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Ricorso al Tar contro il concorso dei vigili. Parte quarta ….. continua

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Scusateci se non abbiamo pubblicato la parte quarta del ricorso dei Vigili urbani; siamo stati distratti da altre notizie come lo scippo, l’allagamento di Coreca, eccetera

Ora riprendiamo. Ma avvertiamo che “ non finisce qua”

Abbiamo già detto che il ricorso presenta aspetti che fanno fortemente riflettere non soltanto sulla legittimità degli atti concorsuali( su quali si pronuncerà il TAR) quanto anche sulla logica che sottende i comportamenti delle pubblica amministrazione

Ed il quarto motivo del ricorso sembra ne esprima uno di forte interesse e che se non avesse dato luogo ad un ricorso comune avrebbe dato corso ad un sorriso, amaro, purtroppo!

In sostanza la ricorrente evidenzia che il regolamento dei concorsi del comune di Amantea dispone:

  1. Nell’art 26 che “ Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 ovvero di 21/30 nelle prove scritte”
  2. Nell’art 27 che “ La prova orale si considera superata e il concorrente abbia ottenuto una votazione non inferiore a 6/10 ovvero a 18/30”

Poi la ricorrente rileva e contesta che il bando di concorso in contrasto con il regolamento e senza alcuna giustificazione e/o motivazione all’art 11 dispone che :

-“Conseguono l’ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30”

-“ La prova orale si considera superata con una votazione di almeno 21/30”.

Ora il “Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n 6 posti part time a tempo indeterminato di Agente di Polizia Municipale categoria di accesso C1” pubblicato in esecuzione della deliberazione di Giunta n 289 del 15/12/2011(testuale), all’art 11 reca il capoverso:

-“Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta n 605 del 13/08/1997 e smi”

e di seguito il capoverso:

“Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione della Giunta n 224 del 12.11.2003 e smi”

Ma allora, se il bando trova legittimazione nella stessa esistenza del regolamento, che del bando è presupposto, può il bando medesimo disporre diversamente dal regolamento se non prima esso sia stato preventivamente modificato?

E che cosa significa “ visto il regolamento” se non lo si vede e non lo si applica?

La risposta la si trova nella stessa delibera di giunta n 289 del 15/12/2011, nella quale si legge:” Visto il regolamento per l’accesso agli impieghi del personale dipendente approvato con deliberazione della GC n 224 del 12.11.2003 ed integrato con successiva deliberazione di GC n 138 del 18.06.2008”

La risposta, cioè, è che il regolamento è stato visto! E questo per quanto non si possa fare a meno di rilevare che sembra che la delibera di giunta abbia approvato non uno ma due regolamenti; il primo denominato “Regolamento per la disciplina dei concorsi”, il secondo denominato “Regolamento per l’accesso agli impieghi del personale dipendente”.

Da questi ricorrenti confusioni ed errori il ricorso.

Se, come dovuto, si fosse applicato il regolamento non solo la ricorrente ma anche una seconda candidata avrebbe superato con 19/21 la prova orale e sarebbero rientrate nel novero dei vincitori; al contrario sono state ritenute inidonee.

Da qui la richiesta di annullamento del concorso.

…continua…..

Nella foto giornata di studio per Vigili Urbani 4 dicembre 2013.

Redazione TirrenoNews

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