato, quindi, osserva che nei casi di decadenza del Sindaco, la Giunta ed il Consiglio «rimangono in carica (circostanza questa assai significativa) con pienezza di poteri visto che (argomenta ex art. 38, comma 5, T.U. n. 267/2000) solo dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali tali organi devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti e improrogabili».

Afferma, quindi, che «il quadro normativo esibisce risultanze sufficientemente univoche, confermando che nell’ipotesi della vicarietà ... nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce». Aggiunge che «l’esigenza di continuità nell’azione amministrativa dell’Ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico», per concludere che «è giocoforza riconoscere al Vice Sindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o la nomina degli assessori».

Ma è lo stesso CdS che si pone dubbi e si chiede: «può destare perplessità che poteri incisivi, come quelli oggi attribuiti al Sindaco in virtù dell’elezione popolare diretta, vengano esercitati per periodi di tempo, anche considerevoli, da un vicario privo di analoga investitura» e che «sotto il profilo dell’opportunità può ritenersi che nella situazione suddetta il Vice Sindaco dovrebbe fare uso di responsabile autolimitazione».

La stessa responsabile limitazione ovviamente dovrebbe essere usata anche dalla Giunta e dal Consiglio comunale.

Ci sembra infatti che si possa ritenere la ricadenza delle medesime condizioni richiamate dall’ art. 38, comma 5, T.U. n. 267/2000, che impone che Giunta e consiglio debbano limitarsi ad adottare atti urgenti ed improrogabili dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Di fatto la Giunta è decaduta ed il consiglio è sciolto come disposto dall’art 53 comma 1 e le elezioni avverranno alla prima tornata utile.

Opinare diversamente sarebbe come supporre che nulla sia successo!

Non si invoca certo un governo riduttivo della città ma una presa di coscienza della mancanza del sindaco eletto dalla cittadinanza, un fatto questo unico e non sottovalutabile.

Redazione TirrenoNews

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