Amantea. Un terzo motivo di ricorso è relativo alla violazione dell’articolo 10 del bando di concorso approvato con delibera della GM n 289/2011.
Il bando dispone che la Prova Orale è costituita da un “Colloquio individuale sulle materie previste per la prova scritta” .
Il ricorrente richiama a tal punto le materie oggetto della prova scritta che elenca , tra le altre, una unica dizione relativa alla legislazione commerciale: “ Disciplina del Commercio dei pubblici esercizi”.
Una dizione incomprensibile considerato che i pubblici esercizi sono quelli rientranti nell’alveo dell’art 86 del TULPS e cioè Bar, pizzerie, ristoranti e simili.
Cosa ben diversa dal commercio, ulteriormente distinguibile in commercio all’ingrosso, commercio al minuto, commercio su aree pubbliche.
Di Pietro avrebbe detto “Che ci azzeccano i pubblici esercizi con il commercio?”
Orbene, il ricorrente ascrive alla dizione “Disciplina del Commercio dei pubblici esercizi”, esclusivamente il concetto di “pubblici esercizi” come se, in sostanza, i pubblici esercizi fossero una parte del commercio e non, al contrario, esercizi pubblici, con una legislazione propria e diversa dagli esercizi commerciali o meglio dalle attività commerciali.
Da qui la richiesta di annullamento per eccesso di potere per travisamento, essendosi poi fatte domande non sugli esercizi pubblici ma sul commercio su aree pubbliche.
Paradossale sarebbe che un vigile urbano non conoscesse la normativa in materia di commercio in sede fissa e di commercio su aree pubbliche , possibilità emergente appunto dalla ipotesi che il termine commercio fosse identificativo di pubblico esercizio e non della distinta attività commerciale.
Qual’è la realtà?
Quella che ancora una volta nella dizione “Disciplina del Commercio dei pubblici esercizi”, c’è la conferma della “approssimazione o disattenzione” della pubblica amministrazione del comune di Amantea dove sembra che talvolta non si sappia cosa si scrive, che nessuno legga ciò che scrive, e soprattutto che nessuno controlli alcunché, condizioni tipiche di una amministrazione che non ha, come nel caso, quantomeno, un controllore come il segretario comunale .
Ed ancora la approssimazione si denota nella stessa commissione giudicatrice che non ha evidentemente percepito l’errore, o se voete la dimenticanza, la omissione di una congiunzione.
Se infatti si fosse avuto un minino di conoscenza od almeno di attenzione si sarebbe scritto “Disciplina del Commercio E dei pubblici esercizi”, cioè due materie distinte.
Mi chiedo, infatti, se sarebbe stato legittimo un concorso per vigile urbano non in grado, poi, di controllare le attività commerciali, più di quanto non sia legittimo chiedere l’annullamento di questo concorso perché non si è scritto bene il bando .
Certo che i giudici dovranno avere una intensa capacità di perdonare l’approssimazione e la superficialità di una pubblica amministrazione come quella di Amantea.