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Un amico sul cellulare mi ha posto questa domanda: “ Peppe, che dici la querelle sul dimensionamento finisce qui? Dimmi la tua…fra”

Una provocazione ( bonaria)? Buh! Ci sto, ma ho deciso di dirla sul sito. Hai visto mai che mi scrive qualcun altro amico e lettore?.

La vicenda del dimensionamento rientra nel novero di quelle storie dello Stato( regioni, province, comuni, enti pubblici, eccetera) che tenta di ridurre le spese per evitare il fallimento od una serie infinita di nuove e maggiori tassazioni.

A fronte il Popolo che non vuole perdere alcun privilegio e resiste in mille modi, anche dando corso ad azioni giudiziarie di vario tipo.

E così che alcune regioni hanno proposto ricorso avverso i commi 4 e 5 dell’art 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La legge sullo spending rewiew

I commi disponevano:

“Comma 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Comma 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome».

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 147 del 4 giugno 2012 dichiarando:

1) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. La Corte, in sintesi estrema , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente. In sostanza si tratta di una competenza regionale e non statale .

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183

In sostanza, quindi, tutti gli atti derivati dall’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 sono nulli per illegittimità costituzionale.

La sentenza 661/2013 del Tar Calabria

Il senso palese lo si rileva nella sentenza del Tar Calabria n 661 del 12 giugno 2013, nella quale si legge che :

“Dall’attenta disamina degli atti di programmazione e, nella specie, degli allegati alle deliberazioni consiliari del Comune di Amantea n° 240 del 21/10/2011 e quella di modifica n° 12 del 24/1/2012 nonché delle difese del medesimo Comune si rileva che, l’unica ragione da sola sufficiente a determinare il contenuto dei provvedimenti impugnati, e che risulta essere il criterio di merito osservato dal pianificatore per disporre l’accorpamento dei vari istituti scolastici, è proprio il riferimento ai parametri contenuti nell’art. 19, comma 4, oggetto della pronuncia di incostituzionalità.

In conseguenza, la pronuncia di incostituzionalità ha fatto venire meno l’unico ed esclusivo referente normativo che sostiene i provvedimenti delle Amministrazioni resistenti.

Sono quindi nulle, anche per la nota sentenza del Consiglio di Stato sezione V n 110 del 2013, sia la delibera del consiglio provinciale di Cosenza n.31 del 2 dicembre 2011, sia la delibera della Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 (integrata dalla successiva delibera n. 64 del 16 febbraio 2012

La sentenza n 110 del 2013 del Consiglio di Stato, Sez. V

Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 110 del 11.01.2013 in un caso identico ha precisato che "ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento escluso solo per i c.d. rapporti esauriti (tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429; Casso Civ., 6 maggio 2010, n. 10958). La ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale del citato comma 4, dell'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 111, travolge tutti gli atti impugnati, privandoli del loro fondamento normativo".

Bene. ( o male , scegliete voi!).

Di fatto la delibera del comune di Amantea che “inseriva” l’IC Longo nel nuovo IC Manzoni ( poi diventato Manzoni-Longo), di fatto spegnendone l’autonomia , è nulla, priva di effetti pratici e giuridici.

E’ come se ci fossero di nuovo l’IC Longo e la DD Manzoni!!

Il problema è, come hanno notato acutamente taluni”querellanti” è che i due istituti non hanno dimensioni tali da potersi conservare.

I querellanti, infatti, richiamano il famoso comma secondo il quale alle istituzioni con numero di alunni “inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato”. Insomma la dirigenza viene affidata in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Ma torniamo un attimo indietro.

La Corte dichiarando la incostituzionalità del comma 4 dell’art 19 ed annullando gli atti che avevano tale articolo a presupposto ha anche dichiarato che la competenza in materia di dimensionamento appartiene alle regioni.

Bene! Ma la regione Calabria che cosa ha deliberato?

La regione Calabria ha adottato la delibera n 48 del 4 agosto 2010 contenente :” Parametri e criteri lettera l) indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio a.s. 2011-2012-2015-2016”.

E questa delibera prevede la unificazione degli istituti di II grado di diverso ordine o tipo che non raggiungano separatamente 500 alunni, ridotti a 400 alunni per le istituzioni nei comuni montani.

Siamo in presenza di un contrasto tra norme?

Quale delle due è da ritenersi vigente?

La sentenza 543 del 2013 del Tar Calabria

Ci sembra che una soluzione non draconiana possa essere intesa leggendo la recente sentenza del Tar Calabria n 543 del 12 aprile 2013 ricordando comunque la più recente relativa a Campora SG.

Recita, a tal proposito, tale sentenza che : L’art. 19 co.5 decreto legge n.98/2011 (su cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, respinta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.147/2012) prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

La disposizione, dunque, non vieta l’accorpamento di istituzioni scolastiche con meno di 400 alunni nei comuni montani, ma prevede che in tali casi l’istituzione non sia idonea ad ottenere un dirigente scolastico a tempo indeterminato.

La Conferenza Unificata Stato-regioni

Recentissimamente il Consiglio dei Ministri svoltosi il 19 giugno 2013 , tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.147/2012, ha dettato disposizioni in materia di dimensionamento delle scuole, rimettendo ad un accordo da definire in sede di Conferenza Unificata l’individuazione di un parametro che consenta di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione.

Sarà quindi la Regione Calabria a concorrere nella determinazione dei contingenti scolastici.

Ed a chi non sarà d’accordo la possibilità di ricorrere alla Giustizia.

Altre parole, a tal punto, appaiono inutili .

Pubblicato in Cronaca

Come anticipato si è tenuto ieri 14 gennaio 2013 l’incontro tra MIUR e organizzazioni sindacali per discutere del dimensionamento della rete scolastica 2013/2014.

I rappresentanti del MIUR sono rimasti sulle proprie posizioni ed hanno ribadito quanto contenuto nella nota del 28 dicembre 2012 e cioè che , in assenza della formalizzazione della ipotesi di intesa tra Stato-Regioni ed Enti Locali per il prossimo anno scolastico, viene indicata agli uffici regionali di predisporre il del nuovo piano di dimensionamento 2013-2014 adottando un parametro medio regionale di 900 alunni per istituto.

Il MIUR nel corso dell’incontro ha evidenziato che tale parametro, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.147/2012 e in assenza di intesa formale con la Conferenza, ha valore indicativo per cui ogni regione potrà valutare come meglio tenerne conto.

Il MIUR ha però ribadito che, in mancanza dell’intesa, comunque rimane in vigore la norma (comma 5 dell’art. 19 della legge n.111/2011 come modificata dalla legge 183/2011) che prevede la non assegnazione del dirigente scolastico e del DSGA titolare nei casi in cui la scuola non raggiunga i 600 alunni o i 400 in casi particolari.

Il MIUR, infine, non esclude il rischio che, sul provvedimento che dovrà tradurre sul piano normativo la soluzione sopra richiamata, il MEF possa esprimere rilievi negativi determinando l’applicazione della clausola di salvaguardia che potrebbe comportare un ulteriore riduzione dell’organico di dirigenti scolastici e DSGA.

In queste condizioni per il prossimo anno, in assenza di norme chiare e condivise, si profilano soluzioni caotiche, contrastanti tra regione e regione, molto discutibili sul piano qualitativo oltre che giuridico e pertanto esposte a ricorsi volti ad annullarne gli effetti.

Il MIUR sembra aver sottovalutata la portata della recente sentenza del Consiglio di Stato che annulla gli effetti delle delibere sul dimensionamento quando opposte.

Si impone a tal punto, come fatto dalla regione Veneto, un atto di intelligente coraggio anche da parte della regione Calabria evitando da un lato disagi alle famiglie ed al personale scolastico ma anche lo scardinamento delle rete scolastica regionale.

La vicenda ha un particolare interesse per Amantea perchè, lo ricordiamo, pende il ricorso al TAR presentato da docenti , genitori ed organi collegiali dell'ex IC di Campora SG.

 

 

Pubblicato in Politica

Sta per trovare ( forse ) soluzione il bailamme nel quale versa un problema importante come il Dimensionamento scolastico, in Italia, e tanto più in Calabria.

Quella Calabria, dove, forse per la forte distanza km dai luoghi di potere, se non per la scarsa capacità di imporsi verso i poteri ai quali si è accondiscendenti, od addirittura per la preoccupazione delle prossime elezioni, dove-si diceva- si sfugge alle responsabilità con balletti in tutù che spesso scendono anche i sala coinvolgendo anche gli spettatori, pur interessati

Peraltro come dare colpe a questi ultimi visto che è difficile per non dire impossibile sapere lo stato delle cose.

Il problema, come sempre, alla fine scoppia!!

Il 21 gennaio 2013, infatti, partiranno le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2013-14 e le scelte da parte dei genitori risulteranno congelate alle scuole attualmente esistenti. Inaccettabile!!!

Peraltro ci sono regioni come il Veneto che con delibera della Giunta n. 2893 del 28/12/2012 ha approvato il “Dimensionamento della rete scolastica per l’Anno Scolastico 2013-2014”.

E poi ci sono regioni come la Toscana che hanno contestato il silenzio del ministro delle finanze che non si è pronunciato pur dopo l’accordo con il MIUR di un “ anno di riflessione e transizione” ma puntando, comunque, per il futuro alla assegnazione di un dirigente ogni 900 studenti (media regionale), ma lasciando al contesto regionale le scelte di assegnazione del personale dirigente, indipendentemente dalla numerosità degli istituti.

E poi ci sono regioni e province “piratesche” che giocano a “sperghjiri” non potendo dire la verità fino alle prossime elezioni.

Ora tutto si chiarisce perché con una nota del 28 dicembre 2012 il Dipartimento Istruzione del MIUR ha dato indicazione agli Uffici scolastici regionali di procedere al dimensionamento su base di 900 alunni per istituto e sulla base della persistenza dell'applicazione del concetto di scuola sottodimensionata (comma 5 art 19 legge 111/2011).

A tal punto le perplessità e le reazioni. Ed allora il MIUR ha indetto la convocazione delle parti sociali per il 14 gennaio 2013.

Ancora pochi giorni e verrà fuori il tutto.

Pubblicato in Primo Piano
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