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In fondo la sentenza n 03702/2018 della quarta sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 15/06/2018.

La cosa importante è che ogni immobile deve avere parcheggi pertinenziali obbligatori pari ad 1mq ogni 10 mc

e che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi.

Come chiarisce lo Studio n. 4511 del Consiglio Nazionale del notariato “dal 1° settembre 1967, per tutti i fabbricati, ai fini del rilascio del provvedimento abilitativo alla costruzione devono essere previsti posti   auto in misura non inferiore agli standars previsti dalla legge ponte.

Caratteristica di siffatti posti auto è dunque lo strettissimo collegamento con il rilascio del provvedimento che abilita alla costruzione del fabbricato giacché la pubblica amministrazione non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l'osservanza della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di costruzione”.

Lo stesso studio statuisce che “Secondo la Suprema Corte il diritto sulle aree a parcheggio previste dalla legge “ponte” costituisce un vincolo pubblicistico di destinazione, imposto dalla legge a favore dei condomini del fabbricato cui accede, che ha natura reale, che si trasferisce automaticamente con il trasferimento dell’abitazione”.

Da tanto, come costantemente affermiamo, discende che l’area di circolazione non può essere asservita a parcheggio del fabbricato, tantomeno quando il parcheggio viene creato con attuazione del senso unico di circolazione.

Ed ancora meno l’area di circolazione può essere asservita ad area per l’ attività commerciale del vicino esercizio pubblico.

N. 03702/2018REG.PROV.COLL.

N. 04941/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4941 del 2007, proposto da Comune di Folignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso lo studio Livia Ranuzzi in Roma, via del Vignola 5;

contro

Impresa Edile F.Lli Morini di Morini Raffaele e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Corinaldesi, con domicilio eletto presso lo

studio Domenico Pavoni in Roma, via A. Riboty, 28;

Morini Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Cecilia Corinaldesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Ribothy, 28;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00144/2007, resa tra le parti, concernente pagamento oneri di urbanizzazione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Morini Costruzioni S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le

parti gli avvocati Diego Perucca su delega di Massimo Ortenzi e Domenico Pavoni su delega di

Cecilia Corinaldesi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’appello all’esame è contestata la sentenza del TAR Marche in epigrafe indicata la quale ha stabilito che tutti i parcheggi privati realizzati dalla società appellata in sede di costruzione di un nuovo edificio andavano esentati dal contributo di costruzione.

Il comune di Folignano impugna tale sentenza sostenendo che il ricorso della Società era tardivo in quanto non proposto nel termine di decadenza dalla avvenuta ricezione del l’intimazione di pagamento e che l’esenzione dal contributo ( gratuità) concerne soltanto i parcheggi costruiti nel sottosuolo di edifici già esistenti, ai sensi della legge c.d. Tognoli.

Si è costituita in resistenza la società appellata che chiede il rigetto del gravame.

All’udienza alle 12 giugno 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato nella limitata parte che si dirà.

Per quanto riguarda la tardività del gravame introduttivo è consolidato in giurisprudenza il rilievo secondo cui le controversie in materia di contributi concessori –involvendo questioni patrimoniali in ambito di giurisdizione esclusiva – vanno introdotte nei termini di prescrizione, attesa la natura paritetica e non autoritativa degli atti recanti quantificazione del contributo.

La relativa eccezione di tardività del ricorso introduttivo va perciò respinta.

Per quanto riguarda la questione principale, la giurisprudenza della Sezione è ormai stabilmente orientata nel ritenere che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi.

In tal senso è stato chiarito: “ Sul punto deve ribadirsi, infatti che la legge n. 122/1989 nell' innovare la disciplina dei parcheggi (anche ex art. 2 comma 2 incrementando la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici -il rapporto di 1mq/20mc stabilito inizialmente dall'art. 41 serie comma 1 della legge 1150/1942 nel testo aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1mq/10mc-e nello stabilire all'art. 9 comma 1 il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti) all'art. 11 comma 1ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.

I parcheggi pertinenziali sono stati quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: se può concordarsi in proposito con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall'art. 41sexies comma 1 della legge 1150/1942 (di guisa che per i parcheggi eccedenti il "tetto" di dotazione obbligatoria trova applicazione il disposto di cui al d.C. più volte citato). ( cfr. per tutte IV Sez. n. 6033 del 2012).

In conclusione, deve affermarsi che ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla l. n. 1150/1977, delle disposizioni di modifica di cui alla l. n. 122/1989 e della l. n. 10/1977 (ora art. 17 comma 3 lett. c), TU n. 380 del 2001), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione.

Ne consegue che la pretesa del comune al pagamento di detto contributo da parte della società può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.

In questi limitati sensi l’appello del comune va accolto.

Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le Parti, attese le incertezze giurisprudenziali registrabili all’epoca dei fatti in controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei

magistrati:Antonino Anastasi, Presidente, EstensoreAlessandro Verrico, ConsigliereNicola D'Angelo, ConsigliereGiovanni Sabbato, ConsigliereRoberto Caponigro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO

Pubblicato in Italia

Convocato il consiglio comunale con 5 punti all’ordine del giorno

Tra i 5 punti ci sembra che il più importante sia il primo: “P.S.A. Esame osservazioni e conto deduzioni”

 

 

 

Con questo punto sembra avviarsi all’approvazione finale il Piano strutturale associato.

In sostanza il nuovo Piano regolatore.

Domani saranno, quindi, esaminate le osservazioni e le controdeduzioni presentate dai proprietari dei terreni la cui edificabilità o meno discende dal PSA.

Si tratta, come evidente, di un rapporto teoricamente conflittuale tra alcuni privati( non soddisfatti) e l’ente.

Non sarà probabilmente trattata la nostra osservazione generale relativa alla previsione nel PSA del rispetto delle disposizioni di legge in materia di parcheggi, di verde pubblico, eccetera.

Per la relativa valutazione, quindi, si dovrà rinviare all’ente regione.

Pubblicato in Politica

Preg.mo architetto Pier Luigi Carci c/o Comune di Amantea

Pregiatissimo architetto,

a metà febbraio le ho inviato una lettera con la quale le chiedevo notizie sullo stato di applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 nel PSA di Amantea e sullo stato di applicazione della LUR n 28 del 1.8.2016 e della circolare esplicativa sulle procedure per la formazione dei PSA.

Le esternavo di avere il forte sospetto che nei vecchi PdF e PRG non sia stato rispettato, come dovuto, il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 .

In particolare le esternavo la mia impressione è che ad Amantea manchino centinaia di migliaia di mq di parcheggi.

E non solo parcheggi.

Per questo le chiedevo di attestarmi la totale sussistenza delle aree a parcheggio previste dal citato DM.

Sono passati 2 mesi e non so nemmeno se la mia lettera le sia pervenuta

Pur avendo diritto ad una risposta “nada de nada”, quasi come se avessi scherzato!

L’assessore comunale competente, però, mi ha riferito che lei avrebbe detto che “è tutt’apposto”, cioè che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 è stato rispettato

Io sospetto( SO) che non sia così!

Per questo gradirei una risposta scritta nella quale, ovviamente, siano riportati i volumi realizzati e proposti e le aree a parcheggi esistenti e proposte.

Non so nemmeno se la nota precedente le sia stata partecipata e proprio per questo non solo protocollerò la presente, indirizzandola direttamente alla sua persona, ma la pubblicherò sul sito web Tirrenonews

Essendo decorsi gli invocati termini di cui all’art 328 del CP, resto o attesa di una urgente risposta o, se le aggrada, e quantomeno, di un urgente incontro.

Con salvezza di ogni diritto, la ringrazio ed ossequio

Amantea 16.4.2018                                                               Giuseppe Marchese

Giuseppe Marchese

Via Dogana 3b

87032 Amantea

Pubblicato in Cronaca

Lanciamo un articolo diretto soprattutto alla dottoressa Riccetti( ed ovviamente a chi “altri” di dovere) perché abbia( abbiano) la necessaria attenzione al problema dei parcheggi.

Ieri mattina intorno alle 10.30 non c’era un parcheggio libero nel poliambulatorio di Amantea.

Al punto che le auto erano parcheggiate anche sulle strade limitrofe, ma al di fuori dei parcheggi standard.

Alla dottoressa Ricetti nella qualità di responsabile della proprietà dei parcheggi interni alla struttura sanitaria chiediamo di prendere atto di quanti di questi parcheggi sono utilizzati dal personale dipendente.

Al comune nella qualità di proprietari del parcheggi esterni alla struttura chiediamo di prendere atto se tali parcheggi siano correttamente usati.

Ieri mattina per esempio ( vedi foto) c’era anche una roulotte.

Si trattava di un paziente atipico che viaggiava con la roulotte al seguito?.

E non basta.

Una autovettura occupava due parcheggi perché era entrata controsenso.

E’ vero che verso mezzogiorno qualche parcheggio si era liberato.

Ma noi ci chiediamo perché mai i parcheggi per il personale non vengano realizzati negli spazi limitrofi al poliambulatorio ma distinti e distanti da quelli dei pazienti.

E ci chiediamo anche cosa succederà quando il poliambulatorio andrà a regime e ci saranno al suo interno gli altri specialisti che da tempo mancano.( di questo parleremo tra breve)

Ed ancora.

Ci chiediamo anche cosa succederà quando ( e se mai) sarà aperta la casa della salute.

Ecco le foto.

Siamo certi che la dottoressa Riccetti potrebbe anche risponderci .

Al contrario siamo certi che nessuno del comune leggerà questo articolo ( lo sapremo per il fatto che leggendolo, come succede di solito, sbrufferanno, ma non avranno l’eleganza di dare una risposta attenta e corretta!

Almeno , finora, non è mai successo!

Un effetto positivo dell’aumento del costo del carburante è certamente l’aumento consistente dell’uso delle biciclette.

Un aumento che ha lasciato sostanzialmente indifferenti gli amministratori comunali e soprattutto gli addetti alla vigilanza stradale.

I posteggi riservati per le biciclette sembrano essere insufficienti

Almeno a giudicare dalle biciclette parcheggiate in ogni dove

Vi segnaliamo un esempio ma molto , molto frequente

La foto piccola mostra uno dei pochi posteggi riservati per biciclette nei quali esiste buona disponibilità.

La foto media in basso mostra nello stesso istante biciclette parcheggiate sullo strettissimo marciapiedi di via E Noto

Il parcheggio delle bici rende impossibile l’uso del marciapiede ai pedoni

Si noti anche il trasporto su un carrello gommato e tale da bloccare il traffico auto veicolare

Potremmo segnalarvi finti parcheggi creati dai cittadini, non dall’amministrazione “solo” per evitare il parcheggio di auto e per far vedere le vetrine, in quella moda che è ormai legge ad Amantea dove ognuno si fa “i …….suoi “, tanto…

Potremmo parlare delle bici che vanno controsenso per evitare lunghi giri nelle strade amanteane incapienti e che per tale motivo sono diventate “quasi tutte” a senso unico.

Per questa volta parliamo solo dell’uso dei parcheggi per bici e soprattutto dell’abuso nella occupazione dei marciapiedi.

Quattro domande.

Una al cittadino: “nessuno si rende conto che occupando i marciapiedi si costringe il pedone a scendere sulla carreggiata rischiando la vita?”

Una alle Forze dell’ordine: “ ogni tanto non dico una contravvenzione ma un richiamo verbale al cittadino che abusa, no?”

Una all’amministrazione comunale “ ma abbiamo un assessore o finto assessore al traffico?” Chi è, che fa?.

Una generale “ Ma i tricicli con la pubblicità possono stare per intere giornate ad occupare uno spazio destinato alle bici?. Nessuno interviene? O si tratta di compromissione? E se si, di che tipo?”

Solo spettacoli ad Amantea ? Un po’ di ordine sociale guasterebbe?

Pubblicato in Politica
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