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Una delle chicche di quel capolavoro che è “Non ci resta che piangere” è la scena che fa vedere il doganiere che esige la tassa di passaggio con quel famoso “Chi siete, quanti siete, dove andate, cosa portate?. Un Fiorino”.

 

Ecco. Sotto Natale il doganiere, sembra, che andasse a cantare la Ninna e quindi non esigesse il fiorino.

Più o meno sta succedendo la stessa cosa anche ora, in Italia.

Almeno apparentemente.

 

L'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini ha congelato l’invio di quasi tutti gli atti della riscossione.

Fino alla Befana niente brutte sorprese.

Sembra che qualcuno abbia avuto paura del crollo degli acquisti natalizi , crollo che avrebbe avuto riflessi sulla economia nazionale.

Ed allora dal 24 dicembre all'8 gennaio 2017 , giorni in cui era previsto l'invio di 16.812 cartelle e avvisi, ci sarà una sospensione.

Ne saranno bloccati 13.821 atti, mentre quelli inderogabili e che quindi saranno inviati sono 2991.

 

Nel dettaglio, a Cosenza saranno sospesi 6.183 atti e inviati circa 1.200.

Dopo Cosenza è Reggio Calabria la provincia col maggior numero di atti "congelati" (2.844) seguita da Catanzaro (2.004), Crotone (1.565) e Vibo Valentia con 1.225 cartelle, avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito che non verranno notificati nelle due settimane natalizie.

Nella speciale classifica delle regioni, la Campania è in testa con 57.348 atti sospesi e precede il Lazio (57.278) e la Toscana in cui saranno sospesi 41.284 atti.

La Calabria si colloca al nono posto dopo la Sardegna (18.739) e prima della Liguria con 13.536 atti sospesi.

Pubblicato in Calabria

Salvatore E. ha un debito con Equitalia per oltre 12.256 euro.

Ora Salvatore E. è detenuto presso il carcere di Ancona.

Salvatore svolge piccoli lavori di giardinaggio nel penitenziario a scopo riabilitativo e percepisce una diaria di circa 20 euro al giorno.

E così Equitalia ha notificato alla direzione della Casa circondariale di Ancona - un atto di pignoramento presso terzi ordinando di pagare direttamente ad Equitalia le somme dovute e di non pagare quindi più il detenuto.

Praticamente pignorando la diaria entro 2 anni avrà estinto il debito

Angelo Pisani avvocato di Salvatore cui si sono rivolti i familiari del detenuto spiega che «Salvatore senza questi soldi, non potrà comprare più nulla, nè un caffè, nè un giornale nè altri beni di prima necessità. Nè per le sue condizioni, legate alla detenzione ed economiche, può pagare questa cifra».

Altri detenuti italiani si trovano nella stessa condizione. Stanno per subire la stessa sorte dei pensionati che si vedono le pensioni e le liquidazioni bloccate per pregressi debiti con Equitalia.

In questo momento di crisi ci vorrebbe buon senso e trovare un modo diverso per la regolarizzazione della situazione.

Catanzaro. AbolireEquitalia. Questo l’hashtag che ha animato i sit in di protesta del Movimento 5 Stelle per l’abolizione di Equitalia. Manifestazioni pacifiche che si sono svolte questa mattina in tutti i capoluoghi di provincia che ospitano una sede dell’agenzia.

Scopo principale dell’iniziativa promuovere e diffondere l’iniziativa legislativa depositata in Parlamento, la cui discussione d’emergenza è stata bocciata alla Camera.

Gli attivisti Calabresi di Catanzaro, Cosenza, Rende, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Palmi e Locri hanno quindi informato i cittadini riguardo all’azione parlamentare intrapresa dai deputati del M5S e alle tante incongruenze riferibili all’agenzia di ricorsione delle imposte, dove i mali italici la fanno da padrone.

I pentastellati avevano proposto l’abolizione di Equitalia Spa e il trasferimento della raccolta tributi all’Agenzia delle Entrate; l’annullamento di more e sanzioni precedenti per ritardato pagamento; l’interesse pari a Euribor 12 mesi invece dell’8% di Equitalia; l’assunzione degli ex dipendenti presso l’Agenzia delle Entrate e la confluenza del capitale sociale nel fondo per abbattere il debito pubblico.

Ma la maggioranza alla Camera dei Deputati ha deciso che la discussione sul futuro di Equitalia non fosse urgente decretando con 279 voti contrari (Pd, Sel, Sc, Ncd e Fi) – contro i 101 voti favorevoli (M5S, Lega e Fdi) – la non calendarizzazione della proposta.

Altre iniziative sono in programma contro il “mostro”Equitalia, che saccheggia le nostre tasche tramite la gestione allegra delle sue casse: come spiegare altrimenti il passivo che supera gli 800 milioni di euro?

Come al solito si tagliano i costi del personale ma fioccano bonus e incentivi sulle riscossioni per dirigenti e funzionari!

Siamo convinti che solo una corretta informazione potrà convincere i cittadini delle tante bugie che l’attuale governo delle larghe intese sta propinando per mantenere in piedi un sistema clientelare e d’interesse della casta che niente ha a che fare con gli interessi della popolazione italiana.

Comunicato congiunto Meetup Catanzaro Cosenza Rende Crotone Vibo Valentia Reggio Calabria Palmi Locri

Pubblicato in Calabria

Nella festività dell'Epifania, una macabra protesta è stata messa in atto a Crotone dai militanti di Forza Nuova.

Il manichino della befana è stato impiccato all'inferriata davanti al cancello dell'Agenzia delle Entrate

È stato appeso nella notte con un cappio e aveva un cartello appeso al collo per contestare le politiche di riscossione dei tributi e la conseguente ondata di suicidi.

Il manichino aveva indosso un cartello con la scritta "non chiamatelo suicidio..... E’ omicidio di stato".

Un modo per contestare le politiche tributarie e quelle di riscossione del fisco.

Il movimento politico di estrema destra non è nuovo a iniziative del genere. 

Nella didascalia in basso al cartello un 'ultimo monito lasciatoci dalla befana : "Non suicidatevi, entrate in lotta!".

Secondo la stampa web ( Weboggi.it) “ Intanto la polizia indaga per istigazione al suicidio e vengono iscritti nel registro degli indagati: l'Agenzia delle Entrate, Equitalia, il governo Letta, l'UE tutta e Giorgio Napolitano.”

Pubblicato in Crotone

Possibile che gli Italiani debbano pagare tutti i carrozzoni pubblici ( come Equitalia), e privati come le tante società di riscossione ( avete già dimenticato la Sogefil) dietro le quali si nascondono gli interessi di lobby finanziarie e politiche , senza potersi difendere in alcun modo? Leggete quanto di seguito :

“Aggio in misura percentuale? Mostruoso. Ma ci si paga l’ennesimo carrozzone di Guido Beltrame

Dopo una prima riduzione all’8% il percorso si è interrotto, tanto che è stato oggetto di un’interrogazione in commissione finanze. Diciamolo subito: l’aggio in misura percentuale è una mostruosità tutta e solo italiana, una vergognosa gabella alla quale è stato dato un nome poco comprensibile: aggio appunto. E’ di tutta evidenza, infatti, che Equitalia non necessita di maggiori sforzi o mezzi al crescere dell’importo da riscuotere; non è che per portare a casa 100mila euro debbano fare il doppio dello sforzo rispetto a quello compiuto per incassarne 50mila, ma l’aggio in misura percentuale funziona proprio così. In un paese civile ci sarebbe un tetto massimo eventualmente da pagare (ma in un paese civile non esiste l’aggio!!), ma parlare di tetti massimi ai burocrati è predicare nel deserto. E non dimentichiamo che, al momento dell’emissione di una cartella esattoriale, il tributo richiesto è già maggiorato di sanzioni e interessi per cui l’aggio è proprio un di più del tutto ingiustificato. O meglio si giustifica solo sotto la voce: mantenimento del carrozzone Equitalia.

Dicevamo, il processo di riduzione dell’aggio si è interrotto. I burocrati grigi e lenti (quando fa loro comodo) del Ministero delle Finanze avrebbero dovuto emanare i regolamenti ad hoc per rendere operativo quanto previsto dalla legge, ma i regolamenti non uscivano da via XX Settembre, i solleciti giunti da più parti rimbalzavano contro il classico burocratico muro di gomma, fin tanto che, durante il question time, il Governo ha dovuto rispondere. Ed ecco il colpo di scena, la riduzione non è possibile perché incompatibile con i conti di Equitalia S.p.A…. Cosa!?! Siccome non riescono a tagliare i costi fissi del carrozzone, si contravviene a una legge dello Stato? Siamo veramente vicini all’ultimo stadio… Viene da domandarsi se al Ministero si siano accorti che in Italia c’è una crisi economica quasi senza precedenti, c’è da chiedersi se in Via XX Settembre abbiano mai avuto a che fare con ristrettezze economiche, tagli (talvolta anche dolorosi), riduzioni di organico, ricerca di maggior efficienza da parte dei lavoratori ecc. ecc.. Facile gestire così le aziende (Equitalia è a tutti gli effetti una S.p.A.), i costi non si tagliano inventando le più ignobili scuse, i vertici (a questo punto palesemente incapaci di gestire l’azienda) continuano a percepire i loro più che lauti stipendi; e non pensiamo solo a Befera e Mastrapasqua con i loro stipendi a sei cifre, ma anche, e soprattutto, alla pletora di dirigenti e affini che palesemente hanno un rapporto stipendio/risultato del tutto ingiustificato.

Dopo tanti proclami di volersi svincolare da Equitalia, moltissimi enti pubblici hanno chiesto una proroga nell’erogazione dei servizi. Ora, un qualsiasi manager che si possa definire tale, avrebbe colto l’occasione per ridiscutere la remunerazione del servizio da parte di comuni ed enti. Mi chiedi una proroga del servizio? Quanto sei disposto a pagare? Così funziona l’economia… E questi geni di Equitalia, invece di farsi pagare di più dagli enti per i quali riscuotono i tributi l’unica cosa che sono capaci di fare è violare una legge dello Stato e non ridurre l’aggio. Cercare di far capire concetti elementari a certi personaggi è del tutto inutile come chiedere loro se conoscono il significato del termine vergogna, parola non contemplata dal loro dizionario.”

Perché la procura della repubblica di Roma non inquisisce i dirigenti del Ministero delle Finanze avrebbero dovuto emanare i regolamenti e non lo hanno fatto?

Ed ecco la giustificazione. E’ il ministro od il Governo che non vogliono? Ad una interrogazione, infatti, è stato risposto che la riduzione “ é incompatibile con i conti di Equitalia S.p.A…”!.

Ma allora Ministro, Governo e parlamento quando approvano le leggi ( Decreto del fare) “non sanno quello che fanno”? o ci prendono per culo?

Insistiamo. Equitalia è da sopprimere! E nessuno di questo Governo è più da votare!

Pubblicato in Italia

ROMA Un sistema corruttivo sistematico, anche se di importi contenuti. È un malcostume circoscritto quello scoperto dalla Procura di Roma. Ma che rischia di travolgere Equitalia se, ipotizzano gli inquirenti, l'esito delle 29 perquisizioni eseguite a Roma, Latina, Genova, Napoli e Venezia, oltre alle acquisizioni di documenti anche all'Inps, dovesse far emergere un meccanismo diffuso. Nel mirino del procuratore aggiunto Nello Rossi, dei sostituti Francesca Loy e Francesco Ciardi e degli uomini del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ci sono i vantaggi finanziari riservati, in cambio di mazzette, a imprenditori e professionisti per l'accoglimento delle loro istanze di rateizzazione di cartelle esattoriali, in assenza dei requisiti. Al vaglio ci sono anche le interferenze nelle procedure di versamento dei contributi previdenziali, con alterazione della correttezza dei dati relativi ai pagamenti, e rinuncia, o dilazione, delle procedure di esecuzione immobiliare. Equitalia annuncia la collaborazione più ampia con gli inquirenti, e si dice pronta a fornire ogni elemento utile all'inchiesta. Per ora gli indagati sono cinque: Roberto Damassa, ex dirigente della società di riscossione, Salvatore Fedele, attuale dipendente, Romolo Gregori, legale rappresentante della società Gresa, Domenico Ballo, commercialista, e Alberto Marozzi, intermediario. L'inchiesta ha preso le mosse dall'inchiesta su una presunta maxifrode che, nell'aprile, scorso ha coinvolto la famiglia di albergatori romani Roscioli. Gli accertamenti della procura coinvolgono altri 13 tra imprenditori, professionisti e dirigenti delle agenzie di riscossione tributi, tutti destinatari di perquisizioni, ma non iscritti nel registro degli indagati. Tra questi anche l'ex direttore regionale Equitalia del Lazio e attuale Direttore Regionale Liguria Francesco Pasquini: non è indagato, ma i finanzieri hanno bussato a Genova al suo ufficio. MILLE EURO DI ACCONTO. Le mazzette erano di importo modesto: mille euro come acconto sulla tangente per beneficiare della rateizzazione di un debito. Nel decreto di perquisizione, in particolare, è sottolineato il ruolo di Roberto Damassa, ex dirigente Equitalia, il quale avrebbe operato in almeno tre occasioni. Nei primi due casi, a ottenere la rateizzazione del pagamento sarebbero stati Marzia Pelone e la società Geress. Nel terzo caso accertato dagli inquirenti a beneficiare della rateizzazione sarebbe stato l'imprenditore Romolo Gregori, grazie a una manovra pianificata da Damassa e Marozzi «finalizzata alla manomissione dei dati informatici contenuti negli archivi dell'Inps con il duplice scopo di consentire alla Gresa srl (riconducibile a Gregori) l'accesso alla rateizzazione dei debiti contributivi e la visibilità dei relativi versamenti anche in assenza di un effettivo rimborso da parte dell'azienda debitrice». Salvatore Fedele, dipendente Equitalia, è accusato di aver agevolato la società Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani srl, amministrata da Annamaria Rizzo, suggerendo la falsificazione dei dati contabili aziendali al fine di usufruire delle dilazioni di pagamento delle cartelle esattoriali

Pubblicato in Italia

Ecco la importante sentenza della commissione tributaria provinciale di Campobasso che condanna l’amministrazione tributaria per “illegittimità dell'utilizzo indiscriminato e generalizzato del cosiddetto redditometro in sede di accertamento”. Nella foto il gesto emblematico di Equitalia verso gli Italiani.

Data la sua importanza ve la proponiamo integrale al fine della sua eventuale stampa:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 10 luglio 2013, n. 117

Tributi – Accertamento – Redditometro – Valore prettamente indiziario dei valori standardizzati – Necessità di supporto con elementi effettivi – Illegittima compressione dei diritti costituzionali

Fatto

La signora S.C., assistita, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dal Dott. S.F., presso cui eleggeva domicilio in Guglionesi alla via (…), come da procura posta a margine degli atti introduttivi, impugnava due distinti avvisi di accertamento recanti, rispettivamente, n. TR601T102099/2011 nonché n. TR601T102122/2011, fattile pervenire dall’Agenzia delle Entrate – ufficio di Campobasso – entrambi in data 23.12.2011 al fine di recuperare, col primo, 38.303,00 Euro mentre, col secondo, ulteriori 39.150,00, maggiorati -ovviamente – da sanzioni ed interessi, a titolo di IRPEF, per le annualità 2007 e 2008, presupponendo la presenza di maggior redditi, accertati in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 73, in quanto quelli dichiarati non erano rapportati alla disponibilità dei beni e servizi posseduti dalla ricorrente.

Le due impugnative presentate, riunite in corso d’istruttoria per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, venivano suffragate principalmente:

- dalla carenza di motivazione, rilevata nei provvedimenti impugnati, in violazione dell’art. 7 della legge 212 del 2000 avendo, tra l’altro, sorvolato sul reddito del coniuge che avrebbe fattivamente contribuito al mantenimento del nucleo familiare nonché su quello proprio derivante da alcuni terreni agricoli che sommati tra loro sarebbero in grado di azzerare, o quantomeno ridurre, lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato, anche in ragione del fittizio trasferimento di quote azionarie, posto in essere per regolare rapporti interni alla famiglia senza alcun esborso effettivo di denaro;

 

- dalla violazione dell’art. 53 della Costituzione in materia di capacità contributiva, atteso che i maggiori proventi accertati costringerebbero la contribuenti a corrispondere un carico fiscale sproporzionato rispetto alla sua reale situazione economica;

- dalla violazione dell’art. 2727 del c.c. in materia di presunzioni semplici.

Per tali ragioni chiedeva, previa sospensione delle cartelle esattoriali nel frattempo ricevute, l’annullamento degli atti imposti e la rifusione delle spese di lite.

Con la costituzione in giudizio dell’Agenzia impositrice, del 06.07.2012, quest’ultima riteneva corretto il suo operato avendo adeguatamente motivato la verifica condotta a fronte della quale la controparte non avrebbe apportato un’adeguata giustificazione, atteso che i proventi del coniuge si attesterebbero su importi di gran lunga inferiori alla gestione degli immobili posseduti ed in particolare a fronteggiare le rate semestrali necessarie alla copertura dell’acquisto delle azioni.

Riteneva, pertanto, precaria la giustificazione inerente l’assenza di somme ripassate nelle compravendite avvenute nell’ambito familiare in quanto non sarebbe stato ciò specificatamente provato. Negava, quindi, ogni addebito attribuito in merito alla violazione dell’art. 2727 del c.c. in quanto le disponibilità immobiliari e mobiliari consentivano agevolmente presumere la capacità contributiva della reclamante.

Concludeva per il rigetto dei ricorsi e la rifusione delle spese di lite.

Diritto

L’istituto del redditometro rientra nella tipologia degli accertamenti fondati sul dato medio-ordinario, determinato da metodi statistici definiti ” standardizzati “e, quindi, tra quelli che si innalzano su presunzioni semplici, abbisognevoli di motivazioni tangibili da parte del verificatore e non costruite su parametri ministeriali avulsi dalle singole realtà territoriali (cfr. Cass. n. 13.289 del 2011 ). In spessi casi, infatti, l’abnormità delle rideterminazioni dedotte dall’Amministrazione finanziaria assume delle posizioni da rasentare l’inverosimile.

Le tabelle allegate al D.M. n. 65.648 del 24.12.2012, che hanno sostituito le analoghe precedenti, prevedono dei fattori dai quali, lo strumento induttivo utilizzato dal Fisco, attinge gli elementi indicativi di capacità contributiva per ogni singola persona fisica. Tale sistema, adottato per trasformare le spese sostenute dai contribuenti in reddito, attraverso una combinazione di dati provenienti dall’anagrafe tributaria e stime messe a punto dall’ISTAT, è da ritenersi in contrasto con la legge ordinaria, con la Costituzione e con la normativa comunitaria.

Nella ripartizione dei poteri dello Stato e nella subordinazione della funzione esecutiva a quella legislativa, la Costituzione italiana è molto chiara: le fonti secondarie, come il D.M. del 24.12.2012 appena richiamato, sono sottoposte alla legge nazionale e questa deve sottostare a quella comunitaria. I diritti costituzionalmente garantiti per la loro attinenza a valori primari, qual è – fra gli altri – la riservatezza, non possono essere sacrificati con conseguente relativa compromissione, ma sottoposti ad una specifica tutela al fine di evitare la lesione da parte della P.A. L’equilibrio tra gli interessi contrapposti è demandato, quindi, al legislatore e sottratto alla valutazione della Pubblica Amministrazione, consentendo al cittadino di essere libero e vivere la propria vita senza dover giustificare le proprie scelte, salvo casi eccezionali sanciti dalla legge (cfr. Cass. ord. n. 19.393 del 2009, n. 19.577 del 2010, C.Cost. n. 200 del 2005, CGCE n. 566 del 2012, n. 279 del 2010, TAR Marche n° 788 del 2012).

Secondo le disposizioni di cui al 4° e 5° commi dell’art. 38 del D.P.R n. 600 del ’73, l’accertamento previsto dal Ministero dell’Economia deve riguardare gruppi generici di contribuenti a scopo statistico ed anonimo, invece il decreto e le annesse tabelle in parola non considerano detti criteri, né analizzano campioni di nuclei familiari in differenti zone geografiche, ma, in palese contrasto con la legge ( D.P.R. 600/73 art. 38), sottopongono indirettamente a controllo anche le spese mediche riferibili a soggetti diversi dal contribuente per il solo fatto di essere appartenenti al medesimo nucleo familiare ( si pensi all’acquisto di un medicinale per il congiunto malato oppure del libro di lettura) permettono un’analisi diretta della specifica persona e, come tale, incostituzionale.

Invero, l’analisi di ogni tipo di spesa, la richiesta di giustificare le modalità di investimento dei propri risparmi sino alla grottesca pretesa di conservare tutti gli scontrini fiscali sono elementi che mortificano la libertà del cittadino, imponendogli un’indebita ed illecita compressione che non trova giustificazione né nelle norme nazionali (cfr. violazione artt. 2, 3, 13 e 24 Cost.), tanto meno in quelle europee sinora descritte (cfr. violazione artt. 1, 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali della UE), né nei principi fondamentali dell’economia.

Il Regolamento contenente il redditometro in palese contrasto con la legge ( D.P.R. 600/73), utilizza come parametro, per determinare le spese medie delle famiglie italiane, l’attività svolta dall’ISTAT che nulla ha a che vedere con la specificità della materia tributaria, dovendo – quest’ultima – indirizzare la sua indagine alla distinta ricostruzione di individualizzati profili dei contribuenti. Il cd. Redditometro invero non svolge alcuna ” differenziazione tra cluster di “contribuenti” così come imposto dall’art. 38, dpr 600/1973 e dall’art. 53 Cost., bensì del tutto autonomamente opera una differenziazione di tipologie familiare suddivise per cinque aree geografiche, ricollocando, quindi, all’interno di ciascuna delle tipologie figure di contribuenti del tutto differenti tra loro (l’operaio, l’impiegato, il funzionario, il dirigente, chi ha avuto periodi di disoccupazione alternati a periodi di forti guadagni etc. etc.)”.

L’illegittimità del D.M. contenente il Redditometro ne impone quindi la disapplicazione da parte del giudice.

Va riconosciuto, quindi, all’Amministrazione finanziaria la possibilità di basare i suoi accertamenti sulle spese o sugli incrementi patrimoniali, ma non appare corretto attribuire, automaticamente, a questi elementi un corrispondente valore reddituale, atteso l’onere gravante sull’Agenzia impositrice di provare e quantificare, nel caso specifico e concreto, il legame tra una determinata spesa e la corrispondente capacità contributiva del soggetto accertato.

Torna utile rammentare, quindi, come i coefficienti promanati dal ” redditometro ” possono ritenersi nello stesso modo in cui vengono considerati gli ” studi di settore ” prettamente indiziari con la conseguente necessità, per gli accertamenti basati sul primo, di supportare gli elementi o valori standardizzati con elementi effettivi, pena la loro trasformazione da “mezzi di accertamento a mezzi di determinazione del reddito, con illegittima compressione dei diritti emergenti dagli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione” ( cfr. Cass. n° 26.635 del 2009).

Venendo al caso di specie, va detto che questa commissione ha avuto già modo di occuparsi della medesima problematica, relativamente all’annualità 2006 ( sent. N. 145/01/12 ), accogliendo parzialmente il reclamo della C., disponendo la necessaria rideterminazione della pretesa erariale, avendo estrapolato dall’imposizione, posta in essere dall’ufficio, l’importo di € 52.607,00 (diconsi Euro cinquantaduemilaseicentosette/00), quale ipotetica spesa fronteggiata dalla ricorrente per il mantenimento di tre unità immobiliari possedute nel Comune di Termoli, fondando la ragione di tale esclusione – sostanzialmente – nella carente motivazione che giustificasse il raggiungimento di un tale costo.

L’indirizzo assunto dal collegio in quella circostanza permane tutt’ora e, ciò, per le ulteriori motivazioni di seguito spiegate.

I risultati conseguiti dall’Amministrazione finanziaria ( Agenzia delle Entrate ), attraverso l’accertamento in esame, mediante l’applicazione dei DD.MM. 10.09.1992 e 19.11.1992, relativamente al reddito netto complessivo, induttivamente determinato, contrasta nettamente con i parametri dei fitti definiti dalla medesima Amministrazione verificatrice (Agenzia del Territorio ) e, tale discrasia, la si rileva agevolmente attraverso il computo appresso spiegato.

Con tre immobili disponibili nel Comune di Termoli, la ricorrente sosterrebbe, a dire del Fisco, delle spese annuali (quale reddito sottratto ad imposizione) pari ad € 52.659,20, ovvero 66.768,61 (quota immobili) – 14.109,41 (quota autovettura) (cfr. pag. 5 avviso di accertamento) per il mantenimento degli appartamenti accertati.

Ipotizzando che le medesime costruzioni siano allocate in una zona semicentrale della cittadina adriatica, secondo i parametri O.M.I., emessi dall’Agenzia del Territorio, le stesse sarebbero in grado di produrre un fitto medio annuo pari ad Euro:

1) – mq. 400 x 5,00 (media tra € 4,00 / 6,00 / mq. / mese ammissibili ) x 12 = € 24.000,00;

2) -mq. 120 x 5,00 (media tra € 4,00 / 6,00 / mq. / mese ammissibili ) x 12 = 7.200.00;

3) -mq.400x 5,00 (media tra € 4,00 / 6,00 / mq. / mese ammissibili ) x 12 = € 24.000,00;

Totale pigione annuale € 55.200,00

Se la rideterminazione operata dall’ufficio nell’avviso di accertamento in esame rispondesse al vero, alla proprietaria degli immobili rimarrebbe – in caso di locazione – una quota di solo 2.540,08 Euro, quale reddito annuale spettante al soggetto che ha investito i capitali necessari per l’acquisto o la costruzione di detti immobili. In altri termini, il costo annuale per il mantenimento dei fabbricati, secondo i parametri ministeriali, sarebbe all’incirca pari al ricavato dal canone percepito dalla titolare dei fabbricati medesimi; ciò è di palmare evidenza come tale principio possa contrastare con ogni considerevole logica economica. Infatti, ragionando compiutamente, nessun ritorno economico possa garantire un investitore se il canone da questi percepito dalla locazione risulta dello stesso importo sostenuto per il mantenimento dei medesimi fabbricati.

Delle due l’una O i valori OMI sono scarsamente remunerativi o i coefficienti ministeriali risultano esageratamente esosi; mancante una netta differenza tra i valori dei primi e quelle promanati dai secondi, il principio economico su cui fonda le radici la sussistenza di gran parte del patrimonio edilizio italiano, verrebbe totalmente annientato.

Questa Commissione, avendo avuto modo di appurare che i parametri OMI difficilmente riescono a rappresentare la effettiva situazione reale, atteso il livello di stima utilizzato mediamente superiore ai casi concreti presi in considerazione, deve ritenere – in conseguenza di ciò – che i dati ministeriali, utilizzati per determinare, a ritroso, il reddito delle persone, partendo dai costi ritenuti erroneamente sostenuti per il mantenimento delle costruzioni, vanno necessariamente disapplicati, atteso che i parametri definiti dai DD.MM. 10.09.1992 e 19.11.1992, violano nettamente i criteri della progressività della capacità contributiva delle persone secondo quanto previsto dall’art. 53 della Carta costituzionale.

Ben diverso sarebbe se gli appartamenti in esame fossero effettivamente locati e l’eventuale canone percepito fosse sfuggito all’imposizione, sussistendo considerevole differenza tra l’ammontare annuale del canone ed i costi di gestione, la cui diversità andrebbe sottoposta a tassazione; di ciò, per il caso di specie, non v’è traccia alcuna sussistendo solo una rideterminazione induttiva non legittimante puntualmente il dato ottenuto.

L’A.F., pertanto, rideterminerà il reddito dei fabbricati e dei terreni sulla base delle sole risultanze catastali.

Analogo concetto potrebbe valere in relazione al reddito individuato dalla presenza dell’autovettura accertata, dato che – anche per tale tipologia di bene posseduto – sussistono parametri precisi e puntuali e non generalizzati. A determinare la variabilità dell’importo necessario al mantenimento del veicolo concorrono una pluralità di fattori quali, ad esempio, eventuali interessi sul capitale speso per l’acquisto, la tassa automobilistica, il premio annuale assicurativo ed infine il consumo del carburante.

Nel caso in parola, mancando diversi fattori (fra i tanti il chilometraggio annuale percorso per comprendere l’incidenza unitaria del combustibile, la cilindrata dell’automobile per determinare il premio assicurativo), risulta di difficile attuazione la verifica sull’operato dell’Ufficio; determinando, comunque, un dato medio al riguardo, questo collegio ritiene attendibile la ricostruzione effettuata dall’ A.F.

Venendo all’altro punto della controversia. l’Ufficio accerta, in applicazione dell’art. 38, 4° e 5° comma del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre a quanto innanzi detto, un ulteriore maggior reddito, a carico della signora C., costituito da 36.000.00 Euro, quale somma versata in due rate annuali a seguito di un impegno assunto, in un pubblico atto, per l’acquisto di azioni dal proprio figlio, il cui valore globale ammonta ad €. 360.000,00, da corrispondersi in dieci anni a partire dal 2005.

La effettuata rideterminazione reddituale può essere condivisa, da parte di questa commissione, così come già ha avuto modo di pronunciarsi per l’annualità 2006 (cfr. propria decisione n. 145/01 / 2012 innanzi detta ).

Quanto al reddito, ritenuto dalla contribuente, ottenuto da una sua azienda agricola, si osserva che cinque ettari di normale terreno agricolo non consentono il ricavo netto annuale di 8 / 9.000,00 Euro, utilizzati per fronteggiare una parte dell’investimento azionario praticato; tanto meno risulta provato, da parte della ricorrente, l’introito di 8 / 9.000.00 Euro ottenuto dalla coltivazione del fondo.

Non può riconoscersi utile, per i fini di cui innanzi, nemmeno il reddito annuale del coniuge della ricorrente, per un importo pari ad € 38.584,00, in quanto – sia pur condividendo il principio della ” famiglia fiscale “, secondo il quale le disponibilità finanziarie, da qualsiasi componente prodotte, soccorrono a fronteggiare le esigenze dell’intero nucleo familiare – nel caso di specie, non essendo state dimostrate altre risorse, le entrate del coniuge sono servite per i sostentamenti dell’intera famiglia, anche in ragione del fatto che i costi annuali delle azioni andrebbero ad esaurire, quasi totalmente, l’intero reddito prodotto dal coniuge E.L., senza lasciare alcuna disponibilità per i bisogni domestici.

Per completezza di esposizione va detto pure che, in corso d’udienza, è emersa la circostanza sulla cessione delle quote azionarie nuovamente al figlio; tale circostanza potrebbe liberare la C. totalmente, da ogni obbligo tributario. Tuttavia detta circostanza non rileva in questa sede per due ragioni:

- perché ciò è stato riferito solo verbalmente in sede d’udienza e non sorretto da prove documentali;

- poiché, se pure ciò rispondesse a verità, l’avvenuta cessione rileverebbe dalla data di stipula del relativo atto di trasferimento e non ha alcun effetto per le annualità 2007 e 2008, al momento vagliate.

Il ricorso, pertanto, va, per le ragioni innanzi esposte, accolto solo parzialmente. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, eccezione ed obiezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe enunciati, dispone che l’Amministrazione Finanziaria ridetermini il reddito previsto per il mantenimento dei fabbricati e quello derivante dal terreno agricolo sulla base delle risultanze catastali. Conferma nel resto l’opposto provvedimento impositivo.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

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Equitalia si trasforma. Per mesi è stata lo spauracchio dei contribuenti. E' stata accusata di essere troppo rigida e di non capire le condizioni dei lavoratori.

Adesso, nel giro di poche ore, l'agenzia diretta da Attilio Befera, sembra aver cambiato volto.

Lo ha fatto annunciando una serie di provvedimenti: "Sta uscendo una comunicazione di servizio e poi seguirà una modifica della circolare che dà la possibilità, su richiesta dell'interessato, di eliminare le sanzioni per il ritardato versamento". Lo ha annunciato lo stesso Befera parlando della detassazione dei premi di produttività nel corso del Forum del Lavoro 2013 del Sole 24 Ore.

Le sanzioni saranno sospese fino a luglio. "Questo riguarda il periodo da gennaio a luglio - ha spiegato Befera - perché gli accordi collettivi possono intervenire successivamente alla data di effettivo accordo informale sugli incrementi di produttività. Non può essere retroattivo dal punto di vista fiscale però ci sembra giusto che le sanzioni non vengano applicate".

Non basta: Befera ha anche annunciato che l'Agenzia delle Entrate sta per emanare "una direttiva in cui si semplificano notevolmente i criteri di controllo per le richieste di rimborso Iva per accelerare ancora di più questa procedura". E che "i rimborsi maturati nel 2012 saranno liquidati entro la fine dell'anno"

L'annuncio segue di 24 ore un altra novità attesa soprattutto da pensionati e lavoratori dipendenti. Non sarà possibile alcun pignoramento sui conti correnti bancari o postali dove vengono versati stipendi e pensioni. "Riscuotere le imposte - ha detto Befera - è fare il nostro dovere ma dobbiamo certamente farlo cercando di tener conto dell'attuale situazione di crisi. E con lo stop dei pignoramenti Equitalia si è mossa a favore dei cittadini".

A queste boccate d'ossigeno se ne aggiunge un'altra, legata al Redditometro. Lo strumento, studiato per confrontare spese ed introiti in modo da scovare gli evasori, non sarà un grande fratello fiscale, come da molti temuto. Un "nuova" versione partirà a maggio e prevede controlli solo in casi di evasione "spudorata" e garantirà più spazio al confronto con i contribuenti.

Un cambiamento repentino da parte della politica di Equitalia che non è passato inosservato. Le condizioni degli imprenditori italiani hanno avuto un ruolo primario.

Ma alcuni rumors raccolti all'interno dell'agenzia ipotizzano anche un'altra motivazione. Il mandato di Befera si sta avvicinando alla scadenza naturale per raggiunti limiti di età e non è escluso che il direttore dell'Agenzia delle Entrate stia puntando su una nuova immagine per aprirsi la strada verso la presidenza di una banca. E c'è chi ricorda che il cammino di Befera è partito proprio da un istituto di credito, Efibanca.

NdR Non lo sapevamo! Ora capiamo di più!!! Banca-Equitalia-banca!

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«Le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono per lo più nulli». Tutto deriva da una sentenza del TAR LAZIO.

Tutto nasce dalla richiesta, da parte di un contribuente, di conoscere il nome del funzionario che si occupava della sua pratica, per poter meglio valutare la sua strategia di difesa ed è in parallelo con quello di 767 dirigenti dello stesso ente la cui nomina è avvenuta attraverso procedure non corrette e quindi è stata decretata come nulla. 767 funzionari di Equitalia su 1146 sarebbero “abusivi”, quindi i loro atti nulli. Ma non è dato sapere chi siano.

«La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.Così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge secondo logiche clientelari. A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano neanche la qualifica di funzionari e neanche quelli che sono stati retrocessi alla nona qualifica

Il Tar del Lazio ha stabilito che, all'interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di "dirigente" per cui le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli.

Ora il Presidente letta è pregato di non trovare soluzioni vergognose a questa vergogna e semmai di trovare il coraggio di chiudere Equitalia!

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Se in Italia ci fosse una vera Giustizia la maggior parte dei politici e dei massimi dirigenti sarebbero in galera e le chiavi in fondo al mare! Questo se è vero quanto denunciato dall’imprenditore di Belvedere Marittimo Filippo Natale.

Filippo Natale con una lettera inviata alla Procura della Repubblica di Paola, al Prefetto di Cosenza, al ministero degli Interni di Roma, al sindaco del comune di Belvedere e al Comando generale dei carabinieri di Roma racconta che : “nel febbraio del 2009, per effetto delle incredibili condizioni atmosferiche abbattutesi su tutta la Calabria e in special modo sul Comune di Belvedere M.mo la mia società , così come altre, è stata chiamata ad intervenire per effetto di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti al fine di mitigare danni, liberare abitanti di intere frazioni intrappolate e limitare i disagi alla popolazione, la sommatoria di tali interventi, contabilizzati fatturati, verificati e pure certificati assommano a circa € 1.300.000,00, per i quali a tutt’oggi non abbiamo ricevuto neanche un euro. Per effetto di tali esorbitanti esposizioni, mio malgrado mi sono trovato ad accumulare debiti verso gli enti dello stato, verso i fornitori, verso le maestranze. Poichè i tempi di riscossione di tali crediti si dilatavano all’infinito, per effetto di coscienza e giustizia ho dovuto alienare numerosi beni e macchinari per poter pagare le maestranze e parte dei fornitori, omettendo di ottemperare al pagamento delle spettanze degli enti pubblici per una cifra inferiore ai 200.000,00 euro circa, oggi diventati nelle mani di Equitalia, oltre 350.000 euro, per effetto di interessi e sanzioni ai limiti di tassi usurai. Ed oggi siamo all’epilogo, funzionari di Equitalia, per effetto dei miei debiti ascritti alle loro spettanze, mi hanno contattato per effettuare il pignoramento delle poche attrezzature rimaste e grazie alle quali effettuiamo piccole lavorazioni per la sopravvivenza non dell’azienda, ma personale e della mia famiglia. A nulla sono valse le mie proteste civili per chiedere l’eventuale compensazione tra debiti e crediti, dopodiché ho di fatto impedito che il pignoramento venisse effettuato senza la presenza del mio legale, ma dico di più, se il pignoramento diventasse esecutivo, vi preannuncio sin d’ora che provvederò istantaneamente ad occupare il Comune di Belvedere M.mo, per effetto del debito che lo stesso ha nei miei confronti. E mi fermerò solamente se userete la forza. Questo è quanto. Morirò ucciso per effetto di uno Stato usuraio e tiranno che sopprime i propri cittadini invece che tutelarli”,

Ma davvero questo è uno Stato? Davvero questa è giustizia? Arriverà mai la giustizia umana( quella Divina è sempre troppo lontana) per arrestare i responsabili e tradurli nelle patrie galere così fredde e profonde da essere la loro dimora finale?

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