BANNER-ALTO2
A+ A A-

La mozione in Consiglio regionale di Domenico Bevacqua

Vota questo articolo
(1 Vota)

Riceviamo dall'unico italiano del PD, Domenico Bevacqua , la seguente nota stampa:

   Il Consiglio Regionale

   1) PREMESSO CHE

   • L’art. 3, comma 2, della Costituzione dispone:

   “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

   • L’art. 5 della Costituzione dispone:

   “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

   • L’art. 119, comma 3, della Costituzione dispone:

   “La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”.

   • L’art. 119, comma 5, della Costituzione dispone:

   “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.

   2) VISTO

   l’art.116, comma 3, della Costituzione, che dispone:

   “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princıpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

   3) RILEVATO

   l’iter avviato da alcune Regioni a Statuto ordinario, con particolare riferimento a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che ha raggiunto lo stadio delle pre-intese con il Governo nazionale firmate il 28 gennaio 2018;

   4) PRESO ATTO CHE

   il Consiglio dei Ministri di venerdì 21 dicembre 2018 ha avviato la definizione dell’iter medesimo, disponendo per il prossimo 15 febbraio 2019 la firma delle intese definitive da sottoporre all’approvazione parlamentare;

   5) RILEVATO CHE

   nella Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto N. 155 del 15 novembre 2017 (Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto) si legge che:

   • “I tratti della nuova autonomia si allineano (…) al quadro che già è stato realizzato nel confinante Trentino Alto Adige; si ritiene pertanto equo, quanto a risorse, proporre nel negoziato che venga riconosciuto al Veneto lo stesso livello di finanziamento, data appunto l’identità di competenze”.

   • “Riferirsi alle Regioni speciali (..) oggi è imposto dallo stato delle cose”.

   6) RILEVATO CHE

   l’Allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto N. 155 del 15 novembre 2017 dispone:

   Art. 2 - Attribuzione di risorse ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione.

   1. Spettano complessivamente alla Regione, oltre ai tributi già attribuiti alla stessa ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e alle specifiche devoluzioni di gettiti indicate nelle singole disposizioni, le seguenti quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa:

   a) nove decimi del gettito dell’Irpef;

   b) nove decimi del gettito dell’Ires;

   c) nove decimi del gettito dell’Imposta sul valore aggiunto.

   Art. 3 - Norme generali sull’istruzione.

   1.Nella materia “Norme generali sull’istruzione”, spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

   Art. 16 - Tutela della salute.

   1. Nella materia “Tutela della salute” spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento ad ogni aspetto relativo alla organizzazione e al governo del sistema sanitario regionale

   Art. 4 - Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione.

   1. Nella materia “Istruzione”, spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione

   Art. 32 - Rapporti internazionali e con l’Unione europea della Regione Veneto.

   1. Nella materia “Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni”, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione

   Art. 51 - Trasporto pubblico locale.

   1. Il finanziamento del trasporto pubblico locale è assicurato dal gettito delle compartecipazioni di cui all’articolo 2. Cessa pertanto la partecipazione della Regione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

   7) VISTA

   la Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" (costituente attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a garanzia dei princìpi di solidarietà e di coesione sociale, intesa a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese) che:

   • all’Art. 2, comma1, lettera b), prescrive la “lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo”;

   • all’ Art. 9, comma 1, lettera a), dispone la “istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante”;

   • all’Art. 9, comma 1, lettera b), dispone la “applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante”;

   • all’Art. 9, comma 1, lettera b), par. 2), dispone che “le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante”;

   • all’Art. 16. (Interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione), comma 1, lettera a), impone la “definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato”

   • lettera c): considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

   • lettera d): individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

   • all’ Art. 22. (Perequazione infrastrutturale), comma 1, dispone che “In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali”.

   8) VISTO

   il Decreto 26 novembre 2010 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che:

   • all’Art. 1, comma 1, dispone la “ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali”.

   • all’Art. 3, comma 1, dispone che “La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle infrastrutture così come individuato dall'art. 2, comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale perequazione è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto deficit di servizi”.

   9) VISTO

   il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che:

   • all’Art.1, comma 2, dispone che: “Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale”.

   • all’Art. 2, comma 1, lettera a), dispone la: “leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona”;

   • lettera c), dispone la: “aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea”.

   10) CONSIDERATO CHE

   Al netto delle criticità rivelate nel tempo dalla modifica del Titolo V della Costituzione, il quadro progettuale di un regionalismo differenziato dovrebbe, quantomeno, includere e preliminarmente verificare il raggiungimento di un regionalismo pienamente cooperativo ed integrativo, nonché essere guidato dalla consapevolezza e dall’intento di perseguire un’autonomia promotrice di integrazione e non di separazione e di aumento del divario socio-economico fra le diverse aree del Paese.

   I principi costituzionali di riferimento (Artt. 3, comma 2; 5; 119, commi 3 e 5) impongono:

   • l’effettività dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini della Repubblica;

   • la tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica della Repubblica;

   • la fissazione e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

   • l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, nonché la destinazione di risorse aggiuntive ed interventi speciali.

   Appare grave la sottovalutazione politica del procedimento che, a tappe forzate, si vuole condurre in porto e che rischia di approdare a una distorta deriva localistica figlia di una malcelata e mai abbandonata finalità “secessionista”.

   L’Italia non ha certo bisogno di 20 Regioni a statuto speciale, anzi: si dimostra sempre più urgente una ridiscussione del primo comma dell’art. 116 della Costituzione, riconsiderando l’opportunità dell’esistenza delle Regioni a statuto speciale, le quali, originatesi da comprensibili ragioni storiche, sociali e culturali, hanno probabilmente perso oggi il senso politico e istituzionale più pregnante di un loro ulteriore mantenimento a legislazione invariata.

   La sensazione, invece, è che si stia andando nella direzione opposta, il che non potrà che incrementare le diseguaglianze già presenti e la marginalizzazione conseguente a sviluppi nutriti da differenti risorse.

   Non bisogna, peraltro, dimenticare che con la L.R. n. 16 del 2014, la Regione Veneto aveva previsto l’indizione di un referendum avente ad oggetto la possibilità per il Veneto di divenire una Repubblica indipendente e sovrana. Com’è noto la stessa legge è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale (sentenza n° 118/15) che ha ribadito come le “prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano” sono del tutto incompatibili con i principi supremi dell’unità ed indivisibilità della Repubblica. Non possiamo certo assistere passivi e permettere che le medesime finalità siano oggi perseguite facendo leva sulle possibilità aperte dal terzo comma dell’art. 116.

   Per evitare i pericoli incombenti e salvaguardare l’unità della Nazione, è necessaria, in prima istanza, un’adeguata ripresa dell’impostazione sancita dalla legge delega 42/2009 e dai MAI ATTUATI successivi decreti delegati (in particolare, quello del 26 novembre 2010 e il Decreto Legislativo 88/2011), a cominciare da:

   • la preliminare realizzazione effettiva della perequazione infrastrutturale fra le diverse aree del Paese, con attenzione centrata su sanità, istruzione e mobilità;

   • la definizione dei fabbisogni standard, quale criterio che tiene conto delle numerose variabili socio-economiche che caratterizzano le singole Regioni e che, rende esigibili i livelli essenziali delle prestazioni “ad un livello qualitativo e quantitativo altrettanto standard, e non minimo” (come, testualmente, dispone la L. 42/2009);

   • il rifiuto del criterio della territorialità del gettito (per palese contrasto con l’art. 5 della Costituzione) e del conseguente aggancio della determinazione dei fabbisogni standard al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale;

   • la istituzione e disciplina del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante;

   • l’attenzione alle potenziali conseguenze negative del “regionalismo differenziato” sul diritto alla tutela della salute e sui princìpi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sul diritto all’istruzione e alla mobilità: d’altronde, nel cosiddetto “contratto di Governo” dell’attuale maggioranza parlamentare, si legge che “È prioritario (…) tutelare il principio universalistico su cui si fonda la legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Tutelare il SSN significa (…) garantire equità nell'accesso alle cure e uniformità dei livelli essenziali di assistenza”;

   Tutto ciò premesso;

   Impegna la Giunta regionale

   a porre in atto tutte le iniziative necessarie e a esplorare tutte le possibilità legittimamente e utilmente percorribili per avviare la formazione di un fronte largo e unitario, che prenda abbrivio insieme alle altre Regioni meridionali a statuto ordinario (Basilicata, Campania, Molise e Puglia) e conduca a una richiesta al Governo di una moratoria immediata dell’iter procedimentale in corso (di cui al punto 3 della presente mozione consiliare), proseguendo con l’attivazione, comprendente tutti i livelli istituzionali, di ridiscussione complessiva del regionalismo vigente, alla luce dei risultati che esso ha prodotto dopo quasi 50 anni di applicazione; con la finalità esclusiva di individuare le ipotesi migliori per ovviare al palese allargarsi dei divari socio-economici fra le diverse aree del Paese, in ossequio al dettato costituzionale degli articoli di cui al punto 1 della presente mozione (3, comma 2; 5; 119, commi 3 e 5).

   Domenico Bevacqua

 

Redazione TirrenoNews

Dal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce.

 

LogoTirrenoNews

Sito web: www.trn-news.it

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove è consentito

BANNER-ALTO2

I Racconti

© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy