La sindaca di Amantea Monica Sabatino e suo padre Giuseppe sono stati interrogati dal sostituto procuratore della Repubblica Anna Chiara Fasano, titolare del fascicolo dell’inchiesta per un presunto voto di scambio
che li vede coinvolti nelle amministrative svoltesi nel 2014 .
Secondo l’accusa, il padre della sindaca avrebbe esercitato pressioni su alcuni agenti della polizia municipale in attesa di stabilizzazione, affinché recassero vantaggio alla lista "Rosa Arcobaleno" capeggiata dalla figlia Monica.
Al tempo il padre della sindaca l'epoca dei fatti l'uomo era a capo dell'ufficio di Ragioneria del Comune tirrenico nonché vice segretario posizioni dalle quali avrebbe potuto esercitare maggiore potere coercitivo.
Mentre la sindaca di Amantea, nonché dirigente del Partito democratico, è accusato di concorso nel reato.
Secondo l’accusa i due «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il padre prometteva in favore di numerosi elettori inquadrati come precari nel corpo di polizia municipale vantaggi consistenti nella stabilizzazione del contratto attraverso il superamento del concorso per l’assunzione di sette vigili urbani».
Una vicenda sulla quale la sindaca di Amantea e suo padre hanno cercato di chiarire la loro posizione davanti al magistrato titolare dell'inchiesta.
Ora la parola passa al magistrato.
Due le possibilità: la prima è la archiviazione, la seconda è il rinvio a giudizio.
Ora il legale delle denuncianti acquisirà gli atti e le medesime decideranno eventuali altri passi.
Comunque ancora non è noto nemmeno il reato ascritto.
Potrebbe anche essere “semplicemente” il reato di corruzione elettorale previsto dall’art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 che dispone: "chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000, anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di rimborso spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità."
La Suprema Corte ha risolto il quesito precisando che il delitto previsto dall’art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - integrante un’ipotesi di cosiddetta “corruzione elettorale” - non è un reato a concorso necessario e, quindi, per la sua configurabilità è sufficiente la sola promessa di utilità da parte del corruttore, la quale si atteggia come promessa del fatto del terzo e, conseguentemente, impegna solo chi la effettua.