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Con l’Imu 2020 ai Comuni viene riattribuita un’ampia potestà regolamentare, che in parte ricalca quella già prevista nell’Ici ma non riproposta nella vecchia Imu.

Il termine
I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per approvare le aliquote Imu e il regolamento. La delibera sulle aliquote è obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non sono automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso, ma trovano applicazione le aliquote di base della nuova Imu. La delibera regolamentare non è invece obbligatoria, o meglio il regolamento comunale va approvato non per “copiare” quanto già previsto dalla normativa, ma quando il Comune intenda disciplinare alcuni aspetti come quelli ora previsti nel comma 777 della legge 160/2019, fermo restando la più ampia potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997.

I versamenti
Tra le varie possibilità previste dal comma 777 ci sono quelle di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri e di stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. In quest’ultimo caso però andrebbe chiarito se la possibilità può riguardare anche il versamento dell’Imu statale.

I rimborsi
È riproposta la possibilità per i Comuni di disporre il rimborso dell’imposta pagata per le aree che successivamente diventano inedificabili. Si tratta di previsione molto importante perché, come noto, un’area è fiscalmente edificabile già con l’adozione dello strumento urbanistico, ma tra adozione e approvazione definitiva spesso le aree tornano ad essere agricole.

Le aree fabbricabili
imuI Comuni potranno deliberare valori di riferimento per le aree fabbricabili e limitare il loro potere di accertamento qualora l’imposta sia versata considerando i valori deliberati, e ciò anche con l’intento di ridurre il contenzioso.

Si precisa che l’identica disposizione Ici è stata più volte interpretata dal giudice di legittimità nel senso che nell’ipotesi in cui esistano atti che evidenziano valori superiori (rogiti o perizie) il Comune rimane comunque legittimato ad accertare con valori superiori a quelli deliberati, anche se utilizzati dal contribuente (da ultimo, Cassazione 25245/2019). Sicché sarà importante per il Comune precisare bene nel regolamento i confini di applicabilità di tale disposizione.

Esenzioni e comodato
Completamente nuova è invece la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune, o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Sulla base di questa disposizione, ad esempio, potrà disporsi l’esenzione per gli immobili posseduti da privati e dati in comodato a Comuni, Province, Regioni o anche ad enti non commerciali, a condizione che siano utilizzati per scopi istituzionali o statutari del comodatario. Peraltro la norma non pone alcun vincolo in merito al tipo di attività, sicché potranno accedere all’esenzione anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla lettera i) del Dlgs 504/1992, applicabile alla nuova Imu in forza del comma 759 della legge di bilancio 2020.

fonte notizia

Se dovessimo misurare lo stato di salute dell’economia amanteana avremmo mille parametri uno confermativo dell’altro, ma tutti in negativo.

C’è stato un tempo in cui la economia amanteana era in forte espansione perché sfruttava una economia nazionale analoga ed attraeva investimenti e rimesse.

Gli emigranti inviavano i loro risparmi dando luogo innanzitutto a depositi e poi ad acquisti di terreni ed abitazioni.

Era il tempo in cui la gente aveva voglia di mare , di evasione, di futuro .

E molti costruivano alberghi e compravano seconde case.

Era il tempo in cui Amantea aveva tanti turisti .

Era il tempo in cui non si pagava l‘imu e le tariffe comunali erano molto contenute.

Era il tempo in cui la gente voleva case, case e negozi.

La popolazione cresceva e gli emigranti rientravano .

Poi tutto cambiò.

Tutto tranne l’appetito legato al possesso di terreni ed alla loro vendita.

Il possesso di un terreno agricolo era una vera e propria rendita , come lo era il possesso di un magazzino commerciale in una via commerciale.

Ora non si costruiscono più case come prima.

Ora dappertutto trovi cartelli vendesi, fittasi.

Sia di magazzini commerciai sia di case.

Ma il segnale più brutto ed indicativo della grave situazione economica del paese è il fatto che mentre prima c’è stata la corsa a fare diventare edificabile il proprio pezzo di terreno, oggi si tenta di fare il contrario.

E solo per non pagare l’IMU.

Non è che non si voglia pagare questa imposta , ma visto che i terreni non si vendono perché non si vogliono più nuove case, non resta che far diventare agricolo il terreno prima edificabile.

Pubblicato in Campora San Giovanni

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota:

“Ho letto che nella Lotta all'evasione fiscale, è fortemente crollato l'apporto dei Comuni.

Nel 2016 gli accertamenti realizzati dall'Agenzia delle Entrate con il contributo dei comuni sono diminuiti del 41,3% rispetto al 2015.

Ovviamente sono in calo anche le somme riconosciute agli Enti locali per tale attività.

E' quanto evidenzia la Corte dei Conti nel Rendiconto generale.

Un calo, quello del 2016, che conferma un trend in atto da anni.

Si è scesi da 3.455 accertamenti del 2012 a 1.156 del 2016 passando per i 2.916 del 2013, i 2.701 del 2014 e i 1.970 del 2015.

Tornando ai dati, la Corte dei Conti evidenzia che considerando l'intero quinquennio 2012-2016 la diminuzione degli accertamenti realizzati con il contributo dei comuni raggiunge il 66,5%.

Ho anche letto che a livello regionale i comuni che maggiormente hanno utilizzato lo strumento nel 2016 sono quelli della Calabria con 230 segnalazioni, seguita dagli Enti della Lombardia con 161 segnalazioni e dall'Emilia Romagna con 160 segnalazioni.

Fanalino di coda la Basilicata con zero segnalazioni, preceduta da Valle d'Aosta con una segnalazione, Abruzzo con 4 e Molise con 5 segnalazioni.

Nel quinquennio il crollo più significativo nelle segnalazioni si è registrato in Lombardia passata da 1.127 del 2012 a 161 del 2016 e in Emilia Romagna passata da 1.061 a 160.

Mi chiedo se Amantea abbia fatto segnalazioni.

Ed in caso negativo mi chiedo perché non l’ abbia fatto.

Stamattina sono andato in banca a pagare l’ IMU e mentre ero in attesa del mio turno entra un conoscente e dopo il saluto di prammatica gli chiedo “ Sei venuto anche tu a pagare l’IMU?”

“Io non l’ho mai pagato” mi risponde seriamente.

“ Scherzi?” gli faccio.

“ Affatto”. Gli credo ed allora mi viene una domanda da porgere al comune di Amantea.

Perché non pubblicate le generalità di coloro che hanno pagato l’IMU in modo da far sapere chi evade

E perché non aprite un filo diretto di “accelerazione” dei controlli, su segnalazione dei cittadini?

La lotta all’evasione è una lotta che deve essere condivisa.

E similmente perché non pubblicate l’elenco di tutti gli iscritti nei ruoli dell’acqua, dei rifiuti e di tutte le altre tasse e tributi comunali ed annualmente l’avvenuto pagamento?

Forse ad Amantea ci siamo ancora persone oneste che potremmo aiutare il comune nella difficile lotta all’evasione così da “pagare tutti, pagare meno”

E porre fine anche al possibile voto di scambio alimentando la democrazia”.

Pubblicato in Cronaca

Il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2015 su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.

 

 

Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014.

Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

Oggi 4 febbraio 2015,il comune se ne è accorto ed ha emesso il seguente AVVISO IMPORTANTE

“Il Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 2015 ha approvato il decreto legge contenete misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati con il decreto ministeriale del 28.11.2014”

Poi l’avviso aggiunge:

“ Il comune di Amantea è classificato comune non montano.

La scadenza del pagamento è stata fissata al 10.02.2015

Infine viene evidenziato che “

Il calcolo va eseguito con a seguente formula: Il reddito dominicale( risultante dalle visure catastali) rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 applicando l’aliquota ordinaria del 7.60 per mille”

Ricordiamo che Amantea pur essendo Zona Agricola Svantaggiata non ha l’ esenzione dall’IMU perché le ZAS sono rimaste escluse ai benefici.

Mano alla tasca, allora!

roccolta-cipolla

Il deputato Pd Nicodemo Oliverio ha partecipato la seguente nota stampa: “Imu sui terreni montani, occorre una decisione urgente”.

 

“I parlamentari del Partito democratico delle commissioni Agricoltura e Ambiente della Camera dei deputati questa mattina hanno incontrato i rappresentanti del ministero delle Politiche agricole per un approfondimento sull'Imu agricola.

"Da parte del ministero e' stato confermato l'impegno per una ridefinizione che tenga conto delle specifiche esigenze del mondo agricolo e dei comuni".

Cosi' i deputati Pd Nicodemo Oliverio, Enrico Borghi, Sabrina Capozzolo, Chiara Braga, Luca Sani, Ermete Realacci, Massimo Fiorio, Raffaella Mariani, Tino Iannuzzi.

A seguito della riunione i deputati del Pd chiedono al ministero dell'Economia "di accelerare nella revisione dei criteri per il pagamento dell'imposta sui terreni, prendendo a riferimento i criteri Istat per la definizione dei comuni montani, parzialmente montani e non montani".

I deputati chiedono anche che "i terreni montani siano completamente esentati dal pagamento dell'Imu, anche in considerazione del quadro economico e del fondamentale ruolo svolto dall'agricoltura di montagna.

Per i comuni parzialmente montani e' necessario secondo i deputati Pd distinguere, perlomeno, tra chi fa agricoltura e chi no, esentando i terreni di proprietà o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali".

Serve, quindi, "una decisione urgente, che tenga conto anche delle esigenze dei comuni vista la prossima scadenza del 26 gennaio".

I parlamentari del Pd, infine, "fanno appello al Governo affinchè si assuma nelle prossime ore una decisione risolutiva e adeguata alle esigenze del mondo agricolo e dei comuni". Roma, 14 gennaio 2015

NdR. Riteniamo di dover evidenziare che la classificazione attuale si riferisce a Comuni, montani e parzialmente montani. Ed appare ridicola e vergognosa

Occorre classificare i terreni, non i comuni

E quando il comune è parzialmente montano la proposta esenzione dei terreni di proprietà o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è una ulteriore bufalata.

Se si vuole, in teoria, aiutare i terreno svantaggiati occorre esentare TUTTI i terreni montani e non creare artificiose differenziazioni

Salvo una e preliminare. La esenzione deve essere concessa esclusivamente ai terreni coltivati, in questo modo incentivando la loro messa in coltura.

Ricordiamo che in generale i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille. Sappiamo di comuni che hanno deliberato aliquota al 2 per mille ma non è quanto previsto dalla norma.

Ricordiamo altresì che la corrente legislazione prevede (Art. 2 c. 2):

  • Fino a 280 metri di altitudine: nessuna esenzione;
  • da 281 fino a 600 metri: esenzione solo per i terreni posseduti da Coltivatori Diretti e IAP con requisito previdenza agricola; l'esenzione si applica anchein caso di terreno posseduto da CD o IAP (Art. 2 c. 3) e concesso in comodato o in fitto ad altro CD o IAP.
  • oltre 600 metri di altitudine: esenzione per tutti i terreni.

Infine richiamiamo che Il TAR del LAZIO ha sospeso l'applicazione del DM per i terreni agricoli nei Comuni Montani sotto i 600 metri individuati attraverso la Circolare del 28 Novembre 2014 e che il 21 Gennaio ci sarà la seduta di Consiglio dei Ministri in cui dovrà essere affrontato l'argomento.

Pubblicato in Italia

Pubblicato da poche ore l’avviso della convocazione del prossimo consiglio comunale .

La data è il 9 settembre un giorno prima della scadenza fissata per legge.

Infatti entro il 10 settembre 2014 i Comuni devono approvare e inviare alle Finanze le delibere Tasi.

E così il consiglio è convocato per

1)La determinazione delle aliquote della IMU per l’anno 2014. Conferma aliquote in vigore per il 2013.

2) La determinazione delle aliquote e delle detrazioni componente TASI anno 2014.

3) La addizionale comunale IRPEF 2014. Conferma aliquote in vigore per il 2013.

Ricordiamo ai nostri lettori che:

-entro il 16 ottobre 2014 dovranno pagare la Tasi i contribuenti che non hanno versato l’acconto Tasi e possiedono immobili in Comuni che hanno deciso le aliquote entro il 10 settembre (gli altri pagano tutto a saldo). Da qui la urgenza di fissare le aliquote.

- entro il 1 dicembre 2014deve avvenire ilpagamento della seconda rata dell’acconto 2014 per Irpef, Ires, Iral , addizionali e cedolare secca.

- entro il 16 dicembre 2014 i contribuenti devono pagare il saldo e il conguaglio di Imu e Tasi.

Anche per il prossimo consiglio comunale non ci sarà la diretta streaming fortemente voluta ( lo ricordiamo) da GB Morelli ed Antonio Rubino , e recentemente anche dal M5S, ma solo perché non è stato ancora modificato il regolamento che la vieta!

Sarebbe stato importante che i cittadini amanteani avessero avuto ( ed abbiano in futuro) la possibilità di ascoltare direttamente gli interventi dei consiglieri di maggioranza e di minoranza sulle tasse da pagare all’ente locale e di conseguenza sul loro utilizzo.

Nessuna sala consiliare potrebbe permettere questo diritto a tutti i cittadini salvo che il consiglio non si tenesse in una pubblica piazza dotata di opportuna amplificazione.

Per questo auspichiamo che a breve si effettui la diretta streaming

Come precisato dai politici sopra richiamati si tratta di attuare nei fatti un principio di democrazia.

comune amantea vista latoTASI e IMU: nessuna sanzione per le violazioni

Risoluzione n.1/DF del 23 giugno 2014 - Il Ministero garantisce una via di fuga ai contribuenti che avessero commesso delle violazioni in termini di omesso o insufficiente versamento dei tributi TASI e IMU.
Con Risoluzione n. 1 /DF del 23 giugno 2014 il Ministero chiarisce che i comuni non dovranno applicare sanzioni e interessi a quei contribuenti che, alla data del 16 giugno 2014 (data di versamento della prima rata), non avessero effettuato in tutto o in parte il versamento dei tributi. L’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi è giustificata dalle criticità relative alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di continue novità legislative recate dal D.L. n.88/2014 (pubblicato in G.U. n.132 del 10 giugno 2014) e alla determinazione stessa del tributo (della TASI in particolare). Le difficoltà applicative e organizzative hanno reso indispensabile questa presa di posizione del Ministero. Fa sorridere come vengano citati- come al solito - i soli CAF tra gli operatori che si sono scontrati con le problematiche in questione, e non la platea dei professionisti che sono alle prese con mille scadenze, oltre a quelle gestite da un semplice centro di assistenza fiscale. La tutela del contribuente – Nonostante fino a oggi sia stato il più delle volte snobbato, il Ministero chiama in causa lo Statuto del contribuente e cita l’articolo che garantisce (art.10 - L. 212/2000) la tutela del contribuente dinanzi alla “schizofrenia legislativa” degli ultimi anni:

cav giovanni liscotti amantea 2014“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.

Graziata anche l’omissione IMU - Il Ministero chiarisce come tali considerazioni debbano essere fatte anche per l’IMU, dato che il groviglio TASI ha avuto un riflesso anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell’IMU, anche in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi (identica base imponibile, ecc.). Enti non commerciali – Gli enti non commerciali, infine, esenti da IMU, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92 e tenuti al particolare meccanismo di versamento delle imposte ai sensi dell’art.1 comma 721 della L. 147/2013 in 3 tranche:

- 16 giugno 2013 (versamento del 50% dell’imposta 2013);

- 16 dicembre 2013 (versamento del 50% dell’imposta 2013);

- 16 giugno 2014 (versamento del conguaglio sul 2013 e acconto sul 2014);

oltre che al versamento della TASI, stanno ancora attendendo il modello definitivo di DICHIARAZIONE IMU da utilizzare per dichiarare la promiscuità degli immobili impiegati nell’attività.

L’art.6 del regolamento n.200/2012 ha previsto tale adempimento, ma a oggi è stato pubblicato solo in bozza.

I comuni possono quindi stabilire un termine ragionevole pari a:

- un mese dal 16 giugno 2014 (dunque fino al 31 luglio 2014) per il versamento IMU e TASI dei contribuenti;

- o un mese dalla pubblicazione del modello definitivo di Dichiarazione IMU;

entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Dunque, ancora una volta, piena autonomia ai comuni che possono solo scegliere di introdurre tale differimento (non vi sono obbligati) e l’onere da parte degli operatori di verificare le diverse scelte operate dall’ente locale caso per caso

Amantea 24.06.2014                                                     Cav. Giovanni LISCOTTI

 

Intanto una domanda. Come mai a ricorrere contro i comuni solo gli attivisti e gli aderenti al Meetup mentre tutti i consiglieri di opposizione tacciono silenziosi?

Ai lettori la risposta!

Ora il fatto.

Il Tar Calabria ha giudicato non legittimo l'aumento dell'Imu 2013 di Lamezia terme, giusta sentenza sotto riportata

Il ricorso era stato presentato da aderenti al Movimento 5 Stelle.

Ovvia la soddisfazione dei grillini di Lamezia terme.

Il tar con sentenza 366del 2014 ha annullato la delibera del Consiglio Comunale del 2/12/13 nella quale era stato approvato l'aumento al massimo delle tariffe dell'Imu».

I ricorrenti sostenevano che la delibera del Consiglio fosse stata adottata oltre il termine stabilito dalla legge.

Non solo ma il TAR ha respinto la tesi che sosteneva che il prefetto potesse differire tale termine.

Il Comune , ora, dovrà restituire la cosidetta mini-IMU pagata a gennaio 2014; il Comune dovrà restituire gli aumenti IMU pagati a dicembre 2013 (7 milioni di euro); l'aliquota IMU per il 2013 dovrà essere calcolata con i valori del 2012 e il Comune dovrà restituire l'eccedenza pagata a dicembre 2013; il Comune dovrà rivedere nel suo consuntivo 2013 la previsione di incasso per l'IMU.

Come si metterà ora il comune con le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ?.

Ed ecco la sentenza integrale:

N. 00366/2014 REG.PROV.COLL. N. 00016/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso R.G. n. 16 del 2014, proposto da Daniele Vescio, Giuseppe Cerra, Stefano Coratto, Aldo Benincasa, Rita Anna Perri, Maria Teresa Sirianni, Carla Anania, Ivan Barberio, Franca Sinopoli,, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe D' Ippolito, Giuseppe Cerra, Gaetano Catalano, Giulio Calabretta, con domicilio eletto pre sso lo studio dell’avv. Gerolamo Angotti in Catanzaro, via De Riso, n. 7;

contro Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Salvatore Leone, Francesco Carnovale Scalzo, Caterina Flora Restuccia, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Schifino, in Catanzaro, via Nunzio Nasi, n. 18; U.T.G.

Prefettura di Catanzaro, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per

legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Catanzaro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Delibera n.49 del del 2.12.2013 del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, approvata nella seduta del 02.12.2013, avente ad oggetto:

Bilancio di Previsione 2013. Determinazione aliquote IMU”,

nella parte in cui, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio

pluriennale 2013/2015, con relativa relazione previsionale e programmatica, dispone l'incremento dell e aliquote IMU per l'anno 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme e di U.T.G.

Prefettura di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, a lla camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, cittadini del Comune di Lamezia Ter me, impugnano l’epigrafata Delibera del Consiglio Comunale di Lamezia Terme n.49 del del 2.12.2013, nella parte in cui, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, con relativa relazione previsionale e programmatica, ha disposto l'incremento delle aliquote IMU per l'anno 2013.

Deducono illegittimità sotto svariati profili, evidenziando, in particolare, che la precitata Delibera è stata approvata in violazione della normativa di riferimento, in base alla qual

e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e le relative tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma pur sempre entro il termine per l’approvazione del bilancio preventivo.

A sostegno della propria tesi, evidenziano altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 12.12.2013, ha rilevato che “considerato che l’ente ha approvato con la delibera nr. 49 del 2 dicembre 2013 la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU anno 2013, oltre il termine stabilito dalle norme su citate; ritiene che le aliquote adottate con la Delibera in oggetto non possono avere efficacia con decorrenza 01 gennaio 2013 ”.

La legge 2 7 dicembre 2006, n. 269, in tema di “ Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007) ”, con l’art. 1, comma 169, ha stabilito:” gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio del

l’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”.

L’art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di “Disposizioni per la

formazione del bi lancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2013”, stabilisce, tra l’altro, che “... per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2, pertanto entro il 30 novembre 2013 ”.

L’art. 8, comma 1, del D. L. n. 102 del 31.agosto 2013, convertito con modificazioni in Legge 28.10.2013. nr. 124, dispone che: il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, già differito al 30.09.2013, dell’art. 10, comma 4 quater, lettera b), numero 1), del decreto legge 8 aprile 2013, nr. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, nr. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto”.

Nella specie, risulta per tabulas che l’impugnata Delibera è stata approvata in data 2.12.2013 e, quindi, in violazione del termine perentorio del 30 novembre 2013.

Né può condurre a differenti conclusioni il rilievo secondo cui, nella specie, l’approvazione del bilancio sia stata assunta a seguito di intimazione / diffida del Prefetto di Catanzaro, poiché l’ulteriore periodo di venti giorni, assegnato dal Prefetto, riguarda soltanto l’approvazione del bilancio preventivo, quale provvedimento funzionale, in caso di persistenza nell’inadempimento da parte del Comune di Lamezia Terme, allo scioglimento d’imperio (e quant’altro) del CC dell’ente locale medesimo e non incide sul termine finale del 30.11.2013, per l’approvazione da parte degli Enti locali delle aliquote (e quant’altro) concernenti l’imposta municipale propria (IMU) per il 2013, trattandosi di termine prestabilito dal legislatore a pena di decadenza, accompagnato da specifiche prescrizioni sanzionatorie, testualmente comminate per l’ipotesi di inosservanza.

Nella medesima ottica, la delibera della Corte dei Conti nr. 263/2007, in relazione ad analoga fattispecie, ha espressamente stabilito che l’aumento delle tariffe e delle aliquote decise oltre il termine indicato dalle leggi Statali, anche se prorogato a seguito dei termini ulteriori concessi dal Prefetto per la sola l’approvazione del Bilancio di previsione, non hanno valore e, quindi, non possono essere applicate, producendo effetto solo le tariffe dell’anno precedente.

I medesimi principi risultano altresì confermati dalla recente delibera n. 4/2014 della Corte dei Conti di Catanzaro, invocata dai ricorrenti con la memoria depositata in data 3/02/14 (alla stessa allegata) .

Per le suesposte argomentazioni, le censure di parte ricorrente meritano accoglimento e, per l’effetto, l’impugnata delibera va annullata in parte qua, per quanto di interesse.

Nondimeno, la peculiarità della vicenda, tenuto conto delle condizioni notorie di difficoltà

finanziarie del Comune e delle difficoltà interpretative, consiglia di disporre l’integra

le compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata Delibera in parte qua , per quanto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei

magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

Pubblicato in Lamezia Terme

Buon natale amici amanteani.

E soprattutto buon natale a Letta e ad Alfano.

Ancora una volta ci prendono per i fondelli.

Ci hanno detto “Abbiamo tolto l’IMU”

Ed invece non è così!

Hanno tolto l’IMU è stata tolta solo per il 4 %, la differenza si dovrà pagare.

Anche ad Amantea!

L’unica cosa è che per farci passare un buon Natale( sic!) il versamento lo potremo fare entro il 16 gennaio.

Intanto ecco i 59 comuni su 405 che dovranno pagare grazie ai propri amministratori:

Provincia di Catanzaro: Belcastro (aliquota al 6 per mille), Catanzaro (6), Chiaravalle Centrale (5), Curinga (6), Guardavalle (6), Miglierina (6), Montepaone (5), Soverato (6), Squillace (4,5).

Provincia di Cosenza: Aiello Calabro (aliquota al 4,5 per mille), Altilia (5), Amantea (5,5), Casole Bruzio (5,2), Castiglione Cosentino (5,5), Cervicati (5), Cosenza (6), Dipignano (4,5), Figline Vegliaturo (4,8), Fuscaldo (6), Grimaldi (6), Laino Castello (5,5), Lungro (6), Marano Marchesato (4,8), Marano Principato (5,5), Paola (6), Piane Crati (5), Rocca Imperiale (5), Rovito (5), San Fili (5), San Giovanni in Fiore (6), San Pietro in Guarano (6), Serra D'Aiello (6), Serra Pedace (5), Terranova da Sibari (5).

Provincia di Crotone: Casabona (aliquota al 6 per mille), Cirò Marina (6), Cutro (5).

Provincia di Reggio Calabria: Bova Marina (6), Bruzzano Zeffirio (5), Camini (6), Campo Calabro (5,8), Cittanova (5), Giffone (5), Melito di Porto Salvo (5), Monasterace (6), Motta San Giovanni (6), Placanica (6), Roccella jonica (5), Samo (6), San Procopio (6), Scilla (6), Taurianova (6).

Provincia di Vibo Valentia: Briatico (aliquota al 6 per mille), Francica (5,5), Mileto (4,4), Monterosso Calabro (5), Nardodipace (6), Soriano Calabro (6), Vibo Valentia (6).

Il Sole 24 avverte che si tratta di un elenco provvisorio perché i comuni hanno tempo fino al 5 dicembre per cambiare la percentuale.

Ah, per non apparire ingiusti, buon Natale anche ai nostri amministratori.

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